IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  54  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'art. 20  del  decreto  legislativo  10  novembre
1993,  n.  470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23
ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle  aspettative
e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto  in  particolare  il  comma  5 del citato art. 54 del decreto
legislativo n. 29/93, come modificato  dall'art.  20,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 470/1993;
  Tenuto  conto che il predetto comma 5 dell'articolo 54 dispone che,
"fino all'emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri"  che  recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo
articolo  54  da  stipulare  tra  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,   o   un   suo  delegato,  e  le  confederazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative   sul   piano   nazionale    per    la
determinazione  dei  limiti  massimi delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle  amministrazioni  pubbliche,  "restano  in  vigore  i
decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri che ripartiscono
attualmente i contingenti  delle  aspettative  sindacali  nell'ambito
delle  amministrazioni  pubbliche. Resta salva la disposizione di cui
all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal  fine  aumentati  di  una
unita',  fino  all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i
contingenti attualmente previsti";
  Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve
tener conto,  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  "di  quanto
previsto  dall'art.  9  del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58";
  Tenuto conto che  non  sono  ancora  intervenuti  l'accordo  ed  il
conseguente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri di
recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;
  Tenuto conto che occorre,  intanto,  dare  attuazione  al  disposto
dell'articolo  54,  comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993
e quindi aumentare di "una unita'" i  contingenti  delle  aspettative
sindacali  "attualmente  previsti" dai vigenti decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri e che tale ulteriore  unita'  deve  essere
assegnata  per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
gennaio 1978, n. 58;
  Visto  il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 58/1978, secondo  il  quale  "nella  provincia  di  Bolzano,  alle
associazioni   sindacali  costituite  esclusivamente  tra  lavoratori
dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e  ladina
aderenti  alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle
dei lavoratori stessi, sono estesi .. .. i  diritti  riconosciuti  da
norme   di  legge  alle  associazioni  aderenti  alle  confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale";
  Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto  art.  9  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  58/1978 "la maggiore
rappresentativa  della  confederazione  di  cui  al  primo  comma  e'
accertata dal Consiglio provinciale";
  Vista   la   deliberazione   n.   4/235/78  assunta  dal  Consiglio
provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta  del  14
luglio  1978,  con  la quale e' stato accertato, ai sensi dell'art. 9
del decreto del presidente della Repubblica n. 58/1978,  che  "l'ASGB
(Unione   sindacati   autonomi   sudtirolesi)  e'  la  confederazione
sindacale maggiormante rappresentativa delle  associazioni  sindacali
costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle
minoranze linguistiche tedesca e ladina";
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  31
ottobre   1991,   recante   la   ripartizione   del   contingente  di
cinquantacinque  aspettative  sindacali  per  il   personale   medico
rientrante  nell'"area  medica"  del comparto del "Servizio sanitario
nazionale" per il triennio 1991-1993 di cui all'art. 95  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
  Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare
di  una unita' il predetto contingente di cinquantacinque aspettative
sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unita'  aggiuntiva  di
aspettativa  sindacale  alla  associazione  sindacale  dei dipendenti
medici rientranti  nell'"area  medica"  del  comparto  del  "Servizio
sanitario  nazionale" di madrelingua tedesca e ladina della provincia
di Bolzano aderente alla ASGB/USAS,  unione  dei  sindacati  autonomi
sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici
dipendenti  appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina
nella provincia di Bolzano,  per  le  considerazioni  specificate  in
precedenza;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof.
Sabino Cassese, e' stato  delegata  ogni  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni al presidente del Consiglio dei Ministri, rela-
tive a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed
il pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente di  cinquantacinque  aspettative  sindacali  di  cui
all'art.  95  del decreto del presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 settembre 1991,  recante  la  ripartizione  del  contingente  delle
aspettative  sindacali  per  il  triennio  1991-1993 per il personale
medico rientrante  nell'"area  medica"  del  comparto  del  "Servizio
sanitario nazionale" e' aumentato di una unita'.