LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Viste le osservazioni sul richiamato provvedimento presentate dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 8, comma 13, della citata legge n. 537/1993; Rilevato che, per numerose specialita' medicinali collocate nella classe c) del citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, per motivazioni inerenti al costo della terapia, le aziende interessate hanno dichiarato la loro disponibilita' a diminuire il prezzo dei prodotti; Ritenuto che le specialita' medicinali in questione possono essere collocate nella classe a) dello stesso art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, a condizione che le aziende titolari delle relative autorizzazioni, in sede di prima applicazione della delibera CIPE del 25 febbraio 1994, contenente criteri per la determinazione del prezzo medio europeo, adottino prezzi che consentano l'allineamento del costo di terapia di tali prodotti con quelli di farmaci analoghi; Rilevato che alcune osservazioni presentate dalle aziende farmaceutiche sulle caratteristiche terapeutiche di medicinali collocati nella predetta classe c) appaiono accettabili, mentre altre non risultano idonee a giustificare il trasferimento di classe dei prodotti presi in considerazione; Rilevato che sulle specialita' medicinali a base di calcitonina e di pentossifillina le definitive determinazioni saranno adottate con successivo provvedimento, dopo ulteriori approfondimenti; Rilevato che le specialita' medicinali che erano state collocate nella classe a) limitatamente all'indicazione "fibrosi cistica" possono essere classificate nella classe c), in considerazione del fatto che il trattamento di tale patologia a carico del Servizio sanitario nazionale e' assicurato dalla specifica disciplina della legge 23 dicembre 1993, n. 548; Ritenuto di dover apportare ulteriori correzioni e rettifiche all'elenco di specialita' medicinali allegato al provvedimento del 30 dicembre 1993 e successive modificazioni; Ritenuto, altresi', di dover apportare modifiche e integrazioni al testo delle note accluse all'elenco in questione; Considerata l'opportunita' di fornire suggerimenti sulle modalita' di attivazione del "Registro USL", previsto da alcune note; Visto l'articolo 7, comma 2, del richiamato provvedimento 30 dicembre 1993, il quale stabilisce che "La Commissione unica del farmaco procedera', entro il 28 febbraio 1994, alla classificazione dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, diversi dalle specialita' medicinali"; Ritenuto di poter classificare nella classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, oltre all'ossigeno terapeutico, i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente inclusi nel Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale gia' presenti, anteriormente al 1 gennaio 1994, nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per i prodotti con composizione corrispondente o analoga a quella di specialita' medicinali collocate in classe c); Ritenuto che, in mancanza di una disciplina legislativa del regime dei prezzi dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, appare opportuno condizionare la collocazione dei richiamati prodotti nella classe a) alla conferma dei prezzi in vigore al 31 dicembre 1993; Dispone: Art. 1. 1. Le voci relative alle confezioni di specialita' medicinali in- dicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con provvedimento 17 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994.