La  Consob  e  la Banca d'Italia, visto l'art. 4 delle disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia, hanno approvato  le  modifiche  ed
integrazioni  al  regolamento  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del  14  dicembre
1992 e n. 63 del 17 marzo 1993.
   Nella intestazione del Capo II e' soppressa la parola "FUTURES".
   All'art.  3,  primo comma, lettera a) dopo "18 febbraio 1992" sono
inserite le parole: "e successive  modificazioni  ed  integrazioni.";
lettera  b)  dopo  "16  marzo  1992"  le  parole  "e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo  1992"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "e  modificate ed integrate, da ultimo, in data 5 novembre
1993."; lettera d) dopo "il margine" sono soppresse  le  parole:  "di
variazione";  lettera e) dopo "futures" sono inserite le seguenti: "e
options"  e  dopo  la  parola  "Stato"  sono  inserite  le  seguenti:
"approvati  dal  Ministro del tesoro"; lettera f) l'espressione "Ente
creditizio incaricato" e' sostituita da: "Banca incaricata"; dopo  la
lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:
    "  g)  Serie di futures: contratti uniformi a termine futures con
la medesima scadenza aventi per oggetto lo  stesso  valore  mobiliare
(attivita' sottostante);
    h) Serie di options: contratti uniformi a termine options, aventi
come oggetto la medesima attivita' sottostante, il medesimo prezzo di
esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o
put);
    i)  Classe: serie di contratti uniformi a termine (futures oppure
options) relativi allo stesso schema contrattuale;
    l) Gruppo di classi: insieme di classi di  contratti  uniformi  a
termine (futures e options) relativi agli stessi schemi contrattuali;
    m)  Gruppo  di prodotti: due o piu' gruppi di classi per le quali
le relative attivita' sottostanti hanno tra loro una correlazione  di
prezzo   ritenuta  sufficientemente  significativa  dalla  Cassa  per
assoggettarle  a  margini  iniziali  ordinari   calcolati   in   modo
integrato;
    n)  Ampiezza  del  margine:  la  variazione  percentuale  massima
giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione
- riferita al valore nominale dei contratti futures - che  la  Cassa,
tenute  presenti  le condizioni di mercato, considera appropriata per
garantirsi dalle oscillazioni del  prezzo  di  mercato  nel  caso  di
chiusura dei contratti in essere;
    o)  Posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa
classe di segno contrario su scadenze diverse;
    p) "Prezzo di soglia": il prezzo stabilito dalla Cassa in base al
prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante a partire dal  quale  i
contratti  uniformi - options vengono automaticamente esercitati alla
scadenza,  salvo  diverse   istruzioni   da   parte   del   detentore
dell'options".
   All'art.  4,  primo  comma,  lettera  b),  la parola "possesso" e'
sostituita da: "disponibilita'" e l'espressione "un  ente  creditizio
incaricato"  e'  sostituita da: "una banca incaricata"; lettera c) la
parola "possesso" e'  sostituita  da:  "disponibilita'";  lettera  d)
l'espressione  "un ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "una
banca incaricata". Nel secondo comma le seguenti "13, 15 e  16"  sono
sostituite da: "14, 16 e 17" e l'espressione "un solo ente creditizio
incaricato" e' sostituita da: "una sola banca incaricata".
   All'art. 6, primo, secondo e terzo comma, le parole "comma 7" sono
sostituite da: "comma 6".
   All'art. 7, primo comma, le seguenti "art. 19" sono sostituite da:
"art.  20";  secondo  comma, la parola "condizioni" e' sostituita da:
"modalita'"; terzo comma, la parola "ha" e' sostituita da: "produce".
   All'art. 8, secondo comma, dopo "termine" e' aggiunta  la  parola:
"futures";  dopo  "di  cui  al presente capo" e' aggiunto il seguente
periodo: "L. 2000 per  ogni  contratto  uniforme  a  termine  options
stipulato sul mercato di cui al presente capo; terzo comma, le parole
"art.  12"  sono  sostituite da: "art. 13"; dopo la parola "calcolato
sul" sono inserite le seguenti: "saldo massimo del" e dopo le  parole
"ciascun  aderente"  sono inserite: "nel mese di riferimento"; quarto
comma la parola "controparte" e' sostituita da: "aderente" e dopo  le
parole  "uniforme  a  termine" sono inserite le seguenti: "futures di
ciascuna serie". Dopo il  quarto  comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente quinto comma:
    "5. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa per l'esercizio
di ogni contratto uniforme a termine options e' pari a L. 2.000.".
   Dopo  l'art. 8 e' aggiunto il seguente articolo 9 e la numerazione
cambia di conseguenza:
 
                              "Art. 9.
                    Segnalazione delle posizioni
 
   1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle "Disposizioni", a fronte
di ogni negoziazione di contratti uniformi a termine -  options,  gli
aderenti  segnalano  alla  Cassa se la negoziazione apre o chiude una
posizione sul conto terzi di cui all'art. 11,  commi  1  e  2,  delle
"Disposizioni".
   2.  Dette  segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema
telematico di contrattazioni al  momento  della  negoziazione,  salvo
eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla
chiusura del mercato.
   3.  La  Cassa  stabilisce altresi' ulteriori modalita' e tempi per
eventuali  modifiche  alle  segnalazioni  effettuate  ai  sensi   del
presente articolo".
   L'art. 9, attuale art. 10, e' modificato come segue:
 
                              "Art. 10.
                          Margini iniziali
 
   La Cassa calcola i margini iniziali relativi al "Gruppo di classi"
con le modalita' che seguono.
A) Margini iniziali per il gruppo di classi.
   Per  gli  aderenti  generali  ed  individuali,  le posizioni lorde
lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di options sono
compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde  corte
della  stessa  serie.  I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni
nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures ed options.
A.1) Margini futures straddle.
   Sulla  "posizione  futures  straddle"  viene  applicato il margine
iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.
   La "posizione futures straddle" e' pari  al  numero  di  posizioni
piu'  basso  risultante dal confronto tra il numero complessivo delle
posizioni nette in acquisto e il numero complessivo  delle  posizioni
nette in vendita per le diverse scadenze.
A.2) Margini futures su posizioni in consegna.
   Le  posizioni  contrattuali  futures  che restano aperte alla fine
dell'ultimo giorno di contrattazioni  determinano  la  "posizione  in
consegna"  sulla  quale  viene applicato il margine su consegna nella
misura stabilita dalla Cassa.
   Le "posizioni in consegna" non concorrono  al  calcolo  ne'  delle
posizioni straddle di cui al precedente punto 1), ne' delle posizioni
ordinarie di cui al successivo punto 3).
A.3)  Margini  su  "posizioni ordinarie" futures e su posizioni nette
options.
   Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non  concorrono
a  formare la posizione straddle o la posizione in consegna, sono de-
nominate "posizioni ordinarie".
   Sulle "posizioni ordinarie"  futures  (lunghe  o  corte)  e  sulle
posizioni  nette  di  ciascuna  serie  di  options  (lunghe o corte),
facenti parte dello stesso gruppo di  classi,  si  applicano  margini
iniziali ordinari calcolati come segue.
   La  Cassa  calcola  il valore teorico di liquidazione dei predetti
contratti nell'eventualita' di una variazione dei prezzi di  ciascuna
serie di futures tale da renderlo pari:
    al  prezzo  di  chiusura  maggiorato  dell'ampiezza  del  margine
(limite superiore);
    al prezzo di chiusura diminuito dell'ampiezza del margine (limite
inferiore);
    ad ogni prezzo di esercizio di contratti options compreso tra  il
limite superiore ed il limite inferiore dell'ampiezza del margine.
   La  Cassa  determina  per ciascun prezzo (individuato ai sensi del
comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore  teorico
di  liquidazione  e  quello effettivo dato dal prezzo di chiusura dei
contratti futures ed options, assegnando, per le posizioni lunghe, un
debito a carico dell'aderente in caso di  differenza  negativa  e  un
credito  in  caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni
corte.
   I crediti e i debiti relativi a ciascun  prezzo  determinati  come
sopra sono algebricamente sommati.
   Se  il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti",
il margine iniziale ordinario per il "gruppo di classi" e' uguale  al
debito  piu'  elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma
relativi a ciascun prezzo ovvero,  al  margine  minimo  eventualmente
stabilito  dalla  Cassa se superiore. Se tutte le somme algebriche di
crediti e debiti relativi a  ciascun  prezzo,  esprimono  un  credito
netto, il margine iniziale ordinario e' pari a zero.
A.4)  Ammontare  complessivo  dei  margini iniziali per il "gruppo di
classi".
   La Cassa, sulla base  della  misura  percentuale  di  correlazione
ritenuta appropriata stabilisce con proprie circolari quali gruppi di
classi concorrono a formare un "gruppo di prodotti".
   Se  il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti",
i margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:
    a) margini straddle calcolati come previsto al sub A.1);
    b) margini su consegna calcolati come previsto al sub A.2);
    c) margini ordinari calcolati come previsto al sub A.3).
B) Margini iniziali per il "gruppo di prodotti".
   Se un "gruppo di classi" fa parte di un "gruppo di  prodotti",  il
margine  iniziale  ordinario  viene calcolato a livello di "gruppo di
prodotti" come segue:
    a) tutte le variazioni a credito del "gruppo di  classi"  vengono
ridotte nella misura determinata dalla Cassa, per lo specifico gruppo
di prodotti;
    b)  le  variazioni  massime  a debito calcolate per il "gruppo di
prodotti" e quelle massime a credito ridotte come indicato  al  punto
sub  a),  sono  sommate  algebricamente  per  ottenere  le variazioni
massime nette a debito e/o a credito;
    c) il margine iniziale ordinario per il "gruppo di  prodotti"  e'
uguale  alla  variazione  netta  a  debito  piu'  elevata  tra quelle
calcolate in base al punto  sub  b),  qualora  detta  variazione  sia
maggiore   dell'importo   dell'eventuale   margine   iniziale  minimo
calcolato secondo quanto previsto al successivo  punto  d);  in  caso
contrario  il  margine iniziale ordinario per il "gruppo di prodotti"
e' uguale al predetto margine minimo;
    d) il margine iniziale minimo per  il  "gruppo  di  prodotti"  e'
uguale  alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i
"gruppi di classe" che compongono il "gruppo di prodotti".
   I margini iniziali complessivi per il "gruppo di prodotti" e' pari
alla somma dei:
    margini straddle per i rispettivi "gruppi di classi";
    margini su consegna per i rispettivi "gruppi di classi";
    margini ordinari calcolati come indicato nel presente comma.
   La Cassa con apposite circolari, comunica i  parametri  utilizzati
per il calcolo dei margini deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 11
delle 'Disposizioni'".
   L'art.10, attuale art. 11, e' modificato come segue:
 
                              "Art. 11.
            Calcolo dei margini di variazione giornalieri
 
   1. Il margine di variazione per ciascuna serie e' pari a:
    a)  per  le  posizioni  contrattuali  in  essere  alla fine della
giornata di  contrattazione  precedente  e  ancora  in  essere,  alla
differenza  tra  il  valore  al  prezzo  di chiusura della giornata e
quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;
    b) per le  posizioni  contrattuali  in  essere  alla  fine  della
giornata  di  contrattazione  precedente  e  chiuse nella giornata di
contrattazione,  alla  differenza  tra  il  valore   al   prezzo   di
negoziazione  e  il  valore  al  prezzo  di  chiusura  della giornata
precedente;
     c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata
di contrattazione,  alla  differenza  tra  il  valore  al  prezzo  di
negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;
    d)  per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della
giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di
negoziazione.
   Ai fini del calcolo di cui alle  lettere  a),  b),  c)  e  d),  la
posizione  netta  ha  segno  negativo se la posizione e' in vendita e
segno positivo se e' in acquisto. Il margine di variazione  ha  segno
positivo  se  deve  essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se
deve essere versato alla Cassa.
   2. Il prezzo di chiusura relativo ai contratti uniformi a  termine
futures  e  options  e'  stabilito  dalla Cassa alla chiusura di ogni
giornata di contrattazioni. Esso e' pari  alla  media  ponderata  dei
prezzi  dei  contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazione.
In  mancanza,  il  prezzo  di  chiusura  e'  pari  all'ultimo  prezzo
concluso, purche' compreso tra l'ultime migliori proposte in denaro e
in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte
in denaro e in lettera.
   Per  le  options che sono state precedentemente scambiate e per le
quali non esistono ne' quotazioni ne' contrattazioni,  il  prezzo  di
chiusura   e'  fissato  dalla  Cassa  sulla  base  della  volatilita'
implicita del prezzo di chiusura dell'opzione "at the money".
   Se la Cassa ritiene che il prezzo come sopra  determinato  non  e'
rappresentativo   delle   condizioni  di  mercato  al  momento  della
conclusione delle contrattazioni, essa puo'  determinare  un  diverso
prezzo  di chiusura. I prezzi di chiusura come sopra determinati sono
comunicati dalla  Cassa  agli  aderenti  dopo  la  conclusione  delle
contrattazioni,  tramite  il  sistema  usato  per  le  contrattazioni
stesse. Al fine del calcolo  di  cui  al  presente  articolo,  per  i
contratti  a termine futures nell'ultimo giorno di contrattazioni, il
prezzo di chiusura e' pari al prezzo  di  regolamento  alla  consegna
calcolato dal Comitato di gestione".
   All'art.  11,  attuale  art.  12,  dopo le parole "stabiliti dalla
Cassa"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  comunicati  con   apposita
circolare".
   All'art.  12,  attuale  art.  13,  primo  comma, dopo le parole "a
partire  dal  giorno"  sono  soppresse  le  seguenti:  "successivo  a
quello";  le  parole  "puo'  determinare  il  giorno antecedente alla
scadenza dei titoli" sono sostituite da: "stabilire il termine"; dopo
le parole "dell'aderente" e' soppresso  "alla"  e  sono  inserite  le
seguenti:  "al corrispondente conto accentrato della"; secondo comma,
dopo le parole "dove vengono  registrati"  e'  soppressa  la  parola:
"anche"; quarto comma viene soppresso l'ultimo periodo; quinto comma,
dopo  le  parole  "vengono  accreditate"  sono  inserite le seguenti:
"dalla procedura" e l'espressione "dell'ente  creditizio  incaricato"
e' sostituita da: "della banca incaricata".
   All'art.  13,  attuale  art.  14,  secondo  comma,  dopo le parole
"generale ed individuale" sono soppresse le  seguenti:  "per  ciascun
conto di cui all'art. 11, comma 1, delle "Disposizioni"; terzo comma,
le  parole  "dagli  articoli  14  e  15"  sono  sostituite  da:  "dai
successivi articoli 15 e 16"; quarto comma le parole "art.  14"  sono
sostituite da: "art. 15".
   All'art.  14,  attuale art. 15, dopo le parole "le disponibilita'"
sono aggiunte le seguenti: "in contante" e le parole "art.  13"  sono
sostituite da: "art. 14".
   All'art.  15,  attuale  art. 16, primo comma, dopo le parole "deve
versare  o  ricevere"  sono  soppresse  le  seguenti:  "(contante  da
versare)";  secondo  comma,  dopo  le  parole  "e, periodicamente, le
commissioni" sono inserite le  seguenti:  "secondo  quanto  stabilito
dalla  Cassa con proprie circolari, i premi relativi alle opzioni, le
commissioni, le quote di adesione, gli  eventuali  interessi  di  cui
all'art.  14,  comma  5,  e  le  eventuali somme ad altro titolo"; le
parole "articoli 12, 13 e 14" sono sostituite da: "articoli 13, 14  e
15";  le  parole  "art.  13"  sono sostituite da: "art. 14"; dopo "ad
eventuali  pagamenti  relativi  al  margine   di   variazione"   sono
soppresse: "e/o" e dopo "alle commissioni" sono aggiunte: "alle quote
di  adesione  e alle eventuali altre somme ad altro titolo". Al terzo
comma,  dopo  le  parole  "della  Cassa  stessa"  sono  soppresse  le
seguenti:   "secondo   le   modalita'   stabilite   dalla   Cassa"  e
l'espressione "dell'ente creditizio  incaricato"  e'  sostituita  da:
"della   banca   incaricata".   Al   quarto  comma,  dopo  le  parole
"nell'ordine alle commissioni" sono inserite le seguenti: "alle quote
di  adesione,  alle  altre  somme  eventualmente  dovute  alla  Cassa
nonche'"  e  dopo le parole "margini di variazione" sono aggiunte: "e
ai premi sulle opzioni".
   L'art. 16, attuale art. 17, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 17.
                 Margini aggiuntivi infragiornalieri
 
   1. Ai sensi dell'art. 14 delle  "Disposizioni",  la  Cassa  ha  la
facolta'  di  richiedere  margini  aggiuntivi  infragiornalieri  agli
aderenti generali ed individuali da  essa  determinati  in  relazione
alla   entita'   delle  perdite  calcolate  in  base  alle  posizioni
contrattuali valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un  dato
momento fissato dalla Cassa.
   2.  L'importo  dei  margini  aggiuntivi infragiornalieri dovuti e'
pari ai margini iniziali e di  variazione  calcolati  secondo  quanto
stabilito  agli articoli 10 e 11, in base alle posizioni contrattuali
in essere valorizzate ai prezzi registrati sul mercato nel momento di
volta in volta stabilito dalla Cassa.
   3. I margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti  in  contante
entro  il  termine di volta in volta stabilito dalla Cassa. Tuttavia,
per i  soggetti  che  hanno  depositato  presso  la  Cassa  titoli  a
garanzia,    ai    sensi   dell'art.   13,   i   margini   aggiuntivi
infragiornalieri possono essere dalla Cassa imputati, sul valore  dei
titoli  eccedenti  i margini iniziali dovuti, applicando lo scarto di
garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 1.
   All'art. 17, attuale art. 18, dopo le parole "giornata precedente"
sono inserite le seguenti "i contratti  uniformi  a  termine  options
esercitati  ovvero  assegnati" e le parole: "art. 15" sono sostituite
da: "art. 16".
   L'art. 18 e' l'attuale art. 19.
   L'art. 19, attuale art. 20, e' modificato come segue:
 
                              "Art. 20.
                    Trasferimento delle posizioni
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  7,  delle "Disposizioni", e'
consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate  nel
conto  di un aderente presso la Cassa in quello di un altro aderente.
Questo trasferimento e' consentito solo tra i  conti  "terzi"  e/o  i
conti  "terzi  - aderente indiretto" di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
delle "Disposizioni", ovvero da un conto terzi di un aderente  ad  un
conto  proprio  di un altro aderente e non viceversa. Non sono invece
consentiti trasferimenti dai e  nei  conti  "proprio"  o  "proprio  -
aderente   indiretto"  di  cui  all'art.  11,  commi  1  e  2,  delle
"Disposizioni".
   2. Al fine di effettuare il  trasferimento  di  cui  al  comma  1,
l'intestatario   del   conto  dal  quale  la  posizione  deve  essere
trasferita e quello del conto nel  quale  la  posizione  stessa  deve
essere  trasferita  devono  fare una comunicazione scritta alla Cassa
che precisi rispettivamente  il  conto  dal  quale  e  nel  quale  le
posizioni  vengono  trasferite. Per le richieste pervenute alla Cassa
entro le ore 11.00 il trasferimento e' effettuato dalla Cassa  stessa
nel  medesimo  giorno  e viene evidenziato alle due parti interessate
nelle segnalazioni fatte dalla Cassa stessa ai  sensi  dell'art.  18.
L'operazione  si  ritiene confermata in mancanza di contestazioni che
devono pervenire alla Cassa entro le ore 13.00 del giorno  successivo
all'effettuazione del trasferimento.
   3.  Se  un  aderente  indiretto  raggiunge  un  accordo  ai  sensi
dell'art. 9 delle "Disposizioni" e dell'art. 5, comma 2, del presente
Regolamento,  con  un  nuovo  aderente  generale,  sara'   l'aderente
indiretto  stesso  a  richiedere  alla  Cassa  il trasferimento delle
posizioni esistenti sul o sui conti di  cui  all'art.  11,  comma  2,
delle  "Disposizioni"  al  nuovo  aderente generale con il preventivo
accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato  alla  Cassa.  Si
applica   quanto   previsto   nel  comma  2  riguardo  alla  conferma
dell'operazione.
   All'art. 20, attuale art. 21, secondo comma  le  parole  "art.  9"
sono  sostituite  da:  "art.  10"; terzo comma, le parole "In sede di
prima  applicazione  ai  sensi   dell'art.   11,   comma   6,   delle
Disposizioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Fino al 25 novembre
1994".
   All'art. 21, attuale art. 22, secondo comma, le parole  "art.  13"
sono  sostituite  da: "art. 14" e "art. 12" sono sostituite da: "art.
13"; quarto comma le parole "di cui al comma 3" sono  sostituite  da:
"di cui al comma 2".
   All'art.  22,  attuale  art.  23,  dopo le parole "operazioni alla
Cassa"  sono  soppresse  le  seguenti:  "che  chiude  questo   conto,
trasferendo  tali posizioni sul o sui conti dell'aderente indiretto";
terzo comma, le parole "art. 19" sono sostituite da: "art. 20".
   Dopo l'art. 22, attuale art. 23, sono aggiunti due nuovi  articoli
e la numerazione cambia ulteriormente:
 
                              "Art. 24.
                        Esercizio anticipato
 
   1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla
scadenza  un  contratto uniforme a termine - options deve notificarlo
alla Cassa per il tramite del sistema  telematico  di  contrattazione
entro l'orario di chiusura del mercato.
   2.  I  contratti  uniformi  a  termine  -  options  possono essere
esercitati soltanto per una  unita'  di  contrattazione,  cosi'  come
definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli.
   3.  La  notifica  di  esercizio  e'  considerata  nulla qualora la
negoziazione con la quale si e' aperta la posizione venga  annullata,
ai  sensi  dell'art.  10, comma 6, delle "Disposizioni", nello stesso
giorno in cui e' stata inviata la notifica.
   4. La notifica di esercizio correttamente inviata  alla  Cassa  e'
accettata  con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente
assegnazione  dell'attivita'  sottostante  il  giorno  stesso   della
notifica.  Le  notifiche  di  esercizio accettate dalla Cassa saranno
assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla  fine  della
giornata  di  contrattazione  abbiano  posizioni  corte  aperte della
stessa serie di contratti uniformi a  termine  -  options  a  cui  si
riferisce  la  notifica  di  esercizio,  rilevate  sulla  base  delle
segnalazioni di cui al precedente art. 9.
   5. Gli  avvisi  di  assegnazione  saranno  inviati  agli  aderenti
interessati  entro  l'orario  di  apertura  del  mercato  del  giorno
lavorativo successivo a quello di  ricezione  da  parte  della  Cassa
della notifica di esercizio."
                              "Art. 25.
                       Esercizio alla scadenza
 
   1.  Alla  data  di  scadenza  dei  contratti  uniformi a termine -
options, immediatamente dopo la chiusura del mercato, la Cassa  invia
agli aderenti generali ed individuali una "segnalazione di esercizio"
indicante  separatamente  per  ciascuno dei conti di cui all'art. 11,
commi 1 e 2, delle  "Disposizioni",  tutti  i  contratti  uniformi  a
termine  - options in scadenza e il prezzo di chiusura dell'attivita'
sottostante, evidenziando le posizioni che, salvo quanto previsto  al
comma successivo, saranno automaticamente esercitate.
   2. Ricevuta la "segnalazione di esercizio" l'aderente puo' fornire
alla  Cassa  stessa  istruzioni  per  l'esercizio  delle posizioni in
scadenza,  ovvero  di  rinuncia  dell'esercizio  -   "esercizio   per
eccezione"  - diverse da quanto risulta dalla stessa "segnalazione di
esercizio", per il tramite del  sistema  telematico  di  negoziazione
entro  il  termine,  successivo  alla chiusura del mercato, stabilito
dalla Cassa.
   3. In assenza  di  istruzioni  da  parte  dell'aderente  la  Cassa
procedera'  all'esercizio  automatico delle opzioni, cosi' come indi-
cate nella "segnalazione di esercizio",  che  abbiano  un  prezzo  di
esercizio inferiore - nel caso di un call - o superiore - nel caso di
un put - al "prezzo di soglia".
   4.   Il   "prezzo  di  soglia"  e'  pari  al  prezzo  di  chiusura
dell'attivita'  sottostante  diminuito,  per  le  opzioni  call,   ed
aumentato,  per  le  opzioni put, di un centesimo per le posizioni in
conto proprio e di due centesimi per le posizioni in conto terzi.
   5. Nel caso di  esercizio  automatico  ovvero  di  "esercizio  per
eccezioni",  le  assegnazioni dell'attivita' sottostante avvengono il
giorno stesso dell'esercizio.
   6. Nei casi di cui al comma 2, la Cassa  assegna  secondo  criteri
casuali una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa
serie di contratti uniformi a termine options".
   All'art.  23,  attuale  art.  26,  primo  comma,  dopo  "posizioni
contrattuali" e' inserita la parola:  "futures";  secondo  comma,  la
parola  "contrattazione"  e' sostituita dalle seguenti: "negoziazione
dei contratti uniformi a termine futures" e dopo "paniere di  cui  al
contratto uniforme a termine" e' inserita la parola: "futures"; terzo
comma,  l'espressione  "all'ente creditizio incaricato" e' sostituita
da: "alla banca incaricata" e dopo le parole "titoli che  l'aderente"
sono  soppresse  le  seguenti: "deve consegnare e il controvalore che
l'aderente";  quarto   comma   l'espressione   "all'ente   creditizio
incaricato" e' sostituita da: "alla banca incaricata"
   Al  Capo  III,  cosi'  modificato  nella  intestazione:  "FONDI DI
GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI, MENSILE  E  A  CONTANTE  GARANTITA",  e'
soppressa la Sezione I.
   Alla  intestazione  dell'art.  24,  attuale art. 27, le parole "al
Fondo" sono sostituite da: "ai Fondi di garanzia delle  liquidazioni,
mensile e contante garantita".
   L'art.  24,  attuale  art.  27,  primo comma, dopo le parole "alla
liquidazione mensile" sono aggiunte  le  seguenti:  "e/o  a  contante
garantita";  le  parole "del Fondo" sono sostituite da: "dei Fondi" e
le parole "art. 17" sono sostituite dalle seguenti:  "articoli  17  e
25";  secondo  comma,  le  parole "all'art. 17" sono sostituite dalle
seguenti: "agli articoli 17, commi 2 e 3, art. 25,  comma  1";  terzo
comma,  le  parole "all'art.17" sono sostituite dalle seguenti: "agli
articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1" e le parole  "che  assolvono
l'obbligo  dello  stesso  art. 17" sono sostituite da: "che assolvono
agli obblighi degli stessi articoli 17 e 25"  e  dopo  "corrispondere
alla Cassa e' aggiunto "anche". Il quinto comma e' stato soppresso.
   All'art.  25,  attuale  art.  28,  primo  comma, le parole "di cui
all'art. 17, comma 2," sono sostituite da: "di cui agli articoli  17,
commi  2  e  3,  e  25  comma  1,"; l'espressione "un ente creditizio
incaricato" e' sostituita da: "una banca incaricata", e  le  seguenti
"delibera  Consob  n.  6352  del  16 luglio 1992" sono sostituite da:
"delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993".
   All'art. 26, attuale art. 29, primo comma,  le  parole  "ai  sensi
dell'art. 17" sono sostituite da: "ai sensi degli articoli 17 e 25".
   All'art.  27,  attuale art. 30, primo comma, le seguenti "delibera
Consob n. 6352 del 16 luglio  1992"  sono  sostituite  da:  "delibera
Consob n. 7523 del 17 novembre 1993".
      --------------------------------------------------------
 
                    SCHEMI DI ADESIONE ALLA CASSA
 
                                             Modulo Aderente Generale
                                              ed Individuale
 
              CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
                          ATTO DI ADESIONE
 
   La/Il ..................................................  con sede
in .............................. via ...............................
iscritta/o al Tribunale di.....................  n. ................,
partita IVA ......................., in persona di ..................
nella qualita' di ...................................................
 
                               chiede
 
di  aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. in qualita'
di  aderente   ......................................................
(1) al fine di operare sul mercato telematico per la negoziazione dei
contratti  uniformi  a  termine,  relativi  a titoli di stato, di cui
all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al  decreto
del   Ministro   del   tesoro   dell'8  febbraio  1988  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   di   seguito   definito   "Decreto
Ministeriale", alle seguenti condizioni:
   1)   L'aderente   dichiara   di   ben   conoscere,   il   "Decreto
Ministeriale", le disposizioni della Consob e  della  Banca  d'Italia
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione  e  garanzia  del  16  marzo  1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992), come  successivamente  modificate
ed integrate in data 17 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del
15  novembre  1993),  di  seguito definite "Disposizioni", nonche' il
Regolamento  della  Cassa  di  compensazione  e  garanzia   (Gazzetta
Ufficiale  n.  162 dell'11 luglio 1992; n. 293 del 14 dicembre 1992 e
n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento";
   2) L'aderente dichiara di accettare tutte le norme di cui all'art.
1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi  comprese  le  loro
successive  modificazioni, impegnandosi a rispettarle senza eccezione
alcuna;
_______________
             (1) Indicare se generale oppure individuale
    3) L'aderente dichiara inoltre:
    a) di essere titolare di un conto accentrato in titoli presso  la
Banca d'Italia;
ovvero
    a)  di avere stipulato accordo, allegato al presente atto, con un
soggetto titolare di conto accentrato  in  titoli,  presso  la  Banca
d'Italia, per gli adempimenti derivanti dall'adesione alla Cassa (2);
    b)  di  essere  titolare di un conto accentrato in lire presso la
Banca d'Italia;
ovvero
    b) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto,
con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del
Regolamento (2);
   c) di aderire alla stanza di compensazione dei valori mobiliari di
...........................................
ovvero
    c) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto,
con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del
Regolamento (2);
    d)  di  essere  stato  ammesso  al  mercato  telematico  per   la
negoziazione  dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di
stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991,  n.  1
ed  al  "Decreto  Ministeriale"  come  risulta  dalla  documentazione
allegata;
    e) di possedere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3,  comma
3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di L.  ........................,
come  risulta  dall'allegata attestazione, vistata da una Societa' di
revisione;
    4) L'aderente conviene che  potra'  recedere  dall'adesione  alla
Cassa,  nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle norme
di cui all'art. 1, nelle forme e nei tempi previsti dall'art.  7  del
Regolamento.
    5)  L'aderente  dichiara  che  tutti  i  dati  indicati  al  n. 3
corrispondono a verita' e si impegna  a  rispettare  quanto  previsto
all'art. 4 delle Disposizioni e 7 del Regolamento.
    6)  L'aderente  si  impegna  ad effettuare il regolare versamento
presso la Cassa dei margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi  di
cui  agli  articoli  12,  13  e  14  delle  Disposizioni,  secondo le
modalita' ed i tempi stabiliti dal Regolamento.
    7) L'aderente si impegna a  fare  fronte,  con  la  tempestivita'
richiesta,  agli  obblighi che discendono dalla procedura da porre in
essere  in  caso  di  inadempimento,  di  cui   all'art.   15   delle
Disposizioni,  gestite  dalla  Cassa  secondo  le modalita' e i tempi
fissate dal Regolamento.
    8)  L'aderente da' atto e conviene con la Cassa che, nel rispetto
di quanto previsto dal "Decreto Ministeriale" e  secondo  gli  schemi
negoziali  approvati dal Ministero del tesoro, la Cassa assumera' nei
suoi confronti la stessa posizione contrattuale della controparte con
la quale ha contrattato nel  mercato,  restando  l'aderente,  per  le
obbligazioni   che  ha  assunto  verso  quest'ultimo,  vincolato  nei
confronti della Cassa.
    9) L'aderente, nella sua qualita' di aderente generale, da'  atto
e  conviene con la Cassa che quanto previsto al n. 8 varra' anche per
le  posizioni  contrattuali  assunte  nel  mercato   dagli   aderenti
indiretti che ad esso fanno capo.
   10)  L'aderente  si  impegna  a non far valere nei confronti della
Cassa le eventuali  cause  di  invalidita'  e  di  inefficacia  delle
obbligazioni  relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi
ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni.
   11) L'aderente prende atto che non opera  la  compensazione  nelle
ipotesi  descritte  dall'art.  11, comma 4 delle Disposizioni e negli
articoli del Regolamento.
   12) Nei casi di trasferimento delle posizioni di cui  all'art.  20
del  Regolamento  le  eventuali contestazioni dell'aderente di cui al
secondo comma  dell'articolo  citato  devono  essere  effettuate  per
iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate.
   13) L'aderente dichiara di essere a conoscenza ed approvare che la
Cassa  si  avvale  della  collaborazione  della  Sia S.p.a., Societa'
Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per  la  gestione
sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia.
___________________
             (2) Barrare la lettere che interessa
   14)  L'aderente  conviene  che la Cassa non e' responsabile, fatti
salvi i casi  di  cui  all'art.  1229  c.c.,  per  danni  diretti  ed
indiretti  causati  da  possibili interruzioni o malfunzionamenti del
sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a
qualunque causa imputabili  e  quindi  la  Cassa  non  assume  alcuna
responsabilita' per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo
di  mancato  guadagno,  che  possa prodursi per operativita' errata o
assente.
   15) L'aderente elegge domicilio in ...............................
ai fini del ricevimento  delle  comunicazioni  della  Cassa  previste
dalle  Disposizioni  e  dal  Regolamento  ed  a tutti gli effetti dei
rapporti fra l'aderente medesimo e  la  Cassa.  Eventuali  variazioni
saranno  comunicate  alla  Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno
effetto trascorsi 5 giorni dalla data in  cui  la  comunicazione  sia
pervenuta alla Cassa medesima.
   16)  L'aderente  riconosce  che  ai  rapporti  con  la  Cassa, che
discendono dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica  la
legge  italiana  anche  per  quanto  riguarda  le obbligazioni che ne
derivano e la loro esecuzione.
   ........................., li' ...................................
                              Firma .................................
   L'aderente sottoscritto approva specificatemente, ai sensi  e  per
gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le clausole di
cui agli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 16.
   ........................., li' ...................................
                              Firma .................................
Allegati
   Ai sensi dell'art. 3 si allegano:
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 
                                                      Modulo Aderente
                                                       Indiretto
              CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
                          ATTO DI ADESIONE
 
   La/Il ..................................................  con sede
in .............................. via ...............................
iscritta/o al Tribunale di.....................  n. ................,
partita IVA ......................., in persona di ..................
nella qualita' di ...................................................
 
                               chiede
 
di  aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. in qualita'
di aderente indiretto al fine di operare sul mercato  telematico  per
la  negoziazione  dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli
di stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge  2  gennaio  1991,
n.1 ed al decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 e suc-
cessive  modificazioni  ed integrazioni, di seguito definito "Decreto
Ministeriale", alle seguenti condizioni:
   1) L'aderente dichiara di ben conoscere il "Decreto Ministeriale",
le Disposizioni della  Consob  e  della  Banca  d'Italia  concernenti
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Cassa di
compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n.  73
del  27  marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in
data 17 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1992)  e
in  data  5  novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre
1993) di seguito  definite  "Disposizioni",  nonche'  il  Regolamento
della  Cassa  di  compensazione e garanzia (Gazzetta Ufficiale n. 162
dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo
1993), di seguito definito "Regolamento".
    2) L'aderente  dichiara  di  accettare  tutte  le  norme  di  cui
all'art.  1,  sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi comprese
le loro successive modificazioni, impegnandosi  a  rispettarle  senza
eccezione alcuna.
    3) L'aderente dichiara inoltre:
    a)  di  aver stipulato l'accordo con l'aderente generale ai sensi
dell'art. 9, comma 1 delle Disposizioni che si allega  in  originale,
firmato da entrambe le parti;
    b)   di  essere  stato  ammesso  al  mercato  telematico  per  la
negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli  di
stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed
al decreto ministeriale, come risulta dalla documentazione allegata.
    4)  L'aderente  conviene  che  potra' recedere dall'adesione alla
Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle  norme
di  cui all'art. 1, nelle forme e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento.
    5)  L'aderente  dichiara  che  tutti  i  dati  indicati  al  n. 3
corrispondono a verita' e si impegna  a  rispettare  quanto  previsto
all'art. 4 delle Disposizioni e all'art. 7 del Regolamento.
    6)  L'aderente  dichiara di essere a conoscenza degli effetti che
discendono dalla mancata osservanza di quanto previsto dall' art.  15
delle Disposizioni, in ordine alle procedure di inadempimento gestite
dalla Cassa.
    7) L'aderente non puo' far valere nei confronti sia dell'aderente
generale  sia  della  Cassa  le  eventuali  cause di invalidita' e di
inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse  sul
mercato,  ai  sensi  ed  agli  effetti  dell'art.  10,  comma 5 delle
Disposizioni.
    8) Nei casi di trasferimento delle posizioni di cui  all'art.  20
del  Regolamento le eventuali contestazioni da parte dell'aderente di
cui al secondo comma dell'articolo citato  devono  essere  effettuate
per iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate.
    9)  L'aderente  dichiara che la Cassa di compensazione e garanzia
e' estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali intrattenuti con
l'aderente generale di cui al n. 3 e conseguentemente non potra'  far
valere  nei  confronti  della Cassa qualsiasi pretesa derivante dalla
propria negoziazione dei contratti uniformi  a  termine,  relativi  a
titoli  di  Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio
1991, n. 1 ed al decreto ministeriale.
   10) L'aderente elegge domicilio in ...............................
ai fini del ricevimento  delle  comunicazioni  della  Cassa  previste
dalle  Disposizioni  e  dal  Regolamento  ed  a tutti gli effetti dei
rapporti fra l'aderente medesimo e  la  Cassa.  Eventuali  variazioni
saranno  comunicate  alla  Cassa a mezzo raccomandata a.r. ed avranno
effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la  comunicazione  sara'
pervenuta alla Cassa medesima.
   11)  L'aderente  riconosce  che  ai  rapporti  con  la  Cassa, che
discendono dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica  la
legge  italiana  anche  per  quanto  riguarda  le obbligazioni che ne
derivano e la loro esecuzione.
   ........................., li' ...................................
                              Firma .................................
   L'aderente sottoscritto approva specificatamente, ai sensi  e  per
gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le clausole di
cui agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11.
   ........................., li' ...................................
                              Firma .................................
Allegati
   Ai sensi dell'art. 3 si allegano:
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 
     N.B.: Il presente testo contiene i soli elementi essenziali
  dell'accordo aderente generale/aderente indiretto, a cui le parti
                possono aggiungere ulteriori clausole
 
              CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
             ACCORDO FRA ADERENTE GENERALE ED INDIRETTO
                                 FRA
 
 ................................................... , in qualita' di
aderente  generale  alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. sul
mercato dei contratti uniformi  a  termine,  relativi  ai  titoli  di
stato, in forza del rapporto di adesione di cui alla comunicazione in
data   ...................................   di  accettazione,  della
domanda di adesione inoltrata, da parte della Cassa (art. 4, comma 4,
del Regolamento). In seguito denominato Aderente Generale.
 ................................................... , in qualita' di
richiedente l'adesione (ovvero di aderente indiretto) alla Cassa  sul
mercato  ...........................  in  seguito denominato Aderente
Indiretto.
 
                              premesso
 
   - che entrambi gli Aderenti dichiarano di ben conoscere il decreto
del  Ministro  del  tesoro  dell'8   febbraio   1988   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   di   seguito  definito  "Decreto
Ministeriale", le Disposizioni della Consob e  della  Banca  d'Italia
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione  e  garanzia  del  16  marzo  1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992), come  successivamente  modificate
ed integrate in data 17 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del
15  novembre  1993),  di  seguito definite "Disposizioni", nonche' il
Regolamento  della  Cassa  di  compensazione  e  garanzia   (Gazzetta
Ufficiale  n.  162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e
n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento".
   - che entrambi gli Aderenti dichiarano di voler regolare i  propri
rapporti  in  conformita'  alle  norme  sopra  citate,  che  sono  da
intendersi qui integralmente trascritte  ed  accettate,  anche  nelle
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nelle parti relative ai
reciproci diritti ed obblighi.
 
                       CONVENGONO QUANTO SEGUE
 
   1) l'Aderente Indiretto si impegna a non  avvalersi  sul  presente
mercato di altro Aderente Generale.
   2)  Gli  Aderenti prendono atto che non possono far reciprocamente
valere la compensazione legale nelle ipotesi descritte  all'art.  11,
comma 5 delle Disposizioni e negli articoli del Regolamento;
   3)  L'aderente  indiretto  conviene  che  non  puo'  far valere le
eventuali cause di invalidita' e di  inefficacia  delle  obbligazioni
relative  alle  operazioni  concluse  sul  mercato,  ai sensi ed agli
effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni.
   4) Tra le parti si  conviene  che  l'aderente  generale  assumera'
automaticamente,  nel  rispetto  degli schemi negoziali approvati dal
decreto ministeriale, nei confronti dell'aderente indiretto la stessa
posizione contrattuale della  controparte  con  la  quale  l'aderente
indiretto ha contrattato nel mercato, restando quest'ultimo vincolato
nei  confronti  dell'aderente  generale  per  le  obbligazioni che ha
assunto verso detta controparte;
   5)  Le  parti dichiarano che nessuna clausola del presente accordo
e' stata redatta ne' intesa quale  deroga  alle  responsabilita'  che
incombono  alle  parti stesse, ed in particolare in capo all'aderente
generale secondo quanto  previsto  nel  decreto  ministeriale,  nelle
Disposizioni,  nel  Regolamento  che  in  ogni  caso  prevalgono  sul
presente accordo;
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 ..........................., li' ...................................
                                  Firma .............................
                                  Firma .............................