IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche; Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto n. 470/1993; Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, "fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unita', fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti"; Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, "di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58"; Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54; Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di "una unita'" i contingenti delle aspettative sindacali "attualmente previsti" dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio di Ministri, e che tale ulteriore unita' deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58; Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale "nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi .. i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale"; Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 "la maggiore rappresentativita' della confederazione di cui al primo comma e' accertata dal consiglio provinciale"; Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale e' stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che "l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) e' la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1991, recante la ripartizione del contingente di sessanta aspettative sindacali per il personale del comparto "ricerca" per il triennio 1991-1993, di cui all'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unita' il predetto contingente di sessanta aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unita' aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale del personale dipendente dal comparto "ricerca" di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, aderente alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, e' stata delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, rela- tive a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego; Decreta: Art. 1. Il contingente di sessanta aspettative sindacali di cui all'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1991, recante la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale del comparto "ricerca", e' aumentato di una unita'.