IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   l'art.   47  del  testo  unico  delle  leggi  sui  consigli
provinciali dell'economia  corporativa  e  sugli  uffici  provinciali
dell'economia  corporativa  approvato  con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011;
  Vista la legge  4  novembre  1981,  n.  630,  recante  nuove  norme
concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle
denunce  al  registro  delle  ditte  presso  le  camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982  secondo  cui
le  denunce al registro delle ditte debbono essere prodotte su moduli
approvati   dal   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  comma  5-  bis  dell'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, secondo cui il deposito degli atti relativi  alla  tenuta  del
registro  delle  imprese,  con  effetto  anche  per  l'iscrizione nel
registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel Bollettino
ufficiale delle societa' per  azioni  e  a  responsabilita'  limitata
avviene   per  il  tramite  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura;
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce
presso le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
l'ufficio del registro delle imprese ed in particolare il comma 11 di
detto  articolo  in  base  al  quale le stesse camere di commercio, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge,  sono
tenute  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli  atti comunque
soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese;
  Ritenuto che la modulistica attualmente in uso per la presentazione
delle denunce al registro delle ditte non risulta idonea a soddisfare
le finalita' di cui al comma 11 dell'art. 8  della  citata  legge  29
dicembre  1993,  n. 580, e che pertanto e' necessario predisporre una
nuova adeguata modulistica;
  Visti gli schemi di nuovi  moduli  proposti  dal  comitato  per  la
razionalizzazione della gestione del registro delle ditte, costituito
con decreto 25 febbraio 1992;
  Vista  la  nota  n.  1/33/36(84)760  del 17 gennaio 1994 con cui il
Ministero di grazia e giustizia ha fornito, per quanto di competenza,
il proprio nulla osta all'adozione di detti  moduli  da  parte  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
                              Decreta:
  1.  Sono  approvati  i  moduli  di  cui  all'allegato  A annesso al
presente decreto che, a partire dal primo giugno 1994, sostituiscono,
per i soggetti tenuti al deposito ed all'iscrizione degli  atti  alle
cancellerie  dei  tribunali,  ai sensi degli articoli 100 e 101 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, gli analoghi moduli  di
cui  al  decreto  ministeriale 27 dicembre 1988, i quali rimangono in
uso per tutti gli altri soggetti comunque tenuti a fare  denuncia  al
registro delle ditte.
  2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di  Livorno,  Perugia  e Reggio Calabria che hanno fornito la propria
disponibilita', al fine di consentire la definizione delle  procedure
relative alla gestione informatica dei nuovi moduli, l'adozione degli
stessi e' anticipata al 1 aprile 1994.
  3.  Alla  stampa  ed  alla  distribuzione alle camere di commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  dei  nuovi  moduli  provvede,
nell'interesse  delle  stesse,  salvo  quanto  previsto  al  comma 2,
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.   2   del   decreto
ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506.
  4.  Analoghi  moduli  saranno predisposti per la lettura ottica, ad
uso delle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
che,  ai  sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, utilizzano
tale sistema di caricamento dati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: SAVONA