IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 384 del 31 dicembre 1982 e successive modificazioni, relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica"; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le "Modifiche ed integrazioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; Visto in particolare l'art. 4- bis del citato decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', l'individuazione delle modalita' e dei criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalita' degli animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II del citato regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del 4 settembre 1992 recante le "Modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973"; Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, concernente "Attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea"; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1993, recante la "Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1993; Viste le risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) nel 1989 e a Kyoto (Giappone) nel 1992; Decreta: Art. 1. 1. Il monitoraggio della mortalita', durante il trasporto internazionale, di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, e' effettuato dai nuclei del Corpo forestale dello Stato in collaborazione con i posti di ispezione frontalieri di cui al decreto-legge 3 marzo 1993, n. 93, in opportune strutture atte al controllo delle spedizioni di esemplari vivi inclusi nella convenzione di Wasghington. 2. Il monitoraggio di cui al precedente comma 1 e' ottenuto attraverso ispezione delle spedizioni in importazione di esemplari di animali vivi presso i valichi doganali di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1993, abilitati alle operazioni CITES e riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 3 marzo 1993, n. 93. 3. Le autorita' di cui al precedente comma 1, acquisiscono e registrano i dati di monitoraggio di cui al modulo riportato nell'allegato A al presente decreto, che debitamente compilato e' inviato in copia, su base quindicinale, al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura. 4. Il Ministro dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, inviera' annualmente al Segretariato Generale della Convenzione di Washington un rapporto redatto sulla base dei dati ottenuti dal monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo.