IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti  del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della
politica  economica  nazionale  con le politiche comunitarie, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  19  febbraio  1992, n. 142, ed in particolare gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  30  dicembre  1992, recante
direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali  e
comunitari;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
92/C  142/04 del 4 giugno 1992, che stabilisce gli orientamenti per i
programmi operativi che gli Stati membri sono invitati  ad  elaborare
nel  quadro  dell'iniziativa  comunitaria  Retex  a favore delle zone
fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento, nelle
regioni definite dagli obiettivi 1, 2 e 5 b, di  cui  al  regolamento
CEE n. 2052/1980;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(93)2155 in data 27  luglio  1993,  con  la  quale  la  medesima  ha
concesso  un  contributo  del  Fondo  europeo  di  sviluppo regionale
(F.E.S.R.)  per  il   finanziamento   di   un   programma   operativo
all'iniziativa  comunitaria  Retex nelle regioni italiane interessate
all'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'   europee
C(93)2167  in  data  27  luglio  1993,  con  la  quale la medesima ha
concesso un  contributo  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale
(F.E.S.R.)  per  il  finanziamento di un programma operativo relativo
all'iniziativa comunitaria Retex nelle regioni  italiane  interessate
agli obiettivi 2 e 5 b di cui al regolamento CEE n. 2052/88;
  Considerato   che   la   Commissione  delle  Comunita'  europee  ha
individuato quali beneficiari dell'iniziativa comunitaria  Retex  per
l'obiettivo 1 le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia  e  per  gli  obiettivi  2 e 5 b le regioni Piemonte, Veneto,
Toscana, Marche, Umbria e Lazio;
  Considerato che, alla data di approvazione della presente delibera,
i   soggetti   sopra   indicati   hanno   trasmesso   al    Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  i  progetti  di
propria competenza;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato assume il coordinamento dell'iniziativa  comunitaria
Retex;
  Considerato  che,  a fronte delle predette risorse complessivamente
rese disponibili dalla Comunita' europea per l'inziativa  comunitaria
Retex,   ammontanti   a   7,895   milioni   di  ECU  per  le  regioni
dell'obiettivo 1 e a 4,156  milioni  di  ECU  per  le  regioni  degli
obiettivi  2  e  5  b, occorre provvedere ad assicurare le necessarie
risorse nazionali pubbliche;
  Considerato che il CIPE definisce  il  programma  degli  interventi
finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le
quote per amministrazioni competenti;
  Viste  le  note  n.  154913  del 22 ottobre 1993 e n. 154934 del 29
novembre  1993  del  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  nelle  quali  si richiede l'attivazione del CIPE in
ordine al cofinanziamento delle quote nazionali per gli interventi di
cui al citato programma comunitario Retex;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita   la   relazione  del  Sottosegretario  al  bilancio  e  alla
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  dell'iniziativa  comunitaria  Retex,
richiamata  in  premessa,  sono  finalizzate  al  sostegno delle zone
ricadenti nelle regioni ex obiettivi 1, 2 e 5 b di cui al regolamento
CEE  n.  2052/88,  fortemente  dipendenti  dal  settore   tessile   e
dell'abbigliamento  ed  in  particolare  alla  diversificazione delle
attivita' economiche, onde ridurre tale dipendenza.
  2.  Le  risorse   finanziarie   nazionali   pubbliche,   necessarie
all'attuazione  delle  predette  linee di intervento, sono riportate,
per ciascuna regione  interessata  e  per  le  misure  di  assistenza
tecnica,  valutazione  e  monitoraggio,  nelle  tabelle allegate, che
formano parte integrante della presente delibera.
  3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica  per
le  regioni dell'obiettivo 1, pari a lire 6,242 miliardi per il 1993,
e' assicurato  per  lire  0,866  miliardi  con  disponibilita'  delle
regioni  e degli altri enti territoriali interessati e per lire 5,376
miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  4.  Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per
le regioni degli obiettivi 2 e 5 b, pari a lire 7,553 miliardi per il
1993, e' assicurato per lire 1,493 miliardi con disponibilita'  delle
regioni  e degli altri enti territoriali interessati e per lire 6,060
miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di  cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  5.  La  quota  nazionale  a  carico  del  Fondo di rotazione verra'
erogata secondo le modalita' indicate dall'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di
motivate richieste inoltrate dalle regioni contestualmente  al  Fondo
stesso    ed   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, per  le  azioni  di  competenza  regionale,  e  dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato per le
misure di assistenza, valutazione e monitoraggio.
  6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verra' valutato
sulla  base  delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di
rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione,  anche
su   supporto  informatico,  tramite  il  sistema  informativo  della
Ragioneria generale dello Stato.
  7. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a  proseguire,  negli  anni
successivi  al  1993  e, comunque, fino a quando perdura l'intervento
comunitario, le erogazioni non  effettuate  nel  corso  del  predetto
esercizio  a favore dei medesimi soggetti indicati nell'allegato alla
presente delibera.
  8. Il Fondo di rotazione, fermi restando i controlli  istituzionali
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e
delle regioni interessate, puo'  effettuare  ulteriori  controlli  in
relazione   alle   risorse  da  esso  trasferite,  avvalendosi  delle
strutture  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,   anche   in
collaborazione con le amministrazioni centrali interessate.
   Roma, 21 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 20