IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto il proprio decreto n. 348049/66-AU-231 del 9 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, con cui, in applicazione della predetta normativa, e' stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 18 gennaio 1991, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 1.500 miliardi, interamente collocati; Visti i propri decreti n. 348175/66-AU-231 del 5 febbraio 1991 e n. 348352 del 7 marzo 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1991 e n. 96 del 24 aprile 1991, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per gli importi di lire 2.000 e 2.500 miliardi, interamente collocati; Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 9 gennaio 1991, il quale prevede: che i portatori dei titoli hanno la facolta' di ottenere, nel periodo al 18 al 28 gennaio 1994, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 18 al 28 dicembre 1993; che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato; Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente e' pari a L. 25.000.000; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 9 gennaio 1991, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 18 gennaio 1991 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 5.999.975.000.000.