IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,
come  modificato  dall'art.  20  del  decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della  legge  23
ottobre  1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative
e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto in particolare il comma 5 del  citato  art.  54  del  decreto
legislativo  n.  29/1993,  come modificato dall'art. 20, comma 2, del
decreto n. 470/1993;
  Tenuto conto che il predetto comma  5  dell'art.  54  dispone  che,
"fino  all'emanazione  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri" che recepisce l'accordo previsto dal comma 1  del  medesimo
articolo  54  da  stipulare  tra  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  o  un  suo  delegato,  e   le   confederazioni   sindacali
maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale   per   la
determinazione dei limiti massimi delle aspettative  e  dei  permessi
sindacali  nelle  amministrazioni  pubbliche,  "restano  in  vigore i
decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  che  ripartiscono
attualmente  i  contingenti  delle  aspettative sindacali nell'ambito
delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione  di  cui
all'ultimo  periodo  del  comma  3 e sono a tal fine aumentati di una
unita', fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma  1,  i
contingenti attualmente previsti";
  Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve
tener  conto,  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  "di quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
gennaio 1978, n. 58";
  Tenuto  conto  che  non  sono  ancora  intervenuti  l'accordo ed il
conseguente decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;
  Tenuto  conto  che  occorre,  intanto,  dare attuazione al disposto
dell'art. 54, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  come
modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993
e  quindi  aumentare  di "una unita'" i contingenti delle aspettative
sindacali "attualmente previsti" dai vigenti decreti  del  Presidente
del  Consiglio  di  Ministri, e che tale ulteriore unita' deve essere
assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a  quanto
previsto  dall'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58;
  Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
n.  58/1978,  secondo  il  quale  "nella  provincia  di Bolzano, alle
associazioni  sindacali  costituite  esclusivamente  tra   lavoratori
dipendenti  appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina
aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra  quelle
dei lavoratori stessi, sono estesi .. i diritti riconosciuti da norme
di  legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale";
  Considerato  che  ai  sensi del terzo comma del predetto art. 9 del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  58/1978  "la  maggiore
rappresentativita'  della  confederazione  di  cui  al primo comma e'
accertata dal consiglio provinciale";
  Vista  la  deliberazione  n.   4/235/78   assunta   dal   consiglio
provinciale  della  provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14
luglio 1978, con la quale e' stato accertato, ai  sensi  dell'art.  9
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che "l'ASGB
(Unione  sindacati  autonomi  sudtirolesi)   e'   la   confederazione
sindacale  maggiormente  rappresentativa delle associazioni sindacali
costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle
minoranze linguistiche tedesca e ladina";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 175 del 25
luglio 1985, recante  la  ripartizione  del  contingente  di  ottanta
aspettative  sindacali  per  il personale del comparto "Ministeri" di
cui all'art. 45 della legge 18 marzo 1968,  n.  249  ed  all'art.  16
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare
di   una  unita'  il  predetto  contingente  di  ottanta  aspettative
sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unita'  aggiuntiva  di
aspettativa  sindacale alla associazione sindacale dei dipendenti del
comparto  "Ministeri"  appartenenti  alle  minoranze  di  madrelingua
tedesca e ladina della provincia di Bolzano, aderente alla ASGB/USAS,
Unione   dei   sindacati   autonomi   sudtirolesi,   accertata   come
maggiormente rappresentativa  dei  pubblici  dipendenti  appartenenti
alle  minoranze  linguistiche  tedesca  e  ladina  nella provincia di
Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof.
Sabino  Cassese,  e'  stata  delegata  ogni funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,  rela-
tive a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed
il pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente di ottanta aspettative sindacali di cui all'art. 16,
della  legge 11 luglio 1980, n. 312, ed al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12  gennaio  1985,  recante  determinazione  e
ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto
"Ministeri", e' aumentato di una unita'.