AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 225, 10 settembre 1993, n. 356, e 12 novembre 1993, n. 451". I DD.LL. n. 225/1993, n. 356/1993 e n. 451/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre 1993 e n. 8 del 12 gennaio 1994). Art. 1. 1. E' differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a), nonche' dalle societa' da essi controllate. 2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221 (b). __________________ (a) Il D.L. n. 5/1993 reca: "Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in societa' per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' dalle societa' da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992, continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla e' innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato". La legge n. 218/1990 (di cui sopra) reca disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. Il D.L. n. 333/1992 reca: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 15 e 18, soprarichiamati: "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il capitale iniziale di ciascuna delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni e' accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra. 3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera' i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa. 4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle trasformazioni sara' deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente". "Art. 18. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto". (b) La legge n. 221/1993 reca misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.