IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELEGATO Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che autorizza gli enti locali a contrarre anche con altri istituti di credito i mutui previsti da leggi speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, che prevede la concessione di mutui, con onere di ammortamento a totale carico del bilancio statale, da parte della Cassa depositi e prestiti, destinati alla realizzazione di opere di impiantistica sportiva; Visto l'art. 27, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, che stabilisce la concessione di ulteriori mutui da parte della Cassa depositi e prestiti assistiti da una contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente e, cioe', pari ad una rata calcolata al saggio del 7 per cento in ragione d'anno; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, con il quale, tra l'altro, sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni residue in materia di turismo e spettacolo; Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato per la materia in questione il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai mutui previsti dalla seguente normativa: a) art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi destinati ad attivita' agonistiche il cui ammortamento era previsto con oneri a totale carico dello Stato); b) art. 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 2 del 1987 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 4, del predetto decreto- legge n. 22 del 1988 convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi destinati ad attivita' sportivo-ricreative il cui ammortamento era previsto con oneri a totale carico dello Stato); c) art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1989, n. 289 (mutui per il finanziamento di impianti sportivi destinati ad attivita' agonistiche o sportivo-ricreative il cui ammortamento e' assistito dalla contribuzione prevista dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 289/1989).