Ai    presidenti    delle   giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  Ai presidenti  degli  enti  di  cui
                                  all'art.  4,  comma 15, della legge
                                  30 dicembre 1991, n. 412
PREMESSA.
  L'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella
legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante  disposizioni  in  materia  di
edilizia  sanitaria,  ha  apportato modifiche alla procedura prevista
dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
  Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre  1993,  ha  dato  mandato  ai
Minstri del bilancio e della programmazione economica e della sanita'
di  provvedere alla emanazione di una nuova regolamentazione rispetto
a quella dettata con circolare n. 100/SCPS/21.13479 dell'11 settembre
1991, indicando alle regioni, alle province autonome ed agli enti  di
cui  all'art.  4,  comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la
documentazione da trasmettere al Comitato medesimo.
PROCEDURE.
  Al fine di rendere uniforme e tempestivo l'espletamento delle  pro-
cedure  per  il  finanziamento dei progetti di edilizia sanitaria, di
cui all'art. 20  della  legge  n.  67/1988  citata  in  premessa,  le
regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15,
della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  richiederanno al CIPE il
finanziamento  dei  progetti  corredandoli  della  documentazione  di
seguito elencata:
   1)  copia,  da  inviarsi una tantum al momento della presentazione
della prima richiesta, della delibera dei competenti organi regionali
di approvazione del piano pluriennale di investimenti;
   2) copia conforme della delibera della  giunta  regionale  con  la
quale  si  approva il progetto esecutivo, ovvero copia conforme degli
atti formali  esecutivi  ai  sensi  di  legge,  qualora  trattasi  di
intervento per il quale non e' previsto il progetto esecutivo;
   3)  scheda,  di cui all'allegato A, corredata della documentazione
in essa indicata.
 Sara' cura delle regioni, delle province autonome e  degli  enti  di
cui  all'art.  4,  comma  15,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412,
presentare al Ministero del tesoro - e per conoscenza al  CIPE  -  la
richiesta  di autorizzazione alla contrazione del mutuo entro novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  delibera
CIPE di autorizzazione.
  Entro  centottanta  giorni  dall'avvenuta  autorizzazione si dovra'
procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso di gara CEE, entro
centocinquanta giorni negli altri casi. La consegna dei lavori dovra'
avvenire entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione.
  Trascorsi senza giustificato motivo i  predetti  termini,  il  CIPE
procedera' alla revoca del finanziamento.
  Al  fine  di  consentire  il monitoraggio temporale sull'esecuzione
delle opere, una volta espletate le procedure di  contrazione  mutuo,
affidamento  lavori  e  apertura  cantiere, e non oltre il primo anno
dalla data di autorizzazione del mutuo da  parte  del  Ministero  del
tesoro  per  il  singolo progetto, le regioni, le province autonome e
gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30  dicembre  1991,
n.  412,  invieranno  al  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica, la "scheda notizie" sull'espletamento degli
adempimenti  per  l'utilizzazione  del finanziamento autorizzato e la
realizzazione dei lavori secondo lo schema indicato nell'allegato B.
  Le informazioni sullo stato di avanzamento di tutte  le  iniziative
secondo  l'allegato  C saranno inviate con cadenza semestrale - al 30
giugno e al 31 dicembre.
  Al fine di rendere attuale il quadro complessivo di  programmazione
finanziaria,   le  regioni  e  le  province  autonome  invieranno  al
Ministero della sanita' ed al CIPE (a quest'ultimo  allegandola  alle
richieste  di finanziamento - allegato D -) l'eventuale rimodulazione
degli interventi quale risulta dalle modifiche  apportate  nel  tempo
alla  delibera CIPE del 3 agosto 1990, tenendo conto della riserva di
cui all'art. 4, comma 1- bis, del decreto-legge 2  ottobre  1993,  n.
396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492.
  Il   CIPE   sara'  informato  della  regolare  realizzazione  degli
interventi attraverso il  Nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici  cui  gli  enti  interessati  assicureranno la
massima collaborazione.
  Gli allegati A, B, C e D  fanno  parte  integrante  della  presente
circolare.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1994
                                      Il Ministro del bilancio
                                  e della programmazione economica
                                               SPAVENTA
Il Ministro della sanita'
      GARAVAGLIA