Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome Ai presidenti degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 PREMESSA. L'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha apportato modifiche alla procedura prevista dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha dato mandato ai Minstri del bilancio e della programmazione economica e della sanita' di provvedere alla emanazione di una nuova regolamentazione rispetto a quella dettata con circolare n. 100/SCPS/21.13479 dell'11 settembre 1991, indicando alle regioni, alle province autonome ed agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la documentazione da trasmettere al Comitato medesimo. PROCEDURE. Al fine di rendere uniforme e tempestivo l'espletamento delle pro- cedure per il finanziamento dei progetti di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 citata in premessa, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiederanno al CIPE il finanziamento dei progetti corredandoli della documentazione di seguito elencata: 1) copia, da inviarsi una tantum al momento della presentazione della prima richiesta, della delibera dei competenti organi regionali di approvazione del piano pluriennale di investimenti; 2) copia conforme della delibera della giunta regionale con la quale si approva il progetto esecutivo, ovvero copia conforme degli atti formali esecutivi ai sensi di legge, qualora trattasi di intervento per il quale non e' previsto il progetto esecutivo; 3) scheda, di cui all'allegato A, corredata della documentazione in essa indicata. Sara' cura delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentare al Ministero del tesoro - e per conoscenza al CIPE - la richiesta di autorizzazione alla contrazione del mutuo entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di autorizzazione. Entro centottanta giorni dall'avvenuta autorizzazione si dovra' procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso di gara CEE, entro centocinquanta giorni negli altri casi. La consegna dei lavori dovra' avvenire entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione. Trascorsi senza giustificato motivo i predetti termini, il CIPE procedera' alla revoca del finanziamento. Al fine di consentire il monitoraggio temporale sull'esecuzione delle opere, una volta espletate le procedure di contrazione mutuo, affidamento lavori e apertura cantiere, e non oltre il primo anno dalla data di autorizzazione del mutuo da parte del Ministero del tesoro per il singolo progetto, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, invieranno al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "scheda notizie" sull'espletamento degli adempimenti per l'utilizzazione del finanziamento autorizzato e la realizzazione dei lavori secondo lo schema indicato nell'allegato B. Le informazioni sullo stato di avanzamento di tutte le iniziative secondo l'allegato C saranno inviate con cadenza semestrale - al 30 giugno e al 31 dicembre. Al fine di rendere attuale il quadro complessivo di programmazione finanziaria, le regioni e le province autonome invieranno al Ministero della sanita' ed al CIPE (a quest'ultimo allegandola alle richieste di finanziamento - allegato D -) l'eventuale rimodulazione degli interventi quale risulta dalle modifiche apportate nel tempo alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, tenendo conto della riserva di cui all'art. 4, comma 1- bis, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492. Il CIPE sara' informato della regolare realizzazione degli interventi attraverso il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici cui gli enti interessati assicureranno la massima collaborazione. Gli allegati A, B, C e D fanno parte integrante della presente circolare. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1994 Il Ministro del bilancio e della programmazione economica SPAVENTA Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA