AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,   ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.   ))
(( 426 (a), e' da intendere nel senso che tutte le nomine          ))
(( effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie         ))
(( nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie     ))
(( provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio   ))
(( 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4      ))
(( luglio 1988, n. 246 (b), mantengono la decorrenza giuridica     ))
(( cosi' come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo   ))
(( decreto-legge n. 140 del 1988 (b).                              ))
___________________
             (a)  Il  D.L.  n.  323/1988  reca:  "Finanziamento   del
          contratto  del  personale  della  scuola  per  il  triennio
          1988-90   e   norme   per   la   razionalizzazione   e   la
          riqualificazione  della  spesa  nel  settore della pubblica
          istruzione". Si trascrive il testo del relativo art. 8-bis:
             "Art. 8-bis (Graduatorie nazionali  per  la  nomina  del
          personale  precario).  -  1. Le graduatorie provinciali, di
          cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio  1988,  n.  140,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
          n.  246,  sono  soppresse  e  trasformate  in   graduatorie
          nazionali.
             2.   L'inserimento   nelle   graduatorie   nazionali  e'
          effettuato d'ufficio sulla  base  del  punteggio  acquisito
          nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi'
          inseriti  nelle  graduatorie  nazionali coloro i quali, pur
          avendone  i  requisiti,  non  sono  stati  iscritti   nelle
          graduatorie  provinciali per la mancata presentazione della
          relativa domanda nei termini prescritti.  A  tal  fine  gli
          stessi  devono  presentare la domanda entro quindici giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.
             3.   Le   nomine   sono   disposte   in  relazione  alla
          disponibilita' di posti determinata  in  ambito  nazionale.
          Coloro  che  non  accettano la nomina sono cancellati dalla
          graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
             4.  Si  da'  luogo  alle  nomine  anche  durante  l'anno
          scolastico,  con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno
          scolastico in corso  e  con  l'obbligo  di  assunzione  del
          servizio   nella   sede   assegnata  dall'inizio  dell'anno
          scolastico successivo.
             5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e  per  il
          quadriennio   successivo  gli  iscritti  nella  graduatoria
          nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno
          diritto di precedenza assoluta per  le  nomine  relative  a
          posti  e cattedre eventualmente disponibili nella provincia
          di provenienza.
             6. Per il quadriennio di cui al comma  5  la  quota  dei
          posti  destinata  ai  trasferimenti  e'  elevata al 100 per
          cento dei posti vacanti".
             Per il testo dell'art. 17 del D.L. n. 140/1988  si  veda
          la successiva nota (b).
             (b)  Il  D.L.  n.  140/1988  reca  norme  urgenti per il
          personale della scuola.
             Il comma 12 dell'art. 11 di detto decreto  prevede  che:
          "Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista
          dalle  rispettive  norme  di  immissione  in  ruolo,  hanno
          effetti economici dalla data  dell'assunzione  in  servizio
          conseguente alle nomine stesse".
             Si trascrive inoltre il testo del relativo art. 17:
             "Art.  17.  -  1.  Le immissioni in ruolo previste negli
          articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei  limiti
          della disponibilita' dei relativi posti.
             2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti
          disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per
          gli  anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato
          le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il
          disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio
          1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto
          dal precedente  art.  4,  in  materia  di  validita'  delle
          corrispondenti  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed
          esami. Per gli anni scolastici successivi, alle  immissioni
          stesse  e'  destinato  il  50  per cento dei predetti posti
          disponibili  e  vacanti.     Non   sono   da   considerarsi
          disponibili i posti gia' messi a concorso.
             3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  11,  14  e  15  sono
          inseriti, a domanda, in apposite  graduatorie  provinciali,
          distinte   a   seconda   delle  decorrenze  giuridiche,  da
          compilare,  per  il  personale  docente,  in  relazione   a
          ciascuna  classe  di concorso o tipo d'insegnamento, e, per
          il personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario,  in
          relazione   a   ciascuna  qualifica  funzionale  o  profilo
          professionale,  sulla  base  del punteggio con il quale gli
          interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che  hanno
          dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile
          ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base
          della  valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi
          delle norme vigenti nel tempo.
             4. Gli aventi diritto all'immissione  in  ruolo  possono
          scegliere,  sulla  base  del  titolo  di  abilitazione, ove
          prescritto, o, negli altri  casi,  del  titolo  di  studio,
          soltanto  una  graduatoria  in  cui  chiedere  l'iscrizione
          nell'ambito  di  una  delle  province  in  cui  essi  hanno
          prestato  il  servizio  che  da'  titolo  all'immissione in
          ruolo. Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione  in  una
          seconda  graduatoria  di  altra  provincia,  nella quale si
          inseriranno dopo l'ultimo aspirante,  conservando  comunque
          la posizione acquisita nella prima graduatoria.
             5.  Coloro  i  quali  siano  compresi  nelle graduatorie
          provinciali compilate ai  fini  dell'immissione  in  ruolo,
          hanno  precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
          annuali  e  temporanee  della  provincia   in   cui   hanno
          presentato  domanda  ai  sensi  del comma 4, primo periodo,
          sulla  base  della  posizione  occupata  nelle  graduatorie
          provinciali  e,  rispettivamente,  di istituto, nelle quali
          ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.
             6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e  11,
          e  dell'art.  14,  comma  3, la scelta delle graduatorie e'
          operata con riferimento a due province di gradimento  degli
          interessati.
             7.  Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della
          legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da  quelle  da
          compilare in applicazione del presente articolo".
             Il  testo  di  detto decreto, coordinato con la legge di
          conversione,  nel  quale  possono  essere  consultati   gli
          articoli    11,    14   e   15   richiamati   nell'articolo
          soprariportato,   nonche'   le   altre   disposizioni   ivi
          richiamate,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 178 del 30 luglio 1988.