IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana;
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine "Al  merito  della
Repubblica  italiana"  che potranno essere complessivamente conferite
nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1994  e'  determinato
in 13.730 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
   cavaliere di gran croce  . . . . . . . . . . . . . . . .   n.   40
   grande ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   270
   commendatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   " 1.420
   ufficiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   " 2.500
   cavaliere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   " 9.500
  La  ripartizione  tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari Ministeri, del numero di  onorificenze  stabilito  dal  presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  a  norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.