Alle amministrazioni provinciali e comunali Alle comunita' montane e, p.c.: All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) Al Dipartimento per la funzione pubblica Alle presidenze delle giunte regionali Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle prefetture All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (U.N.C.E.M.) 1. PREMESSA La Cassa Depositi e Prestiti ha stanziato l'importo di L. 300 miliardi per la concessione di mutui ordinari decennali (che non gravano sul plafond annuo dei singoli Enti) finalizzati alla realizzazione di progetti di informatizzazione di Comuni, Province e Comunita' Montane. Per la valutazione dei progetti, e' stata costituita presso la Cassa DD.PP. una commissione composta da esperti designati dalla Cassa, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), dall'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dell'Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.). La presente circolare disciplina le modalita' di inoltro alla Cassa delle richieste di mutuo, le indicazioni tecniche (all. 1) e la modulistica (all. 2) La scheda di valutazione dei progetti da parte della commissione e' riportata nell'all. 3 2. PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO 2.1 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO Soggetti mutuatari: comuni, province e comunita' montane. Ammortamento: 10 anni (coefficiente annualita': 0,15375228). Garanzia: oneri a carico del bilancio degli Enti interessati. Gli importi massimi dei mutui che possono essere concessi per investimenti hardware e software (comprensivi di IVA) sono i seguenti: A) Comuni - da 3.000 a 5.000 abitanti: L. 90.000.000 + L. 25.000 per ciascun abitante oltre i 3.000 - da 5.001 a 10.000 abitanti: L. 140.000.000 + L. 20.000 per ciascun abitante oltre i 5.000 - da 10.001 a 20.000 abitanti: L. 240.000.000 + L. 15.000 per ciascun abitante oltre i 10.000 - oltre i 20.000 abitanti: L. 390.000.000 + L. 10.000 per ciascun abitante oltre i 20.000 B) Enti locali diversi dai Comuni L'entita' del finanziamento sara' valutata dalla Commissione di volta in volta, sulla base della natura del progetto e del rapporto costi/benefici evidenziato dal progetto stesso, ma non potra' superare l'importo di L. 10.000 per abitante. Potranno essere concessi nuovi finanziamenti, oltre i limiti suindicati, dopo 3 anni, e previa valutazione dei risultati conseguiti. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per attivare un corretto processo di informatizzazione, che permetta anche di economizzare sulle spese di impianto e di gestione, dovranno attivare ogni utile tentativo di associarsi con altri Comuni. Cio' e' possibile tramite lo strumento negoziale della convenzione, ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90, che non richiede formalita' o autorizzazioni da parte delle Regioni. Le convenzioni dovranno stabilire le finalita', la durata (non inferiore a quella del periodo di ammortamento del mutuo), i rapporti ed i reciproci obblighi finanziari, le modalita' di redazione e gestione del progetto, le norme di integrazione e collaborazione tra gli Enti partecipanti, nonche' le rispettive quote di partecipazione. Le convenzioni dovranno indicare, ai soli fini di una maggiore agilita' procedurale, un Comune coordinatore, titolare del mutuo e referente diretto ed unico dell'iter procedurale. Nel caso di convenzione, nella elaborazione dei piani finanziari occorrera' prevedere che gli oneri finanziari ricadano pro-quota tra gli Enti convenzionati che approveranno i rispettivi piani finanziari, avendo come base la quota di oneri gravanti su di essi. Il progetto unico, completo e conforme allo schema di riferimento, verra' approvato da tutti gli Enti partecipanti alla convenzione. Sul piano istruttorio, il Comune coordinatore, unitamente alla documentazione di rito per il finanziamento, dovra' trasmettere alla Cassa la documentazione del progetto. Qualora difficolta' non consentissero la formula dell'associazione, il Comune potra' rappresentare alla Commissione i particolari motivi della richiesta di informatizzazione autonoma. Nel caso di conforme valutazione della Commissione, ai Comuni con meno di 3.000 abitanti, il finanziamento potra' essere concesso nel limite massimo di L. 30.000 per abitante. 2.2 PROCEDURA ATTUATIVA Per attivare la procedura di finanziamento, gli Enti locali interessati dovranno trasmettere alla Cassa DD.PP.: a) la domanda di concessione del mutuo; b) le dichiarazioni dei segretari degli Enti mutuatari concernenti l'approvazione del piano finanziario e del progetto. c) il progetto completo ed esecutivo (con la elencazione esatta delle forniture da acquisire, dei relativi costi e delle applicazioni da introdurre), predisposto in conformita' allo schema di riferimento (allegato 1), corredato della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato 2. Si precisa al riguardo che gli importi, espressi in migliaia di Lire, devono essere comprensivi di IVA. La Commissione valutera' il progetto e si esprimera' sulla sua ammissibilita' al finanziamento. La Cassa dara' l'adesione di massima al finanziamento dei progetti approvati dalla Commissione, dandone comunicazione all'Ente mutuatario e, eventualmente, agli Enti garanti, con le istruzioni relative alla documentazione necessaria per la concessione. Le erogazioni potranno avvenire soltanto per importi non inferiori al 30% del mutuo concesso. Per ottenere le somministrazioni del mutuo, gli Enti mutuatari dovranno trasmettere come documenti giustificativi di spesa le fatture, vistate dal capo dell'ufficio tecnico o da altro organo competente, emesse dalle ditte fornitrici per importi complessivi non inferiori alla predetta percentuale, unitamente a una relazione sullo stato di avanzamento del progetto. Per il pagamento del saldo occorrera' trasmettere anche una dichiarazione circa l'avvenuto collaudo del sistema. Non potranno essere erogate in conto mutuo le spese correnti relative all'addestramento e alla formazione, agli studi di fattibilita' e predisposizione dell'ambiente, al caricamento degli archivi ed ai costi di esercizio, anche se necessarie per la realizzazione del progetto. Nel caso gli Enti mutuari, nella fase realizzativa ravvisassero nuove opportunita' tecnologiche o organizzative dovranno trasmettere - per un nuovo esame della Commissione - apposita relazione sulle variazioni al progetto originario, allegando anche le schede di raffronto di cui all'allegato 5. Il Direttore Generale (Giuseppe FALCONE)