IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,   recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato  decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza
la  Cassa  depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre
prestiti per un controvalore di non meno di  lire  9.000  miliardi  e
comunque  nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma
9 del medesimo articolo;
  Visto il proprio decreto in data 2  marzo  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  54 del 6 marzo 1993, recante: "Condizioni di
scadenza e di tasso di interesse  delle  obbligazioni  che  la  Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata ad emettere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,  n.
487,  convertito  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante
soppressione EFIM",  e,  in  particolare  l'art.  7,  concernente  le
modalita'  di  deposito  delle  obbligazioni  presso le filiali della
Banca d'Italia;
  Visto il proprio decreto  in  data  12  ottobre  1993,  n.  949335,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del 14 ottobre 1993,
concernente: "Integrazioni alle  modalita'  di  cui  all'art.  7  del
decreto  ministeriale  2 marzo 1993, recante condizioni di scadenza e
di tasso di interesse delle obbligazioni  che  la  Cassa  depositi  e
prestiti  e'  autorizzata  ad  emettere ai sensi del decreto-legge 19
dicembre 1992,
n.  487,  convertito  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,   di
soppressione  dell'EFIM"  e,  in particolare, il comma 4 in forza del
quale,  decorsi  novanta  giorni  dalla  messa  a  disposizione,   le
obbligazioni della Cassa depositi e prestiti devono essere depositate
in  specifico  conto  presso  la Banca d'Italia intestato alla stessa
Cassa e le  somme  in  contanti  non  utilizzate  devono  essere  dal
commissario liquidatore restituite alla medesima Cassa;
  Vista  la  lettera del 23 febbraio 1994, n. CL 290/94, con la quale
il commissario liquidatore dell'EFIM, in relazione alla procedura  di
soddisfacimento  dei  creditori dell'EFIM secondo le modalita' di cui
ai citati decreti ministeriali del 2 marzo e del 12 ottobre 1993, nel
far presente che una parte dei creditori non ha ancora provveduto  al
ritiro  delle  obbligazioni  e  delle  eventuali somme in contanti di
spettanza, ha richiesto di "prorogare di ulteriori novanta  giorni  i
termini  relativi  all'incarico  di  pagamento  affidato  alla  Banca
commerciale italiana che, in base  al  citato  decreto-legge  del  12
ottobre  1993,  allo stato, comprendono come ultimo giorno lavorativo
il 25  febbraio  1994",  e  cio'  al  fine  di  favorire  l'integrale
soddisfacimento dei creditori;
  Ritenuto  opportuno  di  aderire alla sopra accennata richiesta del
commissario liquidatore dell'EFIM;
                              Decreta:
  Il  termine  di novanta giorni di cui al comma 4 del decreto del 12
ottobre 1993, entro il quale le obbligazioni della Cassa  depositi  e
prestiti non assegnate agli aventi diritto e le somme in contanti non
utilizzate     dal    commissario    liquidatore    devono    essere,
rispettivamente,  depositate  in  specifico  conto  presso  la  Banca
d'Italia  intestato  alla Cassa depositi e prestiti e restituite alla
Cassa depositi e prestiti, e' prorogato di novanta giorni.
   Roma, 24 febbraio 1994
                                                 Il Ministro: BARUCCI