IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata  ogni
caratteristica,  condizione  e  modalita'  di emissione dei titoli da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  che  il 1 marzo 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale  21  febbraio  1990
(Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990);
  Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio e 7
febbraio  1994  con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
quattro tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% -  1  gennaio
1994/2004;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quinta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali 8,50% - 1 gennaio 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni
in  contanti  e,  per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni
del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18
febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 34.584 miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione di  una  quinta  tranche  dei
buoni   del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente  decreto
concorre,  al  netto  dell'importo  dei  titoli   in   scadenza,   al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge n.
539/1993;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 gennaio 1994/2004, per un importo di lire  5.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L.  73.646.500.000,  da  destinare al rinnovo dei
B.P.T. 12,50% di scadenza 1 marzo 1994, nominativi.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale 30 dicembre 1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo  dell'8,50%,  pagabile  in
due  semestralita'  posticipate,  il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni
anno, di durata del prestito.
  I possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%,  di
scadenza  1 marzo 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il
rimborso di essi hanno facolta' di chiederne  il  rinnovo  nei  nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1 gennaio 1994.