IL DIRETTORE GENERALI DEGLI OSPEDALI
  Visti  i  propri  decreti  del 7 novembre 1989 e 11 giugno 1990 che
autorizzavano il complesso  clinico  ospedaliero  dell'unita'  locale
socio-sanitaria  n.  21  di  Padova rispettivamente alle attivita' di
trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza   presentata   dall'amministratore   straordinario
dell'unita'  locale  socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 8 agosto
1991 intesa a trasferire le operazioni di trapianto di pancreas e  di
fegato  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  dalle  sale  operatorie,
autorizzate nei sopracitati decreti ministeriali, al nuovo  complesso
operatorio  del  centro di cardiochirurgia sito nel medesimo presidio
ospedaliero;
  Vista  la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici   effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 12 luglio 1993;
  Sentito  il  parere  favorevole espresso dal Consiglio superiore di
sanita' in data 25 novembre 1993;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  operazioni  di  trapianto di pancreas e di fegato da cadavere a
scopo terapeutico presso il complesso clinico ospedaliero dell'unita'
locale socio-sanitaria n. 21 di Padova gia' autorizzata con i decreti
ministeriali del 7 novembre 1989 e dell'11 giugno 1990 debbono essere
eseguite  presso  il  nuovo  complesso  operatorio  del   centro   di
cardiochirurgia sito nel medesimo presidio ospedaliero.