IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
di estinzione, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre
1982,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
384  del  31  dicembre  1982  e  successive  modificazioni,  relativo
all'applicazione  nella  Comunita'  della  convenzione  sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
di estinzione;
  Vista  la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina
dei  reati  relativi all'applicazione della convenzione sul commercio
internazionale  delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975,  n.  874,  e  del  regolamento  CEE  n.  3626/82,  e successive
modificazioni,  nonche' norme per la commercializzazione e detenzione
di  esemplari  vivi  di  mammiferi  e  rettili che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica";
  Visto  il  decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.  2, concernente le
"Modifiche  ed  integrazioni  della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in
materia  di  commercio  e  detenzione  di  esemplari di fauna e flora
minacciati  di  estinzione", convertito con modificazioni dalla legge
13 marzo 1993, n. 59;
  Visto  in  particolare  l'art.  4-  bis del citato decreto-legge 12
gennaio   1993,   n.   2,  che  prevede,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  e  con  il  Ministro  della  sanita', l'individuazione delle
modalita'  e  dei  criteri  atti  ad  ottenere  il monitoraggio della
mortalita'  degli  animali  vivi  di  specie incluse nell'allegato A,
appendici  I  e II del citato regolamento CEE n. 3626/82 e successive
modificazioni, durante il trasporto internazionale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  delle  finanze  e  con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste,  del  4  settembre  1992  recante  le "Modalita' relative ai
controlli  in  ambito  doganale  in  attuazione dell'art. 8, comma 2,
della  legge  7  febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in
Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973";
  Visto  il  decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, concernente
"Attuazione  delle  direttive  n.  90/675/CEE  e  91/496/CEE relative
all'organizzazione  dei controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea";
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1993,
recante  la  "Concentrazione  presso  alcuni  uffici  doganali  delle
operazioni  di  importazione  ed  esportazione delle specie animali e
vegetali  in  via di estinzione di cui alla convenzione di Washington
sul  commercio internazionale delle predette specie" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1993;
  Viste le risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte
della  Convenzione  di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna
(Svizzera) nel 1989 e a Kyoto (Giappone) nel 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   monitoraggio   della  mortalita',  durante  il  trasporto
internazionale,  di  animali  vivi di specie incluse nell'allegato A,
appendici  I  e  II  del  regolamento  CEE  n.  3626/82  e successive
modificazioni,  e'  effettuato  dai  nuclei del Corpo forestale dello
Stato  in  collaborazione con i posti di ispezione frontalieri di cui
al  decreto-legge 3 marzo 1993, n. 93, in opportune strutture atte al
controllo   delle   spedizioni   di   esemplari  vivi  inclusi  nella
convenzione di Wasghington.
  2.  Il  monitoraggio  di  cui  al  precedente  comma  1 e' ottenuto
attraverso ispezione delle spedizioni in importazione di esemplari di
animali vivi presso i valichi doganali di cui al decreto del Ministro
delle  finanze del 25 ottobre 1993, abilitati alle operazioni CITES e
riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge
3 marzo 1993, n. 93.
  3.  Le  autorita'  di  cui  al  precedente  comma 1, acquisiscono e
registrano  i  dati  di  monitoraggio  di  cui  al  modulo  riportato
nell'allegato  A  al  presente  decreto, che debitamente compilato e'
inviato  in copia, su base quindicinale, al Ministero dell'ambiente -
Servizio conservazione della natura.
  4. Il Ministro dell'ambiente - Servizio conservazione della natura,
inviera'  annualmente  al  Segretariato Generale della Convenzione di
Washington  un  rapporto  redatto  sulla  base  dei dati ottenuti dal
monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo.