AVVERTENZE:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  44  (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di
credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46 (a).
   2. I finanziamenti di credito agrario e di  credito  peschereccio,
anche  a  breve  termine,  effettuati  mediante  utilizzo di cambiale
agraria e di cambiale pesca, sono comunque  assistiti  da  privilegio
legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
    a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
    b)  bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
    c) crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei  beni
indicati nelle lettere a) e b).
   3.  Il  privilegio  legale  si  colloca  nel  grado immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari  di  cui
al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile (b) .
   4.  In  caso  di inadempimento, su istanza della banca, il pretore
del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui  ai
commi  1,  2  e  3  puo',  assunte  sommarie  informazioni,  disporne
l'apprensione e la  vendita.  Quest'ultima  e'  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 1515 del codice civile (b).
   5.  Ove  i  finanziamenti  di  credito  agrario siano garantiti da
ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla  sezione
I del presente capo (a) per le operazioni di credito fondiario.".
 
             (a)  Si  trascrive l'art. 46 del testo unico delle leggi
          in materia bancaria e creditizia, approvato con  D.Lgs.  n.
          385/1993:
             "Art.  46  (Finanziamenti  alle imprese: costituzione di
          privilegi). - 1. La concessione di finanziamenti a medio  e
          lungo  termine  da parte di banche alle imprese puo' essere
          garantita  da  privilegio  speciale  su  beni  mobili   non
          iscritti  nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a
          oggetto:
              a) impianti e opere esistenti e futuri,  concessioni  e
          beni    strumentali    comunque   destinati   all'esercizio
          dell'impresa;
              b) materie prime, prodotti  in  corso  di  lavorazione,
          scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
              c)   beni  comunque  acquistati  con  il  finanziamento
          concesso;
              d) crediti, anche futuri, derivanti dalla  vendita  dei
          beni indicati nelle lettere precedenti.
             2.  Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i  beni  e  i  crediti  sui  quali  il   privilegio   viene
          costituito,  la banca creditrice, il debitore e il soggetto
          che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le  condizioni
          del  finanziamento  nonche' la somma di denaro per la quale
          il privilegio viene assunto.
             3. L'opponibilita' a terzi del privilegio  sui  beni  e'
          subordinata   alla   trascrizione,  nel  registro  indicato
          nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile  (registro
          tenuto  nella  cancelleria del tribunale competente, in cui
          sono trascritti i patti di riservato dominio  di  macchine,
          n.d.r.),  dell'atto  dal quale il privilegio risulta. Della
          costituzione  del  privilegio  e'  dato   avviso   mediante
          pubblicazione   nel   foglio   annunzi   legali   (F.A.L.);
          dall'avviso  devono  risultare  gli  estremi  dell'avvenuta
          trascrizione.    La  trascrizione e la pubblicazione devono
          effettuarsi presso i competenti uffici  del  luogo  ove  ha
          sede l'impresa finanziata.
             4.  Il  privilegio  previsto  dal  presente  articolo si
          colloca nel grado indicato nell'art.  2777,  ultimo  comma,
          del  codice  civile  (dopo  il  privilegio  per le spese di
          giustizia  ed  i  privilegi  indicati  nell'art.  2751-bis,
          n.d.r.)  e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di
          pari  grado  con  data  certa  anteriore  a  quella   della
          trascrizione.
             5.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 1153 del
          codice civile, il privilegio puo' essere  esercitato  anche
          nei  confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
          beni che sono oggetto dello  stesso  dopo  la  trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far   valere   il   privilegio   nei  confronti  del  terzo
          acquirente,    il    privilegio    si    trasferisce    sul
          corrispettivo".
             La  sezione  I del capo VI (Norme relative a particolari
          operazioni di credito), articoli da 38 a 42, reca norme sul
          credito fondiario e alle opere pubbliche.
             (b) Si trascrive il  testo  dell'art.  1515  del  codice
          civile:
             "Art.  1515  (Esecuzione  coattiva per inadempimento del
          compratore).
          -  Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il
          prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa
          per conto e a spese di lui.
             La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di  una  persona
          autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
          cui  la  vendita  deve  essere  eseguita,  a  mezzo  di  un
          ufficiale giudiziario. Il venditore  deve  dare  tempestiva
          notizia  al  compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
          cui la vendita sara' eseguita.
             Se la cosa ha un prezzo  corrente,  stabilito  per  atto
          della  pubblica  autorita' o da norme corporative (abrogate
          per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943,  n.  721,  convertito
          dalla   legge  5  maggio  1949,  n.  178,  n.d.r.),  ovvero
          risultante da listini di borsa o da mercuriali, la  vendita
          puo'  essere  fatta  senza  incanto,  al prezzo corrente, a
          mezzo delle persone indicate nel comma precedente o  di  un
          commissario (rectius:  commissionario, n.d.r.) nominato dal
          pretore.  In  tal caso il venditore deve dare al compratore
          pronta notizia della vendita.
             Il venditore ha diritto alla differenza  tra  il  prezzo
          convenuto  e  il  ricavo  netto  della  vendita,  oltre  al
          risarcimento del maggior danno".
             L'art. 2778 del medesimo codice civile  stabilisce  che,
          salvo  quanto  e'  disposto dall'art. 2777, nel concorso di
          crediti  aventi  privilegio  generale  o   speciale   sulla
          medesima  cosa,  la  prelazione  si esercita nell'ordine in
          esso indicato, nel  quale,  al  n.  2),  sono  riportati  i
          crediti  per  le  imposte sui redditi immobiliari, indicati
          dall'art.  2771,   quando   il   privilegio   si   esercita
          separatamente  sopra  i  frutti, i fitti e le pigioni degli
          immobili.