IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare; Visto in particolare l'art. 16, che, al comma 1, prescrive l'obbligo da parte delle imprese titolari di provvedimenti di autorizzazione di alimenti per la prima infanzia o di prodotti dietetici di trasmettere al Ministero della sanita' l'elenco dei prodotti per i quali chiedono il mantenimento dell'autorizzazione in quanto appartenenti ad uno dei gruppi indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Viste le domande trasmesse dalle imprese titolari dei provvedimenti di autorizzazione degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; Visti i pareri della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, emessi in data: 7 marzo 1984, come modificato da ultimo in data 11 gennaio 1994, in materia di prodotti dietetici sostitutivi di un pasto o dell'intera razione alimentare giornaliera; 18 dicembre 1985 in materia di alimenti senza glutine; 14 settembre 1992, come modificato da ultimo in data 11 gennaio 1994, in materia di alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi; 3 novembre 1993, come integrato da ultimo in data 11 gennaio 1994, in materia di alimenti destinati ai fini medici speciali; 3 novembre 1993 in materia di alimenti destinati ad individui affetti da turbe del metabolismo glucidico (diabete); Decreta: Art. 1. 1. E' confermata l'autorizzazione per i prodotti elencati nell'allegato al presente decreto, fatta salva la successiva attivita' di revisione ai fini dell'adeguamento dei prodotti stessi alle piu' recenti acquisizioni di carattere nutrizionale.