IL DIRETTORE GENERALI DEGLI OSPEDALI Visti i propri decreti del 7 novembre 1989 e 11 giugno 1990 che autorizzavano il complesso clinico ospedaliero dell'unita' locale socio-sanitaria n. 21 di Padova rispettivamente alle attivita' di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unita' locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 8 agosto 1991 intesa a trasferire le operazioni di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico dalle sale operatorie, autorizzate nei sopracitati decreti ministeriali, al nuovo complesso operatorio del centro di cardiochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero; Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 12 luglio 1993; Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data 25 novembre 1993; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Le operazioni di trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso il complesso clinico ospedaliero dell'unita' locale socio-sanitaria n. 21 di Padova gia' autorizzata con i decreti ministeriali del 7 novembre 1989 e dell'11 giugno 1990 debbono essere eseguite presso il nuovo complesso operatorio del centro di cardiochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero.