IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di
indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati di credito del Tesoro, di durata non  superiore  a  12
anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto  il  proprio  decreto n. 348049/66-AU-231 del 9 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio  1991,  con
cui,  in  applicazione  della  predetta  normativa, e' stata disposta
un'emissione di certificati di credito del Tesoro con  opzione  (CTO)
con godimento 18 gennaio 1991, al tasso d'interesse annuo del 12,50%,
della  durata  di  sei  anni  e per l'importo di lire 1.500 miliardi,
interamente collocati;
  Visti i propri decreti n. 348175/66-AU-231 del 5 febbraio 1991 e n.
348352 del 7 marzo 1991, pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 55 del 6 marzo 1991 e n. 96 del 24 aprile 1991, con cui
sono state  disposte  le  riaperture  delle  sottoscrizioni  relative
all'emissione  dei  suddetti  certificati  di  credito del Tesoro con
opzione (CTO) per  gli  importi  di  lire  2.000  e  2.500  miliardi,
interamente collocati;
  Visto  in  particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 9 gennaio
1991, il quale prevede:
   che i portatori dei titoli hanno  la  facolta'  di  ottenere,  nel
periodo al 18 al 28 gennaio 1994, il rimborso anticipato dei medesimi
mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca
d'Italia dal 18 al 28 dicembre 1993;
   che  con  successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare
l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito  rimasto
in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;
  Vista  la  nota  con  cui  la  Banca  d'Italia  ha  comunicato  che
l'ammontare nominale dei certificati  rimborsati  anticipatamente  e'
pari a L. 25.000.000;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto
ministeriale del  9  gennaio  1991,  meglio  citato  nelle  premesse,
l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con
godimento 18 gennaio 1991 in essere a seguito dell'espletamento delle
operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 5.999.975.000.000.