LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n.  6892  del  25  febbraio  1993,  nella
quale,  tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del
1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto  che la Banca d'America e d'Italia S.p.a., ai sensi e per gli
effetti dell'art. 10, comma 8, della citata legge n.  149  del  1992,
deve  promuovere  un'offerta  pubblica  di  acquisto  relativamente a
numero 18.576.044 azioni emesse dalla Banca popolare di Lecco S.p.a.,
corrispondenti al 41,93 per cento del capitale sociale;
  Considerato che in esito all'offerta  di  cui  sopra  il  flottante
della Banca popolare di Lecco S.p.a. potrebbe ridursi al di sotto del
limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata
legge n. 149/1992;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi  dalla  societa'  Banca  popolare  di  Lecco  S.p.a.   ed   il
controvalore  degli  scambi giornalmente effettuati rendono opportuno
definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al  limite
generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai  sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni  ordinarie  emesse  dalla
Banca popolare di Lecco S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale
di flottante nella misura del 3 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 23 febbraio 1994
                                              Il presidente: BERLANDA