IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 9-quater della  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, nella parte  in  cui  prevede  il  pensionamento  anticipato  di
anzianita' in favore dei dipendenti dei partiti politici;
  Vista  la  legge  2 maggio 1984, n. 195, recante: "Contributo dello
Stato  al  finanziamento  dei   partiti   politici",   e   successive
modificazioni,  che  individua  i partiti che possono beneficiare del
prepensionamento;
  Vista la comunicazione, ricevuta in data 20 gennaio  1994,  con  la
quale la segreteria nazionale del Sudtiroler Volkspartei ha trasmesso
l'elenco  dei soggetti che hanno esercitato la facolta' di accesso al
beneficio del pensionamento anticipato di anzianita', con allegate le
domande dei lavoratori stessi;
  Viste le dichiarazioni di responsabilita' rilasciate dal Sudtiroler
Volkspartei a corredo  delle  singole  domande  di  prepensionamento,
dalle  quali  risulta  l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro
alle proprie dipendenze dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
  Con decorrenza 1 febbraio  1994  sono  ammessi  a  beneficiare  del
trattamento  di  pensione  anticipata di anzianita' i soggetti di cui
all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto,
previo  accertamento,  da   parte   dell'Istituto   nazionale   della
previdenza  sociale,  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 febbraio 1994
                                                  Il Ministro: GIUGNI