La Consob e la Banca d'Italia, visto l'art. 4 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, hanno approvato le modifiche ed integrazioni al regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993. Nella intestazione del Capo II e' soppressa la parola "FUTURES". All'art. 3, primo comma, lettera a) dopo "18 febbraio 1992" sono inserite le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni."; lettera b) dopo "16 marzo 1992" le parole "e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992" sono sostituite dalle seguenti: "e modificate ed integrate, da ultimo, in data 5 novembre 1993."; lettera d) dopo "il margine" sono soppresse le parole: "di variazione"; lettera e) dopo "futures" sono inserite le seguenti: "e options" e dopo la parola "Stato" sono inserite le seguenti: "approvati dal Ministro del tesoro"; lettera f) l'espressione "Ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "Banca incaricata"; dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere: " g) Serie di futures: contratti uniformi a termine futures con la medesima scadenza aventi per oggetto lo stesso valore mobiliare (attivita' sottostante); h) Serie di options: contratti uniformi a termine options, aventi come oggetto la medesima attivita' sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put); i) Classe: serie di contratti uniformi a termine (futures oppure options) relativi allo stesso schema contrattuale; l) Gruppo di classi: insieme di classi di contratti uniformi a termine (futures e options) relativi agli stessi schemi contrattuali; m) Gruppo di prodotti: due o piu' gruppi di classi per le quali le relative attivita' sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla Cassa per assoggettarle a margini iniziali ordinari calcolati in modo integrato; n) Ampiezza del margine: la variazione percentuale massima giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione - riferita al valore nominale dei contratti futures - che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni del prezzo di mercato nel caso di chiusura dei contratti in essere; o) Posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse; p) "Prezzo di soglia": il prezzo stabilito dalla Cassa in base al prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante a partire dal quale i contratti uniformi - options vengono automaticamente esercitati alla scadenza, salvo diverse istruzioni da parte del detentore dell'options". All'art. 4, primo comma, lettera b), la parola "possesso" e' sostituita da: "disponibilita'" e l'espressione "un ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "una banca incaricata"; lettera c) la parola "possesso" e' sostituita da: "disponibilita'"; lettera d) l'espressione "un ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "una banca incaricata". Nel secondo comma le seguenti "13, 15 e 16" sono sostituite da: "14, 16 e 17" e l'espressione "un solo ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "una sola banca incaricata". All'art. 6, primo, secondo e terzo comma, le parole "comma 7" sono sostituite da: "comma 6". All'art. 7, primo comma, le seguenti "art. 19" sono sostituite da: "art. 20"; secondo comma, la parola "condizioni" e' sostituita da: "modalita'"; terzo comma, la parola "ha" e' sostituita da: "produce". All'art. 8, secondo comma, dopo "termine" e' aggiunta la parola: "futures"; dopo "di cui al presente capo" e' aggiunto il seguente periodo: "L. 2000 per ogni contratto uniforme a termine options stipulato sul mercato di cui al presente capo; terzo comma, le parole "art. 12" sono sostituite da: "art. 13"; dopo la parola "calcolato sul" sono inserite le seguenti: "saldo massimo del" e dopo le parole "ciascun aderente" sono inserite: "nel mese di riferimento"; quarto comma la parola "controparte" e' sostituita da: "aderente" e dopo le parole "uniforme a termine" sono inserite le seguenti: "futures di ciascuna serie". Dopo il quarto comma e' aggiunto, in fine, il seguente quinto comma: "5. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa per l'esercizio di ogni contratto uniforme a termine options e' pari a L. 2.000.". Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente articolo 9 e la numerazione cambia di conseguenza: "Art. 9. Segnalazione delle posizioni 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle "Disposizioni", a fronte di ogni negoziazione di contratti uniformi a termine - options, gli aderenti segnalano alla Cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni". 2. Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazioni al momento della negoziazione, salvo eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla chiusura del mercato. 3. La Cassa stabilisce altresi' ulteriori modalita' e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo". L'art. 9, attuale art. 10, e' modificato come segue: "Art. 10. Margini iniziali La Cassa calcola i margini iniziali relativi al "Gruppo di classi" con le modalita' che seguono. A) Margini iniziali per il gruppo di classi. Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di options sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie. I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures ed options. A.1) Margini futures straddle. Sulla "posizione futures straddle" viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa. La "posizione futures straddle" e' pari al numero di posizioni piu' basso risultante dal confronto tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze. A.2) Margini futures su posizioni in consegna. Le posizioni contrattuali futures che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazioni determinano la "posizione in consegna" sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa. Le "posizioni in consegna" non concorrono al calcolo ne' delle posizioni straddle di cui al precedente punto 1), ne' delle posizioni ordinarie di cui al successivo punto 3). A.3) Margini su "posizioni ordinarie" futures e su posizioni nette options. Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione straddle o la posizione in consegna, sono de- nominate "posizioni ordinarie". Sulle "posizioni ordinarie" futures (lunghe o corte) e sulle posizioni nette di ciascuna serie di options (lunghe o corte), facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come segue. La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione dei predetti contratti nell'eventualita' di una variazione dei prezzi di ciascuna serie di futures tale da renderlo pari: al prezzo di chiusura maggiorato dell'ampiezza del margine (limite superiore); al prezzo di chiusura diminuito dell'ampiezza del margine (limite inferiore); ad ogni prezzo di esercizio di contratti options compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'ampiezza del margine. La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello effettivo dato dal prezzo di chiusura dei contratti futures ed options, assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte. I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo determinati come sopra sono algebricamente sommati. Se il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti", il margine iniziale ordinario per il "gruppo di classi" e' uguale al debito piu' elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo ovvero, al margine minimo eventualmente stabilito dalla Cassa se superiore. Se tutte le somme algebriche di crediti e debiti relativi a ciascun prezzo, esprimono un credito netto, il margine iniziale ordinario e' pari a zero. A.4) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il "gruppo di classi". La Cassa, sulla base della misura percentuale di correlazione ritenuta appropriata stabilisce con proprie circolari quali gruppi di classi concorrono a formare un "gruppo di prodotti". Se il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti", i margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei: a) margini straddle calcolati come previsto al sub A.1); b) margini su consegna calcolati come previsto al sub A.2); c) margini ordinari calcolati come previsto al sub A.3). B) Margini iniziali per il "gruppo di prodotti". Se un "gruppo di classi" fa parte di un "gruppo di prodotti", il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di "gruppo di prodotti" come segue: a) tutte le variazioni a credito del "gruppo di classi" vengono ridotte nella misura determinata dalla Cassa, per lo specifico gruppo di prodotti; b) le variazioni massime a debito calcolate per il "gruppo di prodotti" e quelle massime a credito ridotte come indicato al punto sub a), sono sommate algebricamente per ottenere le variazioni massime nette a debito e/o a credito; c) il margine iniziale ordinario per il "gruppo di prodotti" e' uguale alla variazione netta a debito piu' elevata tra quelle calcolate in base al punto sub b), qualora detta variazione sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto d); in caso contrario il margine iniziale ordinario per il "gruppo di prodotti" e' uguale al predetto margine minimo; d) il margine iniziale minimo per il "gruppo di prodotti" e' uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i "gruppi di classe" che compongono il "gruppo di prodotti". I margini iniziali complessivi per il "gruppo di prodotti" e' pari alla somma dei: margini straddle per i rispettivi "gruppi di classi"; margini su consegna per i rispettivi "gruppi di classi"; margini ordinari calcolati come indicato nel presente comma. La Cassa con apposite circolari, comunica i parametri utilizzati per il calcolo dei margini deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 11 delle 'Disposizioni'". L'art.10, attuale art. 11, e' modificato come segue: "Art. 11. Calcolo dei margini di variazione giornalieri 1. Il margine di variazione per ciascuna serie e' pari a: a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente; b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente; c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa; d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione. Ai fini del calcolo di cui alle lettere a), b), c) e d), la posizione netta ha segno negativo se la posizione e' in vendita e segno positivo se e' in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa. 2. Il prezzo di chiusura relativo ai contratti uniformi a termine futures e options e' stabilito dalla Cassa alla chiusura di ogni giornata di contrattazioni. Esso e' pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazione. In mancanza, il prezzo di chiusura e' pari all'ultimo prezzo concluso, purche' compreso tra l'ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera. Per le options che sono state precedentemente scambiate e per le quali non esistono ne' quotazioni ne' contrattazioni, il prezzo di chiusura e' fissato dalla Cassa sulla base della volatilita' implicita del prezzo di chiusura dell'opzione "at the money". Se la Cassa ritiene che il prezzo come sopra determinato non e' rappresentativo delle condizioni di mercato al momento della conclusione delle contrattazioni, essa puo' determinare un diverso prezzo di chiusura. I prezzi di chiusura come sopra determinati sono comunicati dalla Cassa agli aderenti dopo la conclusione delle contrattazioni, tramite il sistema usato per le contrattazioni stesse. Al fine del calcolo di cui al presente articolo, per i contratti a termine futures nell'ultimo giorno di contrattazioni, il prezzo di chiusura e' pari al prezzo di regolamento alla consegna calcolato dal Comitato di gestione". All'art. 11, attuale art. 12, dopo le parole "stabiliti dalla Cassa" sono inserite le seguenti: "e comunicati con apposita circolare". All'art. 12, attuale art. 13, primo comma, dopo le parole "a partire dal giorno" sono soppresse le seguenti: "successivo a quello"; le parole "puo' determinare il giorno antecedente alla scadenza dei titoli" sono sostituite da: "stabilire il termine"; dopo le parole "dell'aderente" e' soppresso "alla" e sono inserite le seguenti: "al corrispondente conto accentrato della"; secondo comma, dopo le parole "dove vengono registrati" e' soppressa la parola: "anche"; quarto comma viene soppresso l'ultimo periodo; quinto comma, dopo le parole "vengono accreditate" sono inserite le seguenti: "dalla procedura" e l'espressione "dell'ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "della banca incaricata". All'art. 13, attuale art. 14, secondo comma, dopo le parole "generale ed individuale" sono soppresse le seguenti: "per ciascun conto di cui all'art. 11, comma 1, delle "Disposizioni"; terzo comma, le parole "dagli articoli 14 e 15" sono sostituite da: "dai successivi articoli 15 e 16"; quarto comma le parole "art. 14" sono sostituite da: "art. 15". All'art. 14, attuale art. 15, dopo le parole "le disponibilita'" sono aggiunte le seguenti: "in contante" e le parole "art. 13" sono sostituite da: "art. 14". All'art. 15, attuale art. 16, primo comma, dopo le parole "deve versare o ricevere" sono soppresse le seguenti: "(contante da versare)"; secondo comma, dopo le parole "e, periodicamente, le commissioni" sono inserite le seguenti: "secondo quanto stabilito dalla Cassa con proprie circolari, i premi relativi alle opzioni, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 14, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo"; le parole "articoli 12, 13 e 14" sono sostituite da: "articoli 13, 14 e 15"; le parole "art. 13" sono sostituite da: "art. 14"; dopo "ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione" sono soppresse: "e/o" e dopo "alle commissioni" sono aggiunte: "alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo". Al terzo comma, dopo le parole "della Cassa stessa" sono soppresse le seguenti: "secondo le modalita' stabilite dalla Cassa" e l'espressione "dell'ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "della banca incaricata". Al quarto comma, dopo le parole "nell'ordine alle commissioni" sono inserite le seguenti: "alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla Cassa nonche'" e dopo le parole "margini di variazione" sono aggiunte: "e ai premi sulle opzioni". L'art. 16, attuale art. 17, e' cosi' sostituito: "Art. 17. Margini aggiuntivi infragiornalieri 1. Ai sensi dell'art. 14 delle "Disposizioni", la Cassa ha la facolta' di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri agli aderenti generali ed individuali da essa determinati in relazione alla entita' delle perdite calcolate in base alle posizioni contrattuali valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato momento fissato dalla Cassa. 2. L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuti e' pari ai margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto stabilito agli articoli 10 e 11, in base alle posizioni contrattuali in essere valorizzate ai prezzi registrati sul mercato nel momento di volta in volta stabilito dalla Cassa. 3. I margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti in contante entro il termine di volta in volta stabilito dalla Cassa. Tuttavia, per i soggetti che hanno depositato presso la Cassa titoli a garanzia, ai sensi dell'art. 13, i margini aggiuntivi infragiornalieri possono essere dalla Cassa imputati, sul valore dei titoli eccedenti i margini iniziali dovuti, applicando lo scarto di garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 1. All'art. 17, attuale art. 18, dopo le parole "giornata precedente" sono inserite le seguenti "i contratti uniformi a termine options esercitati ovvero assegnati" e le parole: "art. 15" sono sostituite da: "art. 16". L'art. 18 e' l'attuale art. 19. L'art. 19, attuale art. 20, e' modificato come segue: "Art. 20. Trasferimento delle posizioni 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, delle "Disposizioni", e' consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate nel conto di un aderente presso la Cassa in quello di un altro aderente. Questo trasferimento e' consentito solo tra i conti "terzi" e/o i conti "terzi - aderente indiretto" di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni", ovvero da un conto terzi di un aderente ad un conto proprio di un altro aderente e non viceversa. Non sono invece consentiti trasferimenti dai e nei conti "proprio" o "proprio - aderente indiretto" di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni". 2. Al fine di effettuare il trasferimento di cui al comma 1, l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere trasferita devono fare una comunicazione scritta alla Cassa che precisi rispettivamente il conto dal quale e nel quale le posizioni vengono trasferite. Per le richieste pervenute alla Cassa entro le ore 11.00 il trasferimento e' effettuato dalla Cassa stessa nel medesimo giorno e viene evidenziato alle due parti interessate nelle segnalazioni fatte dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 18. L'operazione si ritiene confermata in mancanza di contestazioni che devono pervenire alla Cassa entro le ore 13.00 del giorno successivo all'effettuazione del trasferimento. 3. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle "Disposizioni" e dell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, con un nuovo aderente generale, sara' l'aderente indiretto stesso a richiedere alla Cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle "Disposizioni" al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla Cassa. Si applica quanto previsto nel comma 2 riguardo alla conferma dell'operazione. All'art. 20, attuale art. 21, secondo comma le parole "art. 9" sono sostituite da: "art. 10"; terzo comma, le parole "In sede di prima applicazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, delle Disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 25 novembre 1994". All'art. 21, attuale art. 22, secondo comma, le parole "art. 13" sono sostituite da: "art. 14" e "art. 12" sono sostituite da: "art. 13"; quarto comma le parole "di cui al comma 3" sono sostituite da: "di cui al comma 2". All'art. 22, attuale art. 23, dopo le parole "operazioni alla Cassa" sono soppresse le seguenti: "che chiude questo conto, trasferendo tali posizioni sul o sui conti dell'aderente indiretto"; terzo comma, le parole "art. 19" sono sostituite da: "art. 20". Dopo l'art. 22, attuale art. 23, sono aggiunti due nuovi articoli e la numerazione cambia ulteriormente: "Art. 24. Esercizio anticipato 1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto uniforme a termine - options deve notificarlo alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato. 2. I contratti uniformi a termine - options possono essere esercitati soltanto per una unita' di contrattazione, cosi' come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli. 3. La notifica di esercizio e' considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si e' aperta la posizione venga annullata, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle "Disposizioni", nello stesso giorno in cui e' stata inviata la notifica. 4. La notifica di esercizio correttamente inviata alla Cassa e' accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attivita' sottostante il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla Cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della stessa serie di contratti uniformi a termine - options a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9. 5. Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della Cassa della notifica di esercizio." "Art. 25. Esercizio alla scadenza 1. Alla data di scadenza dei contratti uniformi a termine - options, immediatamente dopo la chiusura del mercato, la Cassa invia agli aderenti generali ed individuali una "segnalazione di esercizio" indicante separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle "Disposizioni", tutti i contratti uniformi a termine - options in scadenza e il prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante, evidenziando le posizioni che, salvo quanto previsto al comma successivo, saranno automaticamente esercitate. 2. Ricevuta la "segnalazione di esercizio" l'aderente puo' fornire alla Cassa stessa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio - "esercizio per eccezione" - diverse da quanto risulta dalla stessa "segnalazione di esercizio", per il tramite del sistema telematico di negoziazione entro il termine, successivo alla chiusura del mercato, stabilito dalla Cassa. 3. In assenza di istruzioni da parte dell'aderente la Cassa procedera' all'esercizio automatico delle opzioni, cosi' come indi- cate nella "segnalazione di esercizio", che abbiano un prezzo di esercizio inferiore - nel caso di un call - o superiore - nel caso di un put - al "prezzo di soglia". 4. Il "prezzo di soglia" e' pari al prezzo di chiusura dell'attivita' sottostante diminuito, per le opzioni call, ed aumentato, per le opzioni put, di un centesimo per le posizioni in conto proprio e di due centesimi per le posizioni in conto terzi. 5. Nel caso di esercizio automatico ovvero di "esercizio per eccezioni", le assegnazioni dell'attivita' sottostante avvengono il giorno stesso dell'esercizio. 6. Nei casi di cui al comma 2, la Cassa assegna secondo criteri casuali una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti uniformi a termine options". All'art. 23, attuale art. 26, primo comma, dopo "posizioni contrattuali" e' inserita la parola: "futures"; secondo comma, la parola "contrattazione" e' sostituita dalle seguenti: "negoziazione dei contratti uniformi a termine futures" e dopo "paniere di cui al contratto uniforme a termine" e' inserita la parola: "futures"; terzo comma, l'espressione "all'ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "alla banca incaricata" e dopo le parole "titoli che l'aderente" sono soppresse le seguenti: "deve consegnare e il controvalore che l'aderente"; quarto comma l'espressione "all'ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "alla banca incaricata" Al Capo III, cosi' modificato nella intestazione: "FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI, MENSILE E A CONTANTE GARANTITA", e' soppressa la Sezione I. Alla intestazione dell'art. 24, attuale art. 27, le parole "al Fondo" sono sostituite da: "ai Fondi di garanzia delle liquidazioni, mensile e contante garantita". L'art. 24, attuale art. 27, primo comma, dopo le parole "alla liquidazione mensile" sono aggiunte le seguenti: "e/o a contante garantita"; le parole "del Fondo" sono sostituite da: "dei Fondi" e le parole "art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 17 e 25"; secondo comma, le parole "all'art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 17, commi 2 e 3, art. 25, comma 1"; terzo comma, le parole "all'art.17" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1" e le parole "che assolvono l'obbligo dello stesso art. 17" sono sostituite da: "che assolvono agli obblighi degli stessi articoli 17 e 25" e dopo "corrispondere alla Cassa e' aggiunto "anche". Il quinto comma e' stato soppresso. All'art. 25, attuale art. 28, primo comma, le parole "di cui all'art. 17, comma 2," sono sostituite da: "di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25 comma 1,"; l'espressione "un ente creditizio incaricato" e' sostituita da: "una banca incaricata", e le seguenti "delibera Consob n. 6352 del 16 luglio 1992" sono sostituite da: "delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993". All'art. 26, attuale art. 29, primo comma, le parole "ai sensi dell'art. 17" sono sostituite da: "ai sensi degli articoli 17 e 25". All'art. 27, attuale art. 30, primo comma, le seguenti "delibera Consob n. 6352 del 16 luglio 1992" sono sostituite da: "delibera Consob n. 7523 del 17 novembre 1993". -------------------------------------------------------- SCHEMI DI ADESIONE ALLA CASSA Modulo Aderente Generale ed Individuale CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. ATTO DI ADESIONE La/Il .................................................. con sede in .............................. via ............................... iscritta/o al Tribunale di..................... n. ................, partita IVA ......................., in persona di .................. nella qualita' di ................................................... chiede di aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. in qualita' di aderente ...................................................... (1) al fine di operare sul mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto Ministeriale", alle seguenti condizioni: 1) L'aderente dichiara di ben conoscere, il "Decreto Ministeriale", le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993), di seguito definite "Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1992; n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento"; 2) L'aderente dichiara di accettare tutte le norme di cui all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi comprese le loro successive modificazioni, impegnandosi a rispettarle senza eccezione alcuna; _______________ (1) Indicare se generale oppure individuale 3) L'aderente dichiara inoltre: a) di essere titolare di un conto accentrato in titoli presso la Banca d'Italia; ovvero a) di avere stipulato accordo, allegato al presente atto, con un soggetto titolare di conto accentrato in titoli, presso la Banca d'Italia, per gli adempimenti derivanti dall'adesione alla Cassa (2); b) di essere titolare di un conto accentrato in lire presso la Banca d'Italia; ovvero b) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento (2); c) di aderire alla stanza di compensazione dei valori mobiliari di ........................................... ovvero c) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento (2); d) di essere stato ammesso al mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al "Decreto Ministeriale" come risulta dalla documentazione allegata; e) di possedere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di L. ........................, come risulta dall'allegata attestazione, vistata da una Societa' di revisione; 4) L'aderente conviene che potra' recedere dall'adesione alla Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle norme di cui all'art. 1, nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento. 5) L'aderente dichiara che tutti i dati indicati al n. 3 corrispondono a verita' e si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 4 delle Disposizioni e 7 del Regolamento. 6) L'aderente si impegna ad effettuare il regolare versamento presso la Cassa dei margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi di cui agli articoli 12, 13 e 14 delle Disposizioni, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal Regolamento. 7) L'aderente si impegna a fare fronte, con la tempestivita' richiesta, agli obblighi che discendono dalla procedura da porre in essere in caso di inadempimento, di cui all'art. 15 delle Disposizioni, gestite dalla Cassa secondo le modalita' e i tempi fissate dal Regolamento. 8) L'aderente da' atto e conviene con la Cassa che, nel rispetto di quanto previsto dal "Decreto Ministeriale" e secondo gli schemi negoziali approvati dal Ministero del tesoro, la Cassa assumera' nei suoi confronti la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale ha contrattato nel mercato, restando l'aderente, per le obbligazioni che ha assunto verso quest'ultimo, vincolato nei confronti della Cassa. 9) L'aderente, nella sua qualita' di aderente generale, da' atto e conviene con la Cassa che quanto previsto al n. 8 varra' anche per le posizioni contrattuali assunte nel mercato dagli aderenti indiretti che ad esso fanno capo. 10) L'aderente si impegna a non far valere nei confronti della Cassa le eventuali cause di invalidita' e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni. 11) L'aderente prende atto che non opera la compensazione nelle ipotesi descritte dall'art. 11, comma 4 delle Disposizioni e negli articoli del Regolamento. 12) Nei casi di trasferimento delle posizioni di cui all'art. 20 del Regolamento le eventuali contestazioni dell'aderente di cui al secondo comma dell'articolo citato devono essere effettuate per iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate. 13) L'aderente dichiara di essere a conoscenza ed approvare che la Cassa si avvale della collaborazione della Sia S.p.a., Societa' Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia. ___________________ (2) Barrare la lettere che interessa 14) L'aderente conviene che la Cassa non e' responsabile, fatti salvi i casi di cui all'art. 1229 c.c., per danni diretti ed indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili e quindi la Cassa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operativita' errata o assente. 15) L'aderente elegge domicilio in ............................... ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima. 16) L'aderente riconosce che ai rapporti con la Cassa, che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica la legge italiana anche per quanto riguarda le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione. ........................., li' ................................... Firma ................................. L'aderente sottoscritto approva specificatemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le clausole di cui agli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 16. ........................., li' ................................... Firma ................................. Allegati Ai sensi dell'art. 3 si allegano: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Modulo Aderente Indiretto CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. ATTO DI ADESIONE La/Il .................................................. con sede in .............................. via ............................... iscritta/o al Tribunale di..................... n. ................, partita IVA ......................., in persona di .................. nella qualita' di ................................................... chiede di aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. in qualita' di aderente indiretto al fine di operare sul mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n.1 ed al decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto Ministeriale", alle seguenti condizioni: 1) L'aderente dichiara di ben conoscere il "Decreto Ministeriale", le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993) di seguito definite "Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento". 2) L'aderente dichiara di accettare tutte le norme di cui all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi comprese le loro successive modificazioni, impegnandosi a rispettarle senza eccezione alcuna. 3) L'aderente dichiara inoltre: a) di aver stipulato l'accordo con l'aderente generale ai sensi dell'art. 9, comma 1 delle Disposizioni che si allega in originale, firmato da entrambe le parti; b) di essere stato ammesso al mercato telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed al decreto ministeriale, come risulta dalla documentazione allegata. 4) L'aderente conviene che potra' recedere dall'adesione alla Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle norme di cui all'art. 1, nelle forme e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento. 5) L'aderente dichiara che tutti i dati indicati al n. 3 corrispondono a verita' e si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 4 delle Disposizioni e all'art. 7 del Regolamento. 6) L'aderente dichiara di essere a conoscenza degli effetti che discendono dalla mancata osservanza di quanto previsto dall' art. 15 delle Disposizioni, in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa. 7) L'aderente non puo' far valere nei confronti sia dell'aderente generale sia della Cassa le eventuali cause di invalidita' e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni. 8) Nei casi di trasferimento delle posizioni di cui all'art. 20 del Regolamento le eventuali contestazioni da parte dell'aderente di cui al secondo comma dell'articolo citato devono essere effettuate per iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate. 9) L'aderente dichiara che la Cassa di compensazione e garanzia e' estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali intrattenuti con l'aderente generale di cui al n. 3 e conseguentemente non potra' far valere nei confronti della Cassa qualsiasi pretesa derivante dalla propria negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al decreto ministeriale. 10) L'aderente elegge domicilio in ............................... ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata a.r. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sara' pervenuta alla Cassa medesima. 11) L'aderente riconosce che ai rapporti con la Cassa, che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica la legge italiana anche per quanto riguarda le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione. ........................., li' ................................... Firma ................................. L'aderente sottoscritto approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le clausole di cui agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11. ........................., li' ................................... Firma ................................. Allegati Ai sensi dell'art. 3 si allegano: .................................................................... .................................................................... .................................................................... N.B.: Il presente testo contiene i soli elementi essenziali dell'accordo aderente generale/aderente indiretto, a cui le parti possono aggiungere ulteriori clausole CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A. ACCORDO FRA ADERENTE GENERALE ED INDIRETTO FRA ................................................... , in qualita' di aderente generale alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. sul mercato dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di stato, in forza del rapporto di adesione di cui alla comunicazione in data ................................... di accettazione, della domanda di adesione inoltrata, da parte della Cassa (art. 4, comma 4, del Regolamento). In seguito denominato Aderente Generale. ................................................... , in qualita' di richiedente l'adesione (ovvero di aderente indiretto) alla Cassa sul mercato ........................... in seguito denominato Aderente Indiretto. premesso - che entrambi gli Aderenti dichiarano di ben conoscere il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito "Decreto Ministeriale", le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993), di seguito definite "Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia (Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento". - che entrambi gli Aderenti dichiarano di voler regolare i propri rapporti in conformita' alle norme sopra citate, che sono da intendersi qui integralmente trascritte ed accettate, anche nelle successive modificazioni ed integrazioni, nelle parti relative ai reciproci diritti ed obblighi. CONVENGONO QUANTO SEGUE 1) l'Aderente Indiretto si impegna a non avvalersi sul presente mercato di altro Aderente Generale. 2) Gli Aderenti prendono atto che non possono far reciprocamente valere la compensazione legale nelle ipotesi descritte all'art. 11, comma 5 delle Disposizioni e negli articoli del Regolamento; 3) L'aderente indiretto conviene che non puo' far valere le eventuali cause di invalidita' e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai sensi ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni. 4) Tra le parti si conviene che l'aderente generale assumera' automaticamente, nel rispetto degli schemi negoziali approvati dal decreto ministeriale, nei confronti dell'aderente indiretto la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale l'aderente indiretto ha contrattato nel mercato, restando quest'ultimo vincolato nei confronti dell'aderente generale per le obbligazioni che ha assunto verso detta controparte; 5) Le parti dichiarano che nessuna clausola del presente accordo e' stata redatta ne' intesa quale deroga alle responsabilita' che incombono alle parti stesse, ed in particolare in capo all'aderente generale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale, nelle Disposizioni, nel Regolamento che in ogni caso prevalgono sul presente accordo; .................................................................... .................................................................... .................................................................... ..........................., li' ................................... Firma ............................. Firma .............................