IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/96; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488"; Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno"; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994); Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, del citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, con il quale viene disposto che il Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/93 viene ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Visto l'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 22, con il quale vengono disposte ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa concernente l'operativita' del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/93; Considerato che per l'anno 1994 si rendono disponibili le seguenti risorse finanziarie: lire 7.385 miliardi, che si riducono a lire 7.135 miliardi per effetto delle riduzioni di lire 100 miliardi disposta dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 506/93 e di lire 150 miliardi disposta dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 22/1994 quale dotazione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993; lire 3.000 miliardi quale importo stimato dei mutui attivabili a valere sulla autorizzazione per complessive lire 10.000 miliardi di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992; Tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'immediato avvio di operativita' delle amministrazioni subentranti nelle competenze gia' attribuite ai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Sentite le amministrazioni interessate; Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Udito, altresi', l'intervento del Sottosegretario di Stato al Tesoro, con il quale viene acquisito il prescritto concerto sulla proposta sopra indicata; Delibera: 1. A valere sulle complessive somme indicate in premessa e' disposta una prima assegnazione, a titolo di anticipazione per l'anno 1994, in favore delle amministrazioni indicate nell'allegata tabella per gli importi ivi previsti. 2. Il riparto delle predette somme tiene conto dei seguenti criteri: a) prosecuzione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, del perseguimento degli obiettivi della politica strutturale comune; b) definizione delle obbligazioni e degli impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario non liquidati dal commissario liquidatore dell'Agensud; c) definizione degli impegni pluriennali assunti in base a contratti di programma, accordi e intese di programma stipulati in attuazione della legislazione sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 3. Le residue disponibilita' per l'anno 1994 formeranno oggetto di successiva delibera di riparto, sulla base dei medesimi criteri di cui al punto 2. A tal fine le amministrazioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica e al Ministero del tesoro, entro il 15 giugno, l'ammontare dei pagamenti effettuati da parte dei centri finali di spesa e la stima degli ulteriori pagamenti da effettuare entro la fine dell'anno 1994. 4. Le disponibilita' relative agli anni 1995 e seguenti formeranno oggetto di successiva delibera di riparto che verra' adottata entro il 15 marzo 1994. 5. L'assegnazione ai Ministeri competenti delle somme di cui ai punti 19-bis, 34-bis e 41-bis dell'allegata tabella resta subordinata alla previa acquisizione al bilancio dello Stato di risorse corrispondenti derivanti dal netto ricavo dei mutui stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992. Roma, 19 gennaio 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 25