IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630, recante nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 secondo cui le denunce al registro delle ditte debbono essere prodotte su moduli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il comma 5- bis dell'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, secondo cui il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese ed in particolare il comma 11 di detto articolo in base al quale le stesse camere di commercio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sono tenute ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese; Ritenuto che la modulistica attualmente in uso per la presentazione delle denunce al registro delle ditte non risulta idonea a soddisfare le finalita' di cui al comma 11 dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, e che pertanto e' necessario predisporre una nuova adeguata modulistica; Visti gli schemi di nuovi moduli proposti dal comitato per la razionalizzazione della gestione del registro delle ditte, costituito con decreto 25 febbraio 1992; Vista la nota n. 1/33/36(84)760 del 17 gennaio 1994 con cui il Ministero di grazia e giustizia ha fornito, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'adozione di detti moduli da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Decreta: 1. Sono approvati i moduli di cui all'allegato A annesso al presente decreto che, a partire dal primo giugno 1994, sostituiscono, per i soggetti tenuti al deposito ed all'iscrizione degli atti alle cancellerie dei tribunali, ai sensi degli articoli 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile, gli analoghi moduli di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1988, i quali rimangono in uso per tutti gli altri soggetti comunque tenuti a fare denuncia al registro delle ditte. 2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, Perugia e Reggio Calabria che hanno fornito la propria disponibilita', al fine di consentire la definizione delle procedure relative alla gestione informatica dei nuovi moduli, l'adozione degli stessi e' anticipata al 1 aprile 1994. 3. Alla stampa ed alla distribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei nuovi moduli provvede, nell'interesse delle stesse, salvo quanto previsto al comma 2, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506. 4. Analoghi moduli saranno predisposti per la lettura ottica, ad uso delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, utilizzano tale sistema di caricamento dati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1994 Il Ministro: SAVONA