IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  54  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'art. 20  del  decreto  legislativo  10  novembre
1993,  n.  470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23
ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle  aspettative
e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto  in  particolare  il  comma  5 del citato art. 54 del decreto
legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20,  comma  2,  del
decreto n. 470/1993;
  Tenuto  conto  che  il  predetto  comma 5 dell'art. 54 dispone che,
"fino all'emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri"  che  recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo
art. 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri,  o
un   suo   delegato,   e  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei  limiti
massimi   delle   aspettative   e   dei   permessi   sindacali  nelle
amministrazioni  pubbliche,  "restano  in  vigore   i   decreti   del
Presidente  del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i
contingenti   delle   aspettative   sindacali    nell'ambito    delle
amministrazioni   pubbliche.  Resta  salva  la  disposizione  di  cui
all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal  fine  aumentati  di  una
unita',  fino  all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i
contingenti attualmente previsti";
  Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve
tener conto,  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  "di  quanto
previsto  dall'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58";
  Tenuto conto che  non  sono  ancora  intervenuti  l'accordo  ed  il
conseguente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di
recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;
  Tenuto conto che occorre,  intanto,  dare  attuazione  al  disposto
dell'art.  54,  comma  5,  del  decreto  legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993
e quindi aumentare di "una unita'" i  contingenti  delle  aspettative
sindacali  "attualmente  previsti" dai vigenti decreti del Presidente
del Consiglio di Ministri, e che tale ulteriore  unita'  deve  essere
assegnata  per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
gennaio 1978, n. 58;
  Visto  il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 58/1978, secondo  il  quale  "nella  provincia  di  Bolzano,  alle
associazioni   sindacali  costituite  esclusivamente  tra  lavoratori
dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e  ladina
aderenti  alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle
dei lavoratori stessi, sono estesi .. i diritti riconosciuti da norme
di  legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale";
  Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto  art.  9  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  58/1978 "la maggiore
rappresentativita' della confederazione di  cui  al  primo  comma  e'
accertata dal consiglio provinciale";
  Vista   la   deliberazione   n.   4/235/78  assunta  dal  consiglio
provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta  del  14
luglio  1978,  con  la quale e' stato accertato, ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978,  che  "l'ASGB
(Unione   sindacati   autonomi   sudtirolesi)  e'  la  confederazione
sindacale maggiormente rappresentativa delle  associazioni  sindacali
costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle
minoranze linguistiche tedesca e ladina";
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  31
ottobre  1991,  recante  la  ripartizione del contingente di quindici
aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale  del
"Corpo  nazionale dei vigili del fuoco" del comparto "aziende" di cui
all'art. 8, comma 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 novembre 1990, n. 335;
  Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare
di  una  unita'  il  predetto  contingente  di  quindici  aspettative
sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unita'  aggiuntiva  di
aspettativa  sindacale  alla  associazione  sindacale  dei dipendenti
della predetta articolazione settoriale "Corpo dei vigili del  fuoco"
di  madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, aderente
alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi,  accertata
come    maggiormente    rappresentativa   dei   pubblici   dipendenti
appartenenti alle  minoranze  linguistiche  tedesca  e  ladina  nella
provincia   di   Bolzano,   per   le  considerazioni  specificate  in
precedenza;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof.
Sabino  Cassese,  e'  stata  delegata  ogni funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,  rela-
tive a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed
il pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente di quindici aspettative sindacali di cui all'art. 8,
comma  2,  lettera  a) del decreto del Presidente della Repubblica 20
novembre 1990, n. 335, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  6  settembre  1991,  recante   la   ripartizione   del
contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per
il  personale del "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" del comparto
"aziende", e' aumentato di una unita'.