AVVERTENZE: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: "Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46 (a). 2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b). 3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile (b) . 4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 puo', assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile (b). 5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo (a) per le operazioni di credito fondiario.".
(a) Si trascrive l'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993: "Art. 46 (Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali comunque destinati all'esercizio dell'impresa; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. 2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonche' la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile (registro tenuto nella cancelleria del tribunale competente, in cui sono trascritti i patti di riservato dominio di macchine, n.d.r.), dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.A.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile (dopo il privilegio per le spese di giustizia ed i privilegi indicati nell'art. 2751-bis, n.d.r.) e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo". La sezione I del capo VI (Norme relative a particolari operazioni di credito), articoli da 38 a 42, reca norme sul credito fondiario e alle opere pubbliche. (b) Si trascrive il testo dell'art. 1515 del codice civile: "Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui. La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara' eseguita. Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative (abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, n.d.r.), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario (rectius: commissionario, n.d.r.) nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita. Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno". L'art. 2778 del medesimo codice civile stabilisce che, salvo quanto e' disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine in esso indicato, nel quale, al n. 2), sono riportati i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili.