A tutti i ministeri
                                    - Gabinetto
                                    - Direzione gen. affari  generali
                                  e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economica   e   del  lavoro  -
                                  Segretariato generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non  economici  (per il tramite dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e sperimentazione (per  il  tramite
                                  dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   rettori  delle  universita'  e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per il tramite del Ministero della
                                  ricerca scientifica e tecnologica)
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite dei  rappresentanti
                                  e dei commissari di Governo)
                                  Alle  province  (per il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni  (per  il  tramite   dei
                                  prefetti)
                                  Alle   comunita'  montane  (per  il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle unita' sanitarie  locali  (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali  (per il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura   (per    il    tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                   Agli    istituti   autonomi   case
                                  popolari    (per     il     tramite
                                  dell'Aniacap)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
                                  All'ANIACAP
                                  Alla   conferenza   dei  presidenti
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e di Bolzano
                                  Alla  agenzia per la rappresentanza
                                  negoziale      delle      pubbliche
                                  amministrazioni
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                    - Segretariato generale
                                    -   Ufficio   del   coordinamento
                                  amministrativo
  - Dipartimento degli affari generali e del personale
  - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
                                  Al Ministro  per  il  coordinamento
                                  delle  politiche  comunitarie e gli
                                  affari regionali
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                  Alle   confederazioni    ed    alle
                                  organizzazioni  sindacali  operanti
                                  nel settore del pubblico impiego
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale - Palazzo del
                                  Quirinale
1. PREMESSA.
  Si richiamano le precedenti  direttive-circolari  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
prot. n. 72549/8.93.5  dell'11  marzo  1991  e  n.  15/93  (prot.  n.
13397/93.7.491)  del  16 aprile 1993 concernenti l'argomento indicato
in oggetto.
  Con la direttiva circolare n. 15/93 del 16  aprile  1993  e'  stato
illustrato,  in  particolare,  che, in merito alla rappresentativita'
sindacale  delle  confederazioni  e  delle  organizzazioni  sindacali
operanti  nelle  amministrazioni  pubbliche,  l'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo n. 29/1993  (come  modificato  dall'art.  22  del
decreto  legislativo  23  dicembre  1993,  n.  546) ha previsto che i
relativi requisiti e modalita' di accertamento devono essere definiti
"con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri  o
un  suo  delegato  e le confederazioni sindacali individuate ai sensi
del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri"  ("sentita   la
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale").
  Il comma 2 del richiamato art. 47 ha precisato, inoltre, che, "fino
alla emanazione del decreto di cui al comma 1", "restano in vigore  e
si  applicano  ..  le  disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,   e   alle
conseguenti  direttive  emanate  dalla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della funzione pubblica. Tale  normativa  resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8".
  Alla  luce  delle  suddette disposizioni, quindi, fino a quando non
interverra' l'accordo ed il relativo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  recepimento, di cui all'art. 47, comma 1, del decreto
legislativo n. 29/1993 e fino a quando non interverranno, per  quanto
attiene  alla  contrattazione  decentrata,  le  nuove disposizioni in
materia  che  saranno  definite  "dalla   contrattazione   collettiva
nazionale",   come  previsto  dall'art.  45,  comma  8,  continua  ad
applicarsi, per espressa previsione legislativa -  sia  pure  in  via
transitoria  ed anche per le autonome separate aree di contrattazione
per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria
del Servizio sanitario nazionale -, la disciplina vigente nel settore
pubblico in materia di accertamento della maggiore rappresentativita'
sindacale.
  In applicazione delle riportate disposizioni introdotte dal decreto
legislativo   n.   29/1993   in   materia   di   accertamento   della
rappresentativita'   sindacale   nel   settore   pubblico,  continua,
pertanto, a rendersi necessario il ricorso alla  normativa  contenuta
nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e
nelle  "conseguenti direttive"-circolari emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  cui
compete il predetto accertamento.
2. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ANNO 1993.
  Al   fine   di   procedere   all'aggiornamento   dei   dati   sulla
rappresentativita'  delle  confederazioni  e   delle   organizzazioni
sindacali  operanti  nel  pubblico  impiego,  le  amministrazioni  in
indirizzo sono invitate a  trasmettere,  con  ogni  urgenza,  i  dati
relativi  alle  variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1993,
nella consistenza associativa delle confederazioni  e  organizzazioni
sindacali  operanti  nel  settore  del  pubblico  impiego  per quanto
attiene, in riferimento a ciascuna delle predette  confederazioni  ed
organizzazioni:
   alle  deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la
ritenuta del contributo sindacale;
   alle  adesioni  ricevute  in  occasione  di  elezioni  di   membri
sindacali  nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti
del personale nelle commissioni del personale, nelle  commissioni  di
disciplina,   nei  consigli  di  amministrazione  e  negli  organismi
collegiali similari.
  Le amministrazioni in indirizzo sono invitate altresi' a comunicare
le  variazioni  intervenute,  nel   corso   dell'anno   1993,   nella
consistenza numerica:
    a)  del  personale  dirigente  (relativamente al quale l'art. 46,
comma 1 e 2, del decreto legislativo  n.  29/1993  ha  previsto,  per
ciascun  comparto di contrattazione collettiva una "autonoma separata
area di contrattazione");
    b)  del  personale  della  dirigenza  medica  e  veterinaria  del
Servizio sanitario nazionale (relativamente al quale l'art. 46, comma
3, ha previsto una "apposita area di contrattazione");
    c)   del   personale   appartenente  alle  "specifiche  tipologie
professionali";
    d) del  personale  appartenente  alle  "specifiche  articolazioni
settoriali" di cui alle lettere C) e D) del punto b) del paragrafo 3)
della citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991;
    e) di tutto il rimanente personale interessato.
  A  chiarimento  di  quanto gia' indicato con le direttive-circolari
richiamate in oggetto, si precisa che la ricognizione  delle  deleghe
in  parola  deve  riferirsi all'anno 1993 e deve essere effettuata in
relazione alla situazione risultante al 31 gennaio 1994, in quanto  a
tale  data  sono state registrate tutte le variazioni intervenute nel
corso del predetto anno 1993.
  I predetti dati dovranno essere trasmessi entro il 15 giugno 1994.
  Al fine di  facilitare  la  trasmissione  dei  dati  in  precedenza
richiamati,  si  allegano alla presente direttiva-circolare le schede
che dovranno essere compilate e che le amministrazioni  in  indirizzo
dovranno  restituire, con ogni urgenza, e comunque nei termini di cui
sopra, alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica.
3.   NORME   PER   LA   COMPILAZIONE  DELLE  SCHEDE  DA  PARTE  DELLE
AMMINISTRAZIONI.
  Per  una  corretta   compilazione   delle   schede,   si   richiama
l'attenzione delle amministrazioni su quanto segue:
    a)  ogni  scheda  deve  contenere  i  dati  relativi  ad una sola
organizzazione sindacale;
    b) la scheda contrassegnata dalla lettera D1) deve contenere solo
i dati relativi al personale appartenente  alla  dirigenza  medica  e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale;
    c) la scheda contrassegnata dalla lettera D2) deve contenere solo
i dati relativi al personale dirigenziale;
    d) la scheda contrassegnata dalla letetra D3) deve contenere solo
i  dati  relativi  al  personale dipendente dalle amministrazioni che
costituiscono specifiche "articolazioni settoriali"  nell'ambito  dei
comparti "aziende autonome" e "regioni-enti locali";
    e) la scheda contrassegnata dalla lettera D4) deve contenere solo
i  dati  relativi al personale appartenente a "particolari categorie"
con specificita' professionale;
    f) la scheda contrassegnata dalla lettera D5) deve contenere solo
i dati relativi al personale di qualifica dirigenziale appartenente a
"specifiche tipologie professionali";
    g) la scheda contrassegnata dalla lettera D) si riferisce a tutto
il  rimanente  personale  interessato,  con  esclusione  quindi   del
personale indicato nelle precedenti lettere b), c), d), e) ed f);
    h)  le  schede  relative  al  personale  appartenente al Comparto
"universita'" devono contenere dati separati, rispettivamente per  il
personale  docente,  non  docente,  ricercatore, dirigente e restante
personale.
  Le schede dovranno essere inviate anche  in  assenza  di  personale
sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero
dei dipendenti e, per quanto attiene alle schede D1), D2), D3), D4) e
D5), il numero del rispettivo personale interessato.
  Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta
dei  contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non
devono rappresentare, quindi, elementi identificativi  del  personale
delegante.
  Si  raccomanda  la  stretta  osservanza  della suddetta modalita' a
tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza.
4. TRASMISSIONE DELLE SCHEDE COMPILATE.
  Si richiama la  particolare  attenzione  sul  rispetto  del  citato
termine  del  15  giungo  1994,  tenuto  conto  che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ha
necessita'  di avere costantemente aggiornati i dati in argomento, in
quanto i criteri ed i parametri  contenuti  nelle  citate  direttive-
circolari dell'11 marzo 1991 e del 16 aprile 1993 vengono in rilievo,
a   norma  delle  stesse  citate  direttive-circolari,  in  tutte  le
"circostanze  in  cui   e'   necessaria   la   individuazione   della
effettivita'  sindacale", atteso "che i detti parametri costituiscono
certamente riferimenti oggettivi".
  Si mette in particolare evidenza che entro lo stesso termine del 15
giugno 1994, ai sensi  dell'art.  8,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   23   agosto   1988,   n.   395,  le
amministrazioni  in  indirizzo  "sono  tenute"  ad  inviare  i   dati
richiesti   per  l'accertamento  della  rappresentativita'  sindacale
contestualmente a questa Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  ed  alle confederazioni ed
organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.
  L'avvenuta comunicazione  dei  dati  alle  Confederazioni  ed  alle
organizzazioni  sindacali risultera' dalle suindicate schede D), D1),
D2), D3), D4) e D5), sulle quali dovra' essere annotato in calce  che
le  stesse  sono state contestualmente inviate alle confederazioni ed
alle organizzazioni sindacali cui esse si riferiscono.
  In proposito si ritiene opportuno richiamare alla attenzione  delle
amministrazioni  che la comunicazione dei dati alle confederazioni ed
alle organizzazioni sindacali cui  essi  si  riferiscono,  oltre  che
costituire  l'adempimento  di  un  disposto  normativo, risponde alle
esigenze  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  ed agevola lo
svolgimento delle relazioni sindacali.
  Infatti - come evidenziato anche nelle direttive-circolari indicate
in oggetto - il porre le confederazioni e le organizzazioni sindacali
in condizione di conoscere  gli  elementi  per  l'accertamento  della
maggiore    rapresentativita'   permette   alle   confederazioni   ed
organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od
omissioni,  di  segnalare  -  documentando   appositamente   -   alle
amministrazioni  in  indirizzo gli eventuali errori od omissioni che,
ove accertati, determineranno da parte  di  tali  amministrazioni  le
conseguenti  correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente
a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione  pubblica ed alle confederazioni ed organizzazioni sindacali
interessate.
5. NOTIZIE RICHIESTE AI SINDACATI.
  Le confederazioni e le organizzazioni  sindacali  sono  invitate  a
comunicare  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, entro il mese di giugno 1994,  le  eventuali
variazioni  intervenute  -  con  riferimento all'anno precedente - pe
quanto attiene:
    a) all'atto costitutivo;
    b) allo statuto attualmente vigente;
    c) alla struttura organizzativa;
    d)  alla  elencazione  delle  sedi  associative,   distinte   per
comparto, per categorie e per territorio;
    e)  al  numero  degli  iscritti  e  delle  deleghe conferite alle
amministrazioni, distinte  per  comparto  e  per  amministrazioni  di
appartenenza;
    f)   alle   adesioni  ricevute  ed  al  rapporto  con  il  numero
complessivo dei votanti in occasione di  elezioni  di  rappresentanti
del  personale nei consigli di amministrazione, nelle commissioni del
personale, nelle commissioni di disciplina ed in organismi  similari,
distinte per comparto e per amministrazioni.
  La  comunicazione  delle notizie richieste potra' essere effettuata
da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali  compilando
le  allegate schede A1), A2), B) e C), predisposte per consentire una
tenuta costantemente aggiornata del "repertorio"  delle  associazioni
di tutela dei pubblici dipendenti.
                                * * *
  Fino  a  quando non saranno definite - ai sensi dell'art. 47, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - nuove modalita' e
regole per  l'accertamento  della  rappresentativita'  sindacale  nel
pubblico  impiego  e  fino a quando non sara' data applicazione - per
quanto concerne la contrattazione collettiva decentrata  -  a  quanto
previsto  dall'art.  45, comma 8, del predetto decreto legislativo n.
29/1993, le amministrazioni interessate procederanno direttamente  ad
individuare  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in sede locale  nei  termini  indicati  nella  richiamata  direttiva-
circolare dell'11 marzo 1991. Tale individuazione va effettuata dalle
predette  amministrazioni  in base ai dati in loro possesso, che sono
stati  comunicati  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, con le modalita' indicate nella
presente direttiva-circolare.
  I  Ministeri,  le  amministrazioni,  le  associazioni, le unioni, i
presidenti delle  giunte  regionali  e  delle  province  autonome,  i
commissari  di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di
portare la presente direttiva-circolare a  conoscenza  degli  enti  e
degli  organismi  vigilati  o  associati  con  l'urgenza  che il caso
richiede e di attivarsi per  il  rigoroso  rispetto  dei  termini  di
trasmissione sopra indicati.
                                                 Il Ministro: CASSESE