AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( 1. L'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. )) (( 426 (a), e' da intendere nel senso che tutte le nomine )) (( effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie )) (( nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie )) (( provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio )) (( 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 )) (( luglio 1988, n. 246 (b), mantengono la decorrenza giuridica )) (( cosi' come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo )) (( decreto-legge n. 140 del 1988 (b). )) ___________________ (a) Il D.L. n. 323/1988 reca: "Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione". Si trascrive il testo del relativo art. 8-bis: "Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali. 2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce. 4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza. 6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per cento dei posti vacanti". Per il testo dell'art. 17 del D.L. n. 140/1988 si veda la successiva nota (b). (b) Il D.L. n. 140/1988 reca norme urgenti per il personale della scuola. Il comma 12 dell'art. 11 di detto decreto prevede che: "Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse". Si trascrive inoltre il testo del relativo art. 17: "Art. 17. - 1. Le immissioni in ruolo previste negli articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti della disponibilita' dei relativi posti. 2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato le procedure dei trasferimenti, per le quali resta fermo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto dal precedente art. 4, in materia di validita' delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni stesse e' destinato il 50 per cento dei predetti posti disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili i posti gia' messi a concorso. 3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali, distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da compilare, per il personale docente, in relazione a ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo professionale, sulla base del punteggio con il quale gli interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile ai fini dell'immissione in ruolo o, in mancanza, sulla base della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi delle norme vigenti nel tempo. 4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo. Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria. 5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso. 6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'art. 14, comma 3, la scelta delle graduatorie e' operata con riferimento a due province di gradimento degli interessati. 7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da compilare in applicazione del presente articolo". Il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, nel quale possono essere consultati gli articoli 11, 14 e 15 richiamati nell'articolo soprariportato, nonche' le altre disposizioni ivi richiamate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1988.