IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 7, comma 8, della legge  10  dicembre  1993,  n.  515,
recante:  "Disciplina  delle  campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";
  Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.  659,
concernente:  "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
195,  sul  contributo  allo  Stato  al  finanziamento   dei   partiti
politici";
  Vista   la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa agli indici dei prezzi all'ingrosso per gli anni 1982-1993;
  Considerato che il coefficiente di rivalutazione, relativamente  al
1993, e' per l'anno 1981 pari a 2,0351;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  di L. 5.000.000, indicata all'art. 4, terzo comma, della
legge 18 novembre 1981, n. 659, rivalutata all'anno 1993, sulla  base
degli  indici  ISTAT  dei  prezzi  all'ingrosso,  e' aggiornata in L.
10.175.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 marzo 1994
                                                 Il Ministro: MANCINO