IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 92/C 142/04 del 4 giugno 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro dell'iniziativa comunitaria Retex a favore delle zone fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento, nelle regioni definite dagli obiettivi 1, 2 e 5 b, di cui al regolamento CEE n. 2052/1980; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93)2155 in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) per il finanziamento di un programma operativo all'iniziativa comunitaria Retex nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2052/88; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93)2167 in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) per il finanziamento di un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex nelle regioni italiane interessate agli obiettivi 2 e 5 b di cui al regolamento CEE n. 2052/88; Considerato che la Commissione delle Comunita' europee ha individuato quali beneficiari dell'iniziativa comunitaria Retex per l'obiettivo 1 le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e per gli obiettivi 2 e 5 b le regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Lazio; Considerato che, alla data di approvazione della presente delibera, i soggetti sopra indicati hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i progetti di propria competenza; Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume il coordinamento dell'iniziativa comunitaria Retex; Considerato che, a fronte delle predette risorse complessivamente rese disponibili dalla Comunita' europea per l'inziativa comunitaria Retex, ammontanti a 7,895 milioni di ECU per le regioni dell'obiettivo 1 e a 4,156 milioni di ECU per le regioni degli obiettivi 2 e 5 b, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti; Viste le note n. 154913 del 22 ottobre 1993 e n. 154934 del 29 novembre 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle quali si richiede l'attivazione del CIPE in ordine al cofinanziamento delle quote nazionali per gli interventi di cui al citato programma comunitario Retex; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Retex, richiamata in premessa, sono finalizzate al sostegno delle zone ricadenti nelle regioni ex obiettivi 1, 2 e 5 b di cui al regolamento CEE n. 2052/88, fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento ed in particolare alla diversificazione delle attivita' economiche, onde ridurre tale dipendenza. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione interessata e per le misure di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio, nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera. 3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni dell'obiettivo 1, pari a lire 6,242 miliardi per il 1993, e' assicurato per lire 0,866 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 5,376 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 4. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni degli obiettivi 2 e 5 b, pari a lire 7,553 miliardi per il 1993, e' assicurato per lire 1,493 miliardi con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 6,060 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 5. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le azioni di competenza regionale, e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le misure di assistenza, valutazione e monitoraggio. 6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verra' valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 7. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nell'allegato alla presente delibera. 8. Il Fondo di rotazione, fermi restando i controlli istituzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle regioni interessate, puo' effettuare ulteriori controlli in relazione alle risorse da esso trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali interessate. Roma, 21 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 20