AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441". Il D.L. n. 441/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per docorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994). Vedi anche il D.L. 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei setti Paesi piu' industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). Art. 1. 1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attivita' necessarie. 2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non piu' di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contigente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (a), nonche' un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non piu' di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. 3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (b).
(a) Il D.P.R. n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Si trascrive il testo del relativo art. 111, come sostituito dall'art. 47 del D.P.R. n. 1077/1970: "Art. 111 (Collocamento a disposizione). - Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico. Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro. Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico". (b) La legge n. 208/1984 reca: "Organizzazione e finanziamento del semestre di residenza italiana della CEE". Si trascrive il testo del relativo art. 2, commi quarto, quinto e sesto: "Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato. Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".