AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del  decreto-legge  8  novembre  1993,  n.
441".  Il  D.L.  n.  441/1993,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per docorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 5 dell'8 gennaio
1994).
   Vedi anche il D.L. 30  dicembre  1993,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  22  febbraio  1994,  n.  126,  recante
organizzazione e finanziamento della presidenza italiana  del  Gruppo
dei setti Paesi piu' industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea
e  della  Conferenza  sulla  sicurezza  e  la  cooperazione in Europa
(CSCE).
                               Art. 1.
  1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di  avvio  della
presidenza   italiana   della   Conferenza   sulla   sicurezza  e  la
cooperazione  in  Europa  (CSCE)  e'  istituita,  con   decreto   del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e
fino al 31 dicembre 1993, una delegazione  incaricata  di  provvedere
alle attivita' necessarie.
  2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non piu' di
tre  funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari
esteri, di cui almeno uno con la qualifica non  inferiore  a  inviato
straordinario  e  ministro plenipotenziario di II classe, che saranno
collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto  e
in  aggiunta  al contigente fissato dall'articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  come  sostituito
dall'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 (a), nonche' un impiegato del Ministero  degli
affari  esteri  di qualifica non inferiore alla VII e non piu' di tre
dipendenti  di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di
comando.
  3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1  si  applicano
le  disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma,
della legge 5 giugno 1984, n. 208 (b).
 
             (a)   Il   D.P.R.   n.   18/1967   reca    l'ordinamento
          dell'Amministrazione  degli  affari esteri. Si trascrive il
          testo del relativo art. 111, come sostituito  dall'art.  47
          del D.P.R. n. 1077/1970:
             "Art.   111   (Collocamento   a   disposizione).  -  Gli
          ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed  i  consiglieri
          di  ambasciata,  possono,  con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro per gli affari esteri,
          essere collocati a disposizione del Ministero, quando  cio'
          sia richiesto dall'interesse del servizio.
             Qualora  i  funzionari a disposizione siano investiti di
          incarico speciale lo stato di  disposizione  cessa  con  la
          cessazione dall'incarico.
             Per  i  funzionari  a  disposizione  senza  incarico  il
          periodo di disposizione  non  puo'  eccedere  i  due  anni;
          trascorso   il   suddetto   periodo  senza  che  sia  stato
          altrimenti disposto,  essi  sono  collocati  a  riposo  con
          decreto del Ministro.
             Il  numero complessivo dei funzionari a disposizione non
          puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti  del
          ruolo organico".
             (b)   La  legge  n.  208/1984  reca:  "Organizzazione  e
          finanziamento del  semestre  di  residenza  italiana  della
          CEE".  Si  trascrive  il  testo  del relativo art. 2, commi
          quarto, quinto e sesto:
             "Resta  comunque  a  carico  delle  amministrazioni   di
          provenienza   dei   predetti   il   trattamento   economico
          metropolitano.
             Per  fronteggiare  tempestivamente   gli   indifferibili
          adempimenti  connessi  con  la  gestione  della  presidenza
          italiana,  i  componenti  la  delegazione,  nel  territorio
          nazionale,  nel  limite  di un contingente di venti unita',
          possono essere  autorizzati  annualmente,  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
          un  numero  massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del Ministro degli affari esteri, di concerto con
          i  Ministri  del  tesoro  e  per  la   funzione   pubblica,
          comprensive  di  ogni  altra maggiore prestazione eccedente
          l'orario d'obbligo resa  a  qualsiasi  titolo  nel  periodo
          autorizzato.
             Ai  componenti  la  delegazione che si recano all'estero
          viene corrisposta per l'intera  durata  della  missione  la
          maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
          generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
          30  per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno
          1926, n. 941, ed in deroga ai  limiti  di  durata  previsti
          dallo  stesso  art.  3 e dal successivo art. 7 del predetto
          regio decreto".