IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 9-quater della  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, nella parte  in  cui  prevede  il  pensionamento  anticipato  di
anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici;
  Vista  la  legge  2 maggio 1984, n. 195, recante: "Contributo dello
Stato  al  finanziamento  dei   partiti   politici",   e   successive
modificazioni,  che  individua  i partiti che possono beneficiare del
prepensionamento;
  Vista la comunicazione, ricevuta in data 21 dicembre 1993,  con  la
quale la segreteria nazionale della Democrazia cristiana ha trasmesso
gli  elenchi dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di accesso
al beneficio del pensionamento anticipato di anzianita', con allegate
le domande dei lavoratori stessi;
  Viste  le  dichiarazioni  di   responsabilita'   rilasciate   dalla
Democrazia   cristiana   a   corredo   delle   singole   domande   di
prepensionamento, dalle quali risulta l'esistenza  e  la  durata  del
rapporto   di   lavoro   alle   proprie   dipendenze  dei  lavoratori
interessati;
                              Decreta:
  Con decorrenza 1 febbraio  1994  sono  ammessi  a  beneficiare  del
trattamento  di  pensione  anticipata di anzianita' i soggetti di cui
agli elenchi allegati, che  formano  parte  integrante  del  presente
decreto,  previo accertamento, da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI