Alle amministrazioni provinciali  e
                                  comunali
                                  Alle comunita' montane
                                      e, p.c.:
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella   pubblica    amministrazione
                                  (AIPA)
                                  Al  Dipartimento  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Alle   presidenze   delle    giunte
                                  regionali
                                  Alle   presidenze   delle  province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alle prefetture
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione     nazionale     comuni
                                  comunita' enti montani (U.N.C.E.M.)
1. PREMESSA
   La  Cassa  Depositi  e  Prestiti  ha stanziato l'importo di L. 300
   miliardi per la concessione di mutui ordinari decennali  (che  non
   gravano  sul  plafond  annuo  dei  singoli  Enti) finalizzati alla
   realizzazione di progetti di informatizzazione di Comuni, Province
   e Comunita' Montane.
   Per la valutazione dei progetti, e'  stata  costituita  presso  la
   Cassa  DD.PP.  una commissione composta da esperti designati dalla
   Cassa, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Associazione
   Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), dall'Unione  delle  Province
   d'Italia (U.P.I.), dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e
   dell'Autorita'  per  l'Informatica  nella Pubblica Amministrazione
   (A.I.P.A.).
   La presente circolare disciplina  le  modalita'  di  inoltro  alla
   Cassa delle richieste di mutuo, le indicazioni tecniche (all. 1) e
   la modulistica (all. 2)
   La  scheda  di valutazione dei progetti da parte della commissione
   e' riportata nell'all. 3
2. PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
   2.1 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO
     Soggetti mutuatari: comuni, province e comunita' montane.
     Ammortamento: 10 anni (coefficiente annualita': 0,15375228).
     Garanzia:   oneri a carico del bilancio degli Enti interessati.
Gli importi  massimi  dei  mutui  che  possono  essere  concessi  per
investimenti   hardware  e  software  (comprensivi  di  IVA)  sono  i
seguenti:
     A)   Comuni
     - da 3.000 a 5.000 abitanti:    L. 90.000.000 + L. 25.000
                                     per ciascun abitante oltre i
                                     3.000
     - da 5.001 a 10.000 abitanti:   L. 140.000.000 + L. 20.000
                                     per ciascun abitante oltre i
                                     5.000
     - da 10.001 a 20.000 abitanti:  L. 240.000.000 + L. 15.000
                                     per ciascun abitante oltre i
                                     10.000
     - oltre i 20.000 abitanti:      L. 390.000.000 + L. 10.000
                                     per ciascun abitante oltre i
                                     20.000
   B)   Enti locali diversi dai Comuni
   L'entita'  del  finanziamento  sara' valutata dalla Commissione di
   volta in volta,  sulla  base  della  natura  del  progetto  e  del
   rapporto  costi/benefici  evidenziato  dal progetto stesso, ma non
   potra' superare l'importo di L. 10.000 per abitante.
Potranno  essere  concessi  nuovi  finanziamenti,  oltre   i   limiti
suindicati,   dopo   3  anni,  e  previa  valutazione  dei  risultati
conseguiti.
I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per attivare  un
corretto   processo  di  informatizzazione,  che  permetta  anche  di
economizzare sulle spese di impianto e di gestione, dovranno attivare
ogni  utile  tentativo  di  associarsi  con  altri  Comuni.  Cio'  e'
possibile  tramite lo strumento negoziale della convenzione, ai sensi
dell'art. 24 della  legge  142/90,  che  non  richiede  formalita'  o
autorizzazioni da parte delle Regioni.
Le  convenzioni  dovranno  stabilire  le  finalita',  la  durata (non
inferiore a quella del periodo di ammortamento del mutuo), i rapporti
ed i reciproci obblighi  finanziari,  le  modalita'  di  redazione  e
gestione  del progetto, le norme di integrazione e collaborazione tra
gli Enti partecipanti, nonche' le rispettive quote di partecipazione.
Le convenzioni dovranno  indicare,  ai  soli  fini  di  una  maggiore
agilita'  procedurale,  un  Comune coordinatore, titolare del mutuo e
referente diretto ed unico dell'iter procedurale.
Nel caso di convenzione,  nella  elaborazione  dei  piani  finanziari
occorrera'  prevedere che gli oneri finanziari ricadano pro-quota tra
gli  Enti  convenzionati  che   approveranno   i   rispettivi   piani
finanziari, avendo come base la quota di oneri gravanti su di essi.
Il  progetto  unico,  completo e conforme allo schema di riferimento,
verra' approvato da tutti gli Enti partecipanti alla convenzione.
Sul  piano  istruttorio,  il  Comune  coordinatore,  unitamente  alla
documentazione  di rito per il finanziamento, dovra' trasmettere alla
Cassa la documentazione del progetto.
Qualora difficolta' non consentissero la  formula  dell'associazione,
il  Comune potra' rappresentare alla Commissione i particolari motivi
della richiesta di informatizzazione autonoma.
Nel caso di conforme valutazione della  Commissione,  ai  Comuni  con
meno  di  3.000 abitanti, il finanziamento potra' essere concesso nel
limite massimo di L. 30.000 per abitante.
2.2 PROCEDURA ATTUATIVA
Per   attivare   la  procedura  di  finanziamento,  gli  Enti  locali
interessati dovranno trasmettere alla Cassa DD.PP.:
a) la domanda di concessione del mutuo;
b) le dichiarazioni dei segretari degli Enti mutuatari concernenti
   l'approvazione del piano finanziario e del progetto.
c) il progetto completo ed esecutivo (con la elencazione esatta delle
   forniture da acquisire, dei relativi costi e delle applicazioni da
   introdurre), predisposto in conformita' allo schema di riferimento
   (allegato 1), corredato della relativa scheda riepilogativa di cui
   all'allegato 2.
   Si precisa al riguardo che gli importi, espressi  in  migliaia  di
   Lire, devono essere comprensivi di IVA.
La  Commissione  valutera'  il  progetto  e  si  esprimera' sulla sua
ammissibilita' al finanziamento.
La Cassa dara' l'adesione di massima al  finanziamento  dei  progetti
approvati   dalla   Commissione,   dandone   comunicazione   all'Ente
mutuatario e, eventualmente, agli Enti  garanti,  con  le  istruzioni
relative alla documentazione necessaria per la concessione.
Le erogazioni potranno avvenire soltanto per importi non inferiori al
30% del mutuo concesso.
Per  ottenere  le  somministrazioni  del  mutuo,  gli  Enti mutuatari
dovranno  trasmettere  come  documenti  giustificativi  di  spesa  le
fatture,  vistate  dal  capo  dell'ufficio  tecnico o da altro organo
competente, emesse dalle ditte fornitrici per importi complessivi non
inferiori alla predetta percentuale, unitamente a una relazione sullo
stato di avanzamento del progetto.
Per  il  pagamento  del  saldo  occorrera'  trasmettere   anche   una
dichiarazione circa l'avvenuto collaudo del sistema.
Non potranno essere erogate in conto mutuo le spese correnti relative
all'addestramento  e  alla  formazione,  agli studi di fattibilita' e
predisposizione dell'ambiente, al caricamento  degli  archivi  ed  ai
costi  di  esercizio,  anche  se  necessarie per la realizzazione del
progetto.
Nel caso gli Enti mutuari, nella fase realizzativa ravvisassero nuove
opportunita' tecnologiche o organizzative dovranno trasmettere -  per
un   nuovo   esame  della  Commissione  -  apposita  relazione  sulle
variazioni al progetto  originario,  allegando  anche  le  schede  di
raffronto di cui all'allegato 5.
                                  Il Direttore Generale
                                  (Giuseppe FALCONE)