IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  9-quater  della  legge  19  luglio  1993, n. 236, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  nella  parte  in  cui  prevede  il  pensionamento anticipato di
anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici;
  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 195,  recante:  "Contributo  dello
Stato   al   finanziamento   dei   partiti  politici",  e  successive
modificazioni, che individua i partiti che  possono  beneficiare  del
prepensionamento;
  Vista  la  comunicazione,  ricevuta in data 20 gennaio 1994, con la
quale  la  segreteria  del  gruppo  parlamentare   della   Democrazia
cristiana  ha  trasmesso il nominativo del soggetto che ha esercitato
la facolta' di accesso al beneficio del pensionamento  anticipato  di
anzianita', con allegata la domanda del lavoratore stesso;
  Vista  la  dichiarazione  di  responsabilita' rilasciata dal gruppo
parlamentare della  Democrazia  cristiana  a  corredo  della  singola
domanda  di  prepensionamento,  dalle  quali risulta l'esistenza e la
durata del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze del  lavoratore
interessato;
                              Decreta:
  Con  decorrenza  1  febbraio  1994  e'  ammesso  a  beneficiare del
trattamento di pensione anticipata di anzianita' il soggetto  di  cui
all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto,
previo   accertamento,   da   parte   dell'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale,  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI