IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione  il
compito   di  stabilire  le  dotazioni  delle  attrezzature  e  delle
strumentazioni   occorrenti   per   l'esercizio   dell'attivita'   di
autoriparazione;
  Visto  l'art.  7,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10
settembre  1989, n. 360, che prevede, tra l'altro, la possibilita' di
limitare  la  circolazione  degli   autoveicoli   per   esigenze   di
prevenzione degli inquinamenti;
  Visto  l'art.  80,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo n.
285/1992, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro dei
trasporti la facolta' di prevedere con propri decreti  i  criteri,  i
tempi  e le modalita' per l'effettuazione della revisione dei veicoli
a motore finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del rispetto  dei
limiti prescritti agli stessi per le emissioni inquinanti;
  Vista  l'appendice  VIII, art. 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce  i  valori  delle
emissioni   inquinanti   nei   limiti  previsti  dalla  direttiva  n.
92/55/CEE;
  Visto il decreto 12 novembre 1992 del  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto  con  il Ministro dei trasporti ed altri che all'allegato 3,
punto 8.1, attribuisce allo stesso Ministro dei trasporti la facolta'
di autorizzare imprese  esercenti  attivita'  di  autoriparazioni  ad
eseguire il controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  imprese  abilitate  ai controlli delle emissioni inquinanti
degli autoveicoli in circolazione sono quelle iscritte  nel  registro
di  cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni
"meccanica e motoristica" o "elettrauto".
  2. Le procedure di controllo sono quelle indicate  nella  direttiva
n. 92/55/CEE richiamata nell'appendice VIII, art. 237 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  3.   Il   controllo   delle  emissioni  allo  scarico  deve  essere
effettuato, per i veicoli dotati di motore ad  accensione  comandata,
con  le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-05 e, per i
veicoli  dotati  di  motore   ad   accensione   spontanea,   con   le
apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-11.