AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 225,
10 settembre 1993, n. 356, e 12 novembre 1993, n. 451". I  DD.LL.  n.
225/1993,  n. 356/1993 e n. 451/1993, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale  ))  -
serie generale - n. 215 del 13 settembre 1993, n. 267 del 13 novembre
1993 e n. 8 del 12 gennaio 1994).
                               Art. 1.
  1.  E'  differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi previsto
dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  5,  convertito
dalla  legge  17  marzo  1993,  n. 62, per la proroga del comando del
personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in  societa'  di
diritto  privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli
articoli  15  e  18  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.   333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a),
nonche' dalle societa' da essi controllate.
  2.  Sono  fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad
assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui  alla
legge 13 luglio 1993, n. 221 (b).
__________________
             (a) Il D.L. n. 5/1993 reca: "Disposizioni urgenti per il
          personale  di  enti  pubblici  trasformati  in societa' per
          azioni, comandato  presso  amministrazioni  pubbliche".  Si
          trascrive il testo del relativo art.  1:
             "Art.  1.  -  1.  Il  personale  dipendente  dagli  enti
          pubblici trasformati in  societa'  di  diritto  privato  ai
          sensi  della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli
          15  e  18  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.   333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.   359,  nonche'  dalle  societa'  da  essi  controllate,
          comandato in forza  di  disposizioni  di  legge  presso  le
          pubbliche  amministrazioni ed in servizio alla data dell'11
          luglio  1992,  continua  a  prestare  servizio  presso   le
          medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi
          decorrente  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto. Per lo stesso periodo nulla e' innovato in  ordine
          alla  corresponsione del trattamento economico al personale
          interessato".
             La legge n. 218/1990 (di cui sopra) reca disposizioni in
          materia di  ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale
          degli istituti di credito di diritto pubblico.
             Il  D.L.  n.  333/1992  reca:  "Misure  urgenti  per  il
          risanamento della finanza pubblica". Si trascrive il  testo
          dei relativi articoli 15 e 18, soprarichiamati:
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale  -  IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi - ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia elettrica - ENEL sono trasformati in  societa'  per
          azioni  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
             2. Il capitale iniziale di ciascuna delle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  e'  accertato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  in   base   al   netto
          patrimoniale  risultante  dai rispettivi ultimi bilanci. Le
          societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno  azioni
          del  valore  nominale  di L. 1.000 cadauna e per un importo
          globale pari al capitale determinato come sopra.
             3.  Le  azioni  delle  societa'  di  cui  al  comma   1,
          unitamente  a  quelle  della BNL S.p.a., sono attribuite al
          Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera'  i
          diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato   e   delle   partecipazioni
          statali.  Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro
          le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti  nell'IMI
          S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia
          e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della
          Cassa  depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero
          del tesoro delle partecipazioni di cui  al  presente  comma
          sono  poste  a  carico  del  fondo  di  riserva della Cassa
          stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni sara' deliberato dalla prima  assemblea.  In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie,  che  disciplinano i singoli enti. I presidenti
          delle societa' per azioni  derivanti  dalla  trasformazione
          convocheranno  le  rispettive assemblee sociali entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5.  La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di
          tutti gli adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             "Art.  18.  -  1.  Fermo  restando quanto previsto dalla
          legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potra' deliberare  la
          trasformazione  in  societa'  per  azioni  di enti pubblici
          economici, qualunque sia il loro settore di  attivita'.  La
          deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al
          presente decreto".
             (b)  La  legge  n.  221/1993  reca  misure  urgenti  per
          assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.