IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                           ALLA PRESIDENZA
                 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELEGATO
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 202,
che autorizza gli enti locali a contrarre anche con altri istituti di
credito i mutui previsti da leggi speciali con ammortamento a  totale
carico  dello  Stato,  per i quali la Cassa depositi e prestiti viene
designata come unico ente finanziatore;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio  1987,  n.  2,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge  2  febbraio  1988,  n.  22,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, che
prevede la concessione di mutui, con onere di ammortamento  a  totale
carico  del  bilancio  statale,  da  parte  della  Cassa  depositi  e
prestiti, destinati alla  realizzazione  di  opere  di  impiantistica
sportiva;
  Visto l'art. 27, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14,
commi 3 e 4, del citato decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  151,  ai
finanziamenti  previsti  dalla  legge  7  agosto  1989,  n.  289, che
stabilisce la concessione di ulteriori mutui  da  parte  della  Cassa
depositi  e  prestiti  assistiti da una contribuzione statale pari ad
una rata di ammortamento costante annua posticipata  calcolata  nella
misura  massima  consentita dalla legislazione vigente e, cioe', pari
ad una rata calcolata al saggio del 7 per cento in ragione d'anno;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante disposizioni
per il riordino delle funzioni in materia di  turismo,  spettacolo  e
sport,  con  il  quale,  tra  l'altro,  sono  state  attribuite  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni residue in  materia
di turismo e spettacolo;
  Tenuto  conto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ha
delegato per la materia in questione il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  ai  mutui
previsti dalla seguente normativa:
   a)  art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 gennaio 1987,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987,  n.  65,
nel  testo  introdotto  dall'art.  1,  comma  4,  del decreto-legge 2
febbraio 1988, n. 22, convertito con  modificazioni  dalla  legge  21
marzo  1988,  n.  92 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi
destinati ad attivita' agonistiche il cui ammortamento  era  previsto
con oneri a totale carico dello Stato);
   b)  art. 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 2 del
1987 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 4, del predetto decreto-
legge n. 22 del 1988 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
marzo  1988,  n.  92 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi
destinati  ad  attivita'  sportivo-ricreative il cui ammortamento era
previsto con oneri a totale carico dello Stato);
   c) art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1989, n. 289  (mutui  per
il   finanziamento   di  impianti  sportivi  destinati  ad  attivita'
agonistiche o sportivo-ricreative il cui  ammortamento  e'  assistito
dalla contribuzione prevista dall'art. 1, comma 3, della citata legge
n. 289/1989).