LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista la certificazione prot. n.  22414  del  19  luglio  1993  del
comune  di  S. Donato Milanese con la quale si evidenzia la rilevanza
economico-sociale  dell'intervento  dovuta  all'attivita'  esercitata
dalla societa' Gianenrico Mapelli S.r.l.;
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee in
data 6 novembre 1992 relativa alla  concessione  del  contributo  del
Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia  al  progetto
intitolato "Costruzione di uno stabilimento per la lavorazione  delle
carni bovine e ovicole di Milano";
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per  la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale individuate dalla regione a norma  della  legge  8  agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";
  Richiamata  la  delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio
1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri  e  le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, fissati con  la  sopracitata  deliberazione  di
giunta   regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di  riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
 Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della  legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  alla giunta regionale in data 28 maggio
1993, prot. n. 23544, da Gianenrico Mapelli per la  realizzazione  di
una  ristrutturazione  edilizia  su  area  ubicata  nel comune di San
Donato Milanese, mappali 70, 71, 72, 73, 74, 75, foglio 1, sottoposta
a vincolo paesaggistico in forza della legge  n.  431/1985,  art.  1,
lettera  c,  nonche'  gravata  da  vincolo  di  immodificabilita'  ed
inedificabilita' temporanea di cui all'art.  1-  ter  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
9,  individuato  con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo  di  cui  all'art.  1-  ter
della  legge  8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto
che   l'intervento   e'   programmato   per  la  realizzazione  dello
stabilimento per la lavorazione di carni bovine e ovicole di Milano e
che lo stesso riveste caratteristiche di rilevanza economico sociale;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  in  attivita'   economica   e   di   commercializzazione
finanziata  dall'organizzazione  europea  FEAOG ai fini di attuare un
miglioramento   delle   condizioni    di    trasformazione    e    di
commercializzazione  dei  prodotti agricoli come da regolamento (CEE)
n. 355/1977  del  Consiglio  del  15  febbraio  1977  modificato  dal
regolamento (CEE) n. 4256/1988 del Consiglio del 19 dicembre 1988;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  9,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo n.
40/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata in comune di San Donato Milanese, mappali 70, 71, 72, 73, 74,
75,   foglio   1,  dall'ambito  territoriale  n.  9  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 29 settembre 1993
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO