IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una
alimentazione particolare;
  Visto  in  particolare  l'art.  16,  che,  al  comma  1,  prescrive
l'obbligo  da  parte  delle  imprese  titolari  di  provvedimenti  di
autorizzazione di alimenti  per  la  prima  infanzia  o  di  prodotti
dietetici  di  trasmettere  al  Ministero  della sanita' l'elenco dei
prodotti per i quali chiedono il mantenimento dell'autorizzazione  in
quanto  appartenenti  ad  uno dei gruppi indicati nell'allegato 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Viste le domande trasmesse dalle imprese titolari dei provvedimenti
di autorizzazione degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti
dietetici;
  Visti i pareri della commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, emessi  in
data:
   7  marzo  1984, come modificato da ultimo in data 11 gennaio 1994,
in  materia  di  prodotti  dietetici  sostitutivi  di  un   pasto   o
dell'intera razione alimentare giornaliera;
   18 dicembre 1985 in materia di alimenti senza glutine;
   14  settembre  1992,  come modificato da ultimo in data 11 gennaio
1994, in materia di alimenti adattati ad un intenso sforzo  muscolare
soprattutto per gli sportivi;
   3 novembre 1993, come integrato da ultimo in data 11 gennaio 1994,
in materia di alimenti destinati ai fini medici speciali;
   3  novembre  1993  in  materia  di alimenti destinati ad individui
affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  confermata  l'autorizzazione  per   i   prodotti   elencati
nell'allegato   al   presente  decreto,  fatta  salva  la  successiva
attivita' di revisione ai fini dell'adeguamento dei  prodotti  stessi
alle piu' recenti acquisizioni di carattere nutrizionale.