LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
 
   Visto il decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
   Visto il proprio provvedimento 30 dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994, con cui si e' proceduto
alla  riclassificazione  dei  medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Viste le  osservazioni  sul  richiamato  provvedimento  presentate
dalle  aziende  farmaceutiche  ai  sensi dell'art. 8, comma 13, della
citata legge n. 537/1993;
   Rilevato che, per numerose specialita' medicinali collocate  nella
classe  c)  del citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, per
motivazioni inerenti al costo della terapia, le  aziende  interessate
hanno  dichiarato  la  loro  disponibilita' a diminuire il prezzo dei
prodotti;
   Ritenuto che le specialita' medicinali in questione possono essere
collocate nella classe a) dello stesso art. 8, comma 10, della  legge
n.  537/1993,  a  condizione  che  le aziende titolari delle relative
autorizzazioni, in sede di prima applicazione della delibera CIPE del
25 febbraio 1994, contenente criteri per la determinazione del prezzo
medio europeo, adottino  prezzi  che  consentano  l'allineamento  del
costo di terapia di tali prodotti con quelli di farmaci analoghi;
   Rilevato   che   alcune   osservazioni  presentate  dalle  aziende
farmaceutiche  sulle  caratteristiche  terapeutiche   di   medicinali
collocati nella predetta classe c) appaiono accettabili, mentre altre
non  risultano  idonee  a giustificare il trasferimento di classe dei
prodotti presi in considerazione;
   Rilevato che sulle specialita' medicinali a base di calcitonina  e
di  pentossifillina le definitive determinazioni saranno adottate con
successivo provvedimento, dopo ulteriori approfondimenti;
   Rilevato che le specialita' medicinali che erano  state  collocate
nella  classe  a)  limitatamente  all'indicazione  "fibrosi  cistica"
possono essere classificate nella classe c),  in  considerazione  del
fatto  che  il  trattamento  di  tale patologia a carico del Servizio
sanitario nazionale e' assicurato dalla  specifica  disciplina  della
legge 23 dicembre 1993, n. 548;
   Ritenuto  di  dover  apportare  ulteriori  correzioni e rettifiche
all'elenco di specialita' medicinali allegato al provvedimento del 30
dicembre 1993 e successive modificazioni;
   Ritenuto, altresi', di dover apportare modifiche e integrazioni al
testo delle note accluse all'elenco in questione;
   Considerata l'opportunita' di fornire suggerimenti sulle modalita'
di attivazione del "Registro USL", previsto da alcune note;
   Visto l'articolo 7,  comma  2,  del  richiamato  provvedimento  30
dicembre  1993,  il  quale  stabilisce  che "La Commissione unica del
farmaco procedera', entro il 28 febbraio 1994,  alla  classificazione
dei  farmaci  preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle
specialita' medicinali";
   Ritenuto  di poter classificare nella classe a) di cui all'art. 8,
comma 10, della legge n. 537/1993, oltre all'ossigeno terapeutico,  i
farmaci   preconfezionati   prodotti   industrialmente   inclusi  nel
Formulario  nazionale  della  Farmacopea  ufficiale  gia'   presenti,
anteriormente  al  1  gennaio  1994,  nel  prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale, fatta  eccezione  per  i  prodotti  con
composizione   corrispondente  o  analoga  a  quella  di  specialita'
medicinali collocate in classe c);
   Ritenuto che, in mancanza di una disciplina legislativa del regime
dei prezzi  dei  farmaci  preconfezionati  prodotti  industrialmente,
appare opportuno condizionare la collocazione dei richiamati prodotti
nella  classe  a)  alla  conferma dei prezzi in vigore al 31 dicembre
1993;
 
                              Dispone:
                               Art. 1.
 
   1. Le voci relative alle confezioni di specialita' medicinali  in-
dicate,   in   ordine   alfabetico,   nell'allegato   1  al  presente
provvedimento  sostituiscono   le   corrispondenti   voci   contenute
nell'elenco   costituente   l'allegato   2   al  provvedimento  della
Commissione unica del farmaco del 30 dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994.