IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992, con il quale e' stato
stabilito l'assoggettamento delle lenti a  contatto  alla  disciplina
dei presidi medico chirurgici;
  Vista  la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
del 15 giugno 1992 relativa  all'accoglimento  della  sospensiva  del
decreto  di  cui  trattasi limitatamente alla parte in cui il decreto
impugnato ricomprende le lenti a contatto su specifica prescrizione;
  Viste le osservazioni della  Commissione  delle  Comunita'  europee
espresse in data 19 gennaio 1993;
  Viste  le  istanze  delle  associazioni  di  categoria  tendenti ad
ottenere una proroga  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  12
dicembre 1991;
  Visto  il parere in data 24 febbraio 1993 della Commissione di stu-
dio istituita appositamente presso il Consiglio superiore di sanita';
  Visto il proprio decreto  del  27  aprile  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19  maggio  1993,  con il quale la
disciplina transitoria prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale
12 dicembre 1991 e' stata prorogata di dodici mesi a decorrere dal  5
marzo  1993,  al  fine  di  consentire  la  rielaborazione del citato
decreto 12 dicembre 1991;
  Vista la direttiva  n.  93/42/CEE  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee,  del  14  giugno  1993,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 2a serie speciale, n. 84  del  25  ottobre
1993,  la  quale  impone  agli Stati membri di dare applicazione, con
decorrenza 1 gennaio 1995, alla  disciplina  sui  dispositivi  medici
contenuta nella stessa direttiva;
  Rilevato   che   le   lenti  a  contatto  rientrano  nel  campo  di
applicazione della predetta direttiva;
  Ritenuto opportuno sospendere, fino  all'entrata  in  vigore  delle
disposizioni  di recepimento, nell'ordinamento italiano, della citata
direttiva  n.  93/42/CEE  del  Consiglio  delle  Comunita'   europee,
l'efficacia del decreto ministeriale 12 dicembre 1991;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  E'  sospesa,  fino  all'entrata in vigore delle disposizioni di
recepimento, nell'ordinamento italiano,  della  citata  direttiva  n.
93/42/CEE  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee, l'efficacia del
decreto 12 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  41
del 19 febbraio 1992.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA