IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64,  recante  "Disciplina  organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  concernente
modifiche alla predetta legge n. 64/96;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante
"Trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3  della  legge  19
dicembre 1992, n. 488";
  Visto   il   decreto-legge   7   dicembre  1993,  n.  506,  recante
"Disposizioni   urgenti   per   accelerare   la   concessione   delle
agevolazioni  alle  attivita'  e  per  il  personale  della soppressa
Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno";
  Vista la legge 24  dicembre  1993,  n.  539,  di  approvazione  del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  1994  e bilancio
pluriennale per il triennio 1994-1996;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994);
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, del citato decreto-legge
7 dicembre 1993, n. 506, con il quale viene disposto che il Fondo  di
cui  all'art.  19,  comma  5, del citato decreto legislativo n. 96/93
viene ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta
del Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, tenendo conto degli impegni
assunti in relazione alle  competenze  trasferite  a  ciascuna  delle
amministrazioni  interessate,  nonche' delle esigenze segnalate dalle
amministrazioni stesse;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1994,  n.  22,  con  il
quale  vengono  disposte  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni alla
normativa concernente l'operativita' del Fondo di  cui  all'art.  19,
comma 5, del decreto legislativo n. 96/93;
  Considerato  che per l'anno 1994 si rendono disponibili le seguenti
risorse finanziarie:
   lire 7.385 miliardi, che si riducono a  lire  7.135  miliardi  per
effetto  delle  riduzioni di lire 100 miliardi disposta dall'art. 13,
comma 3, del decreto-legge n. 506/93 e di lire 150 miliardi  disposta
dall'art.  2,  comma  1, del decreto-legge n. 22/1994 quale dotazione
del fondo di cui all'art. 19, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
96/1993;
   lire  3.000  miliardi quale importo stimato dei mutui attivabili a
valere sulla autorizzazione per complessive lire 10.000  miliardi  di
cui  all'art.  1,  comma  8, del decreto-legge n. 415/1992 convertito
nella legge n. 488/1992;
  Tenuto conto  dell'esigenza  di  assicurare  l'immediato  avvio  di
operativita'  delle amministrazioni subentranti nelle competenze gia'
attribuite ai soppressi organismi dell'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno;
  Sentite le amministrazioni interessate;
  Udita  la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
  Udito, altresi',  l'intervento  del  Sottosegretario  di  Stato  al
Tesoro,  con  il  quale  viene acquisito il prescritto concerto sulla
proposta sopra indicata;
                              Delibera:
  1. A  valere  sulle  complessive  somme  indicate  in  premessa  e'
disposta una prima assegnazione, a titolo di anticipazione per l'anno
1994,  in favore delle amministrazioni indicate nell'allegata tabella
per gli importi ivi previsti.
  2. Il  riparto  delle  predette  somme  tiene  conto  dei  seguenti
criteri:
    a) prosecuzione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, del
perseguimento degli obiettivi della politica strutturale comune;
    b)  definizione  delle  obbligazioni  e degli impegni assunti dai
soppressi  organismi  del  cessato   intervento   straordinario   non
liquidati dal commissario liquidatore dell'Agensud;
    c)  definizione  degli  impegni  pluriennali  assunti  in  base a
contratti di programma, accordi e intese di  programma  stipulati  in
attuazione  della  legislazione  sugli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno.
  3. Le residue disponibilita' per l'anno 1994 formeranno oggetto  di
successiva  delibera  di  riparto, sulla base dei medesimi criteri di
cui al punto 2. A tal fine le amministrazioni comunicano al Ministero
del bilancio e della programmazione  economica  e  al  Ministero  del
tesoro,  entro  il 15 giugno, l'ammontare dei pagamenti effettuati da
parte dei centri finali di spesa e la stima degli ulteriori pagamenti
da effettuare entro la fine dell'anno 1994.
  4. Le disponibilita' relative agli anni 1995 e seguenti  formeranno
oggetto  di  successiva delibera di riparto che verra' adottata entro
il 15 marzo 1994.
  5. L'assegnazione ai Ministeri competenti delle  somme  di  cui  ai
punti 19-bis, 34-bis e 41-bis dell'allegata tabella resta subordinata
alla   previa   acquisizione  al  bilancio  dello  Stato  di  risorse
corrispondenti derivanti dal netto  ricavo  dei  mutui  stipulati  ai
sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992, convertito
dalla legge n. 488/1992.
   Roma, 19 gennaio 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 25