IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, il quale, per le finalita' di cui allo stesso articolo, autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni e a contrarre prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilita' di bilancio di cui al comma 9 del medesimo articolo; Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993, recante: "Condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione EFIM", e, in particolare l'art. 7, concernente le modalita' di deposito delle obbligazioni presso le filiali della Banca d'Italia; Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1993, n. 949335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, concernente: "Integrazioni alle modalita' di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 marzo 1993, recante condizioni di scadenza e di tasso di interesse delle obbligazioni che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, di soppressione dell'EFIM" e, in particolare, il comma 4 in forza del quale, decorsi novanta giorni dalla messa a disposizione, le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti devono essere depositate in specifico conto presso la Banca d'Italia intestato alla stessa Cassa e le somme in contanti non utilizzate devono essere dal commissario liquidatore restituite alla medesima Cassa; Vista la lettera del 23 febbraio 1994, n. CL 290/94, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, in relazione alla procedura di soddisfacimento dei creditori dell'EFIM secondo le modalita' di cui ai citati decreti ministeriali del 2 marzo e del 12 ottobre 1993, nel far presente che una parte dei creditori non ha ancora provveduto al ritiro delle obbligazioni e delle eventuali somme in contanti di spettanza, ha richiesto di "prorogare di ulteriori novanta giorni i termini relativi all'incarico di pagamento affidato alla Banca commerciale italiana che, in base al citato decreto-legge del 12 ottobre 1993, allo stato, comprendono come ultimo giorno lavorativo il 25 febbraio 1994", e cio' al fine di favorire l'integrale soddisfacimento dei creditori; Ritenuto opportuno di aderire alla sopra accennata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM; Decreta: Il termine di novanta giorni di cui al comma 4 del decreto del 12 ottobre 1993, entro il quale le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti non assegnate agli aventi diritto e le somme in contanti non utilizzate dal commissario liquidatore devono essere, rispettivamente, depositate in specifico conto presso la Banca d'Italia intestato alla Cassa depositi e prestiti e restituite alla Cassa depositi e prestiti, e' prorogato di novanta giorni. Roma, 24 febbraio 1994 Il Ministro: BARUCCI