Testo del Regolamento delle Cassa di compensazione e garanzia S.p.A.
    del 27 maggio 1992 coordinato con le successive modifiche ed
                          integrazioni (1)
  La  Consob  e  la  Banca  d'Italia,  visto  l'art. 1, comma 4 delle
disposizioni  concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione   ed   il
funzionamento   della   Cassa  di  compensazione  e  garanzia,  hanno
approvato le modifiche  ed  integrazioni  al  regolamento  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 162 dell'11 luglio
1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del 17 marzo 1993.
 
                               Capo I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
                              F o n t i
 
   1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli  1,
comma  4  e 3, comma 1, delle disposizioni concernenti l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia.
   2.  Il  presente  regolamento  costituisce  parte integrante della
disciplina che regola i rapporti fra la Cassa e gli aderenti.
 
                               Art. 2.
                        Circolari applicative
 
   1. La Cassa ha  facolta'  di  emanare  circolari  applicative  per
definire gli aspetti operativi della propria attivita'.
 
                               Capo II
     MERCATO DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE SU TITOLI DI STATO
                               Art. 3.
                             Definizioni
 
   1. Nel presente capo si intendono per:
     a) "Decreto": il decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio
1988,  successivamente  modificato ed integrato da ultimo con decreto
del  Ministro  del  tesoro  del  18  febbraio   1992   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
    b)  "Disposizioni":  le  disposizioni  concernenti l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia,  emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 16
marzo 1992 e modificate ed integrate, da ultimo, in data  5  novembre
1993;
    c)  "aderenti  generali",  "aderenti  individuali"  ed  "aderenti
indiretti": i soggetti indicati nell'art. 4, commi  1,  2,  3,  e  4,
delle "Disposizioni";
    d)  "margine  di variazione": il margine di cui all'art. 13 delle
"Disposizioni";
    e)  "contratto": i contratti uniformi a termine futures e options
su titoli di Stato approvati dal Ministro del tesoro di cui  all'art.
10) del "Decreto";
________________
             (1)  AVVERTENZA. - Il testo coordinato qui pubblicato e'
          stato redatto dalla Cassa di compensazione  e  garanzia  al
          solo fine di facilitarne la lettura.
     f)  "Banca  incaricata":  la  Banca  incaricata dall'aderente di
effettuare, nei confronti della Cassa, i movimenti tramite  conto  di
gestione  e/o  le  operazioni  presso  la stanza di compensazione dei
valori mobiliari;
    g) serie di futures: contratti uniformi a termine futures con  la
medesima  scadenza  aventi  per  oggetto  lo  stesso valore mobiliare
(attivita' sottostante);
    h) serie di options: contratti uniformi a termine options, aventi
come oggetto la medesima attivita' sottostante, il medesimo prezzo di
esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o
put);
    i) classe: serie di contratti uniformi a termine (futures  oppure
options) relativi allo stesso schema contrattuale;
    l)  gruppo  di  classi: insieme di classi di contratti uniformi a
termine (futures e options) relativi agli stessi schemi contrattuali;
    m) gruppo di prodotti: due o piu' gruppi di classi per  le  quali
le  relative attivita' sottostanti hanno tra loro una correlazione di
prezzo  ritenuta  sufficientemente  significativa  dalla  Cassa   per
assoggettarle   a   margini   iniziali  ordinari  calcolati  in  modo
integrato;
    n)  ampiezza  del  margine:  la  variazione  percentuale  massima
giornaliera del prezzo di chiusura, sia in aumento sia in diminuzione
-  riferita  al valore nominale dei contratti futures - che la Cassa,
tenute presenti le condizioni di mercato, considera  appropriata  per
garantirsi  dalle  oscillazioni  del  prezzo  di  mercato nel caso di
chiusura dei contratti in essere;
    o) posizioni futures straddle: le posizioni futures della  stessa
classe di segno contrario su scadenze diverse;
    p) "Prezzo di soglia": il prezzo stabilito dalla Cassa in base al
prezzo  di  chiusura dell'attivita' sottostante a partire dal quale i
contratti uniformi - options vengono automaticamente esercitati  alla
scadenza,   salvo   diverse   istruzioni   da   parte  del  detentore
dell'options.
 
                               Art. 4.
                Procedura e condizioni per l'adesione
 
   1. I soggetti che intendono  aderire  alla  Cassa  quali  aderenti
generali  o  individuali  sottoscrivono  l'apposito  atto,  secondo i
rispettivi schemi allegati al presente  regolamento,  dimostrando  il
possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:
    a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle "Disposizioni";
    b) disponibilita' di un conto di gestione, ovvero esistenza di un
accordo con una banca incaricata;
    c)  disponibilita'  di  un  conto  accentrato  in  titoli, ovvero
dichiarazione  della  societa'  mediante  la   quale   si   intendono
movimentare i conti accentrati in titoli;
    d)  adesione  ad una stanza di compensazione dei valori mobiliari
ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;
    e) ammissione al mercato di cui all' art. 7 del "Decreto".
   2. Ciascun aderente puo' avvalersi per i movimenti  sul  conto  di
gestione  di  cui  agli  articoli  14,  16  e  17  di  una sola banca
incaricata che deve essere aderente generale o individuale.
   3. La Cassa indica la documentazione necessaria  a  comprovare  il
possesso  dei  requisiti  di  cui  al comma 1. La Cassa puo' altresi'
chiedere   l'integrazione   della   documentazione   presentata   dal
richiedente.
   4.   La   Cassa,   entro   trenta  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione completa, comunica al richiedente  e  al  Comitato  di
gestione  l'esito  della  domanda, motivando in caso di rigetto della
stessa.
 
                               Art. 5.
          Procedura di adesione per gli aderenti indiretti
 
  1. Il richiedente l'adesione che intende assumere  la  qualita'  di
aderente  indiretto  deve  sottoscrivere  l'apposito atto di cui allo
schema allegato al presente regolamento e dimostrare il possesso  del
requisito  di  cui  al  precedente art. 4, lettera e). Il richiedente
deve altresi' allegare l'accordo  di  cui  allo  schema  allegato  al
presente  regolamento, previamente stipulato con un aderente generale
per  la  gestione  delle  proprie  posizioni  contrattuali  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, delle "Disposizioni".
   2.  Ogni  nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro
aderente  generale  deve  pervenire  alla  Cassa  entro   il   giorno
precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.
   3. Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle "Disposizioni"
devono essere effettuate per iscritto.
 
                               Art. 6.
                      Sussistenza dei requisiti
 
   1.  L'aderente  e' tenuto a fornire le informazioni ed i documenti
richiesti  dalla  Cassa  ai  sensi  dell'art.  4,  comma   6,   delle
"Disposizioni"   entro   24   ore   dalla  richiesta,  salvo  diversa
indicazione della Cassa stessa. In caso di mancata  ottemperanza,  la
Cassa  provvede  a  diffidare  per iscritto l'aderente, assegnando un
termine per la  risposta.  Copia  della  diffida  e'  contestualmente
inviata al Comitato di gestione.
   2. La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire
le  informazioni  ed  i  documenti  a seguito della diffida di cui al
comma 1 puo' essere considerata dalla Cassa equivalente alla  perdita
dei  requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art.
4, comma 6, delle "Disposizioni".
   3. Tutte le comunicazioni  di  cui  all'art.  4,  comma  6,  delle
"Disposizioni" devono essere effettuate per iscritto.
 
                               Art. 7.
                            R e c e s s o
 
   1.  Ogni  aderente  puo'  recedere dall'adesione mediante apposita
comunicazione scritta alla Cassa, indicando il termine da cui intende
recedere  e  gli  aderenti  disposti   ad   assumere   le   posizioni
contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi dell' art. 20.
   2.  La  Cassa, verificato l'ammontare delle posizioni contrattuali
in essere a nome dell'aderente che intende recedere,  puo'  stabilire
particolari modalita' per la sistemazione delle posizioni stesse.
   3.  Il  recesso  dell'aderente  produce  in  ogni  caso effetto ad
avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.
 
                               Art. 8.
                         Quote e commissioni
 
   1. Le quote fisse annuali  di  adesione  sono  stabilite  in  lire
30.000.000  per  gli  aderenti  generali,  in Lire 15.000.000 per gli
aderenti individuali e in Lire 5.000.000 per gli aderenti indiretti.
   2. L'importo delle  commissioni  dovute  alla  Cassa  da  ciascuna
controparte e' fissato in:
    L.  1.000 per ogni contratto uniforme a termine futures stipulato
sul mercato di cui al presente capo;
    L. 2.000 per ogni contratto uniforme a termine options  stipulato
sul mercato di cui al presente capo.
   3.  La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di
gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo  art.
13 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese calcolato sul saldo
massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente
nel mese di riferimento.
   4.  L'importo  delle  commissioni  dovute  alla  Cassa  da ciascun
aderente per ogni contratto uniforme a termine  futures  di  ciascuna
serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione
e' fissato in L. 15.000 (quindicimila) con un massimo di Lit. 300.000
(trecentomila).
   5.  L'importo  delle commissioni dovute alla Cassa per l'esercizio
di ogni contratto uniforme a termine options e' pari a L. 2.000
 
                               Art. 9.
                    Segnalazione delle posizioni
 
   1. Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle "Disposizioni", a fronte
di ogni negoziazione di contratti uniformi a termine -  options,  gli
aderenti  segnalano  alla  Cassa se la negoziazione apre o chiude una
posizione sul conto terzi di cui all'art. 11,  commi  1  e  2,  delle
"Disposizioni".
   2.  Dette  segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema
telematico di contrattazioni al  momento  della  negoziazione,  salvo
eventuali rettifiche da apportare nei quindici minuti successivi alla
chiusura del mercato.
   3.  La  Cassa  stabilisce altresi' ulteriori modalita' e tempi per
eventuali  modifiche  alle  segnalazioni  effettuate  ai  sensi   del
presente articolo.
 
                              Art. 10.
                          Margini iniziali
 
   La Cassa calcola i margini iniziali relativi al "Gruppo di classi"
con le modalita' che seguono.
A) Margini iniziali per il Gruppo di classi
   Per  gli  aderenti  generali  ed  individuali,  le posizioni lorde
lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di options sono
compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde  corte
della  stessa  serie.  I margini iniziali sono dovuti sulle posizioni
nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures ed options.
A.1) Margini futures straddle
   Sulla "posizione futures  straddle"  viene  applicato  il  margine
iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.
   La  "posizione  futures  straddle"  e' pari al numero di posizioni
piu' basso risultante dal confronto tra il numero  complessivo  delle
posizioni  nette  in acquisto e il numero complessivo delle posizioni
nette in vendita per le diverse scadenze.
A.2) Margini futures su posizioni in consegna
   Le posizioni contrattuali futures che  restano  aperte  alla  fine
dell'ultimo  giorno  di  contrattazioni  determinano la "posizione in
consegna" sulla quale viene applicato il margine  su  consegna  nella
misura stabilita dalla Cassa.
   Le  "posizioni  in  consegna"  non concorrono al calcolo ne' delle
posizioni straddle di cui al precedente punto 1), ne' delle posizioni
ordinarie di cui al successivo punto 3).
A.3) Margini su "posizioni ordinarie" futures e  su  posizioni  nette
options
   Le  posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono
a formare la posizione straddle o la posizione in consegna, sono  de-
nominate "posizioni ordinarie".
   Sulle  "posizioni  ordinarie"  futures  (lunghe  o  corte) e sulle
posizioni nette di  ciascuna  serie  di  options  (lunghe  o  corte),
facenti  parte  dello  stesso  gruppo di classi, si applicano margini
iniziali ordinari calcolati come segue.
   La Cassa calcola il valore teorico di  liquidazione  dei  predetti
contratti  nell'eventualita' di una variazione dei prezzi di ciascuna
serie di futures tale da renderlo pari:
    al  prezzo  di  chiusura  maggiorato  dell'ampiezza  del  margine
(limite superiore); al prezzo di chiusura diminuito dell'ampiezza del
margine  (limite inferiore); ad ogni prezzo di esercizio di contratti
options compreso tra il  limite  superiore  ed  il  limite  inferiore
dell'ampiezza del margine.
   La  Cassa  determina  per ciascun prezzo (individuato ai sensi del
comma precedente) la differenza tra il corrispondente valore  teorico
di  liquidazione  e  quello effettivo dato dal prezzo di chiusura dei
contratti futures ed options, assegnando, per le posizioni lunghe, un
debito a carico dell'aderente in caso di  differenza  negativa  e  un
credito  in  caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni
corte.
   I crediti e i debiti relativi a ciascun  prezzo  determinati  come
sopra sono algebricamente sommati.
   Se  il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti",
il margine iniziale ordinario per il "gruppo di classi" e' uguale  al
debito  piu'  elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma
relativi a ciascun prezzo ovvero,  al  margine  minimo  eventualmente
stabilito  dalla  Cassa se superiore. Se tutte le somme algebriche di
crediti e debiti relativi  a  ciascun  prezzo  esprimono  un  credito
netto, il margine iniziale ordinario e' pari a zero.
A.4)  Ammontare  complessivo  dei  margini iniziali per il "gruppo di
classi"
   La Cassa, sulla base  della  misura  percentuale  di  correlazione
ritenuta appropriata stabilisce con proprie circolari quali gruppi di
classi concorrono a formare un "gruppo di prodotti".
   Se  il "gruppo di classi" non fa parte di un "gruppo di prodotti",
i margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:
    a) margini straddle calcolati come previsto al sub A.1);
    b) margini su consegna calcolati come previsto al sub A.2);
    c) margini ordinari calcolati come previsto al sub A.3)
   B) Margini iniziali per il "gruppo di prodotti"
   Se un "gruppo di classi" fa parte di un "gruppo di  prodotti",  il
margine  iniziale  ordinario  viene calcolato a livello di "gruppo di
prodotti" come segue:
    a) tutte le variazioni a credito del "gruppo di  classi"  vengono
ridotte nella misura determinata dalla Cassa, per lo specifico gruppo
di prodotti;
    b)  le  variazioni  massime  a debito calcolate per il "gruppo di
prodotti" e quelle massime a credito ridotte come indicato  al  punto
sub  a),  sono  sommate  algebricamente  per  ottenere  le variazioni
massime nette a debito e/o a credito;
    c) Il margine iniziale ordinario per il "gruppo di  prodotti"  e'
uguale  alla  variazione  netta  a  debito  piu'  elevata  tra quelle
calcolate in base al punto  sub  b),  qualora  detta  variazione  sia
maggiore   dell'importo   dell'eventuale   margine   iniziale  minimo
calcolato secondo quanto previsto al successivo  punto  d);  in  caso
contrario  il  margine iniziale ordinario per il "gruppo di prodotti"
e' uguale al predetto margine minimo;
    d) Il margine iniziale minimo per  il  "gruppo  di  prodotti"  e'
uguale  alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i
"gruppi di classe" che compongono il "gruppo di prodotti".
   I margini iniziali complessivi per il "gruppo di prodotti" e' pari
alla somma dei:
    margini straddle per i rispettivi "gruppi di classi"; margini  su
consegna  per  i  rispettivi  "gruppi  di  classi";  margini ordinari
calcolati come indicato nel presente comma.
   La Cassa con apposite circolari, comunica i  parametri  utilizzati
per  il  calcolo  dei margini deliberati ai sensi dell'art. 12, comma
11, delle "Disposizioni".
 
                              Art. 11.
            Calcolo dei margini di variazione giornalieri
 
   1. Il margine di variazione per ciascuna serie e' pari a:
    a) per le  posizioni  contrattuali  in  essere  alla  fine  della
giornata  di  contrattazione  precedente  e  ancora  in  essere, alla
differenza tra il valore al  prezzo  di  chiusura  della  giornata  e
quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;
    b)  per  le  posizioni  contrattuali  in  essere  alla fine della
giornata di contrattazione precedente  e  chiuse  nella  giornata  di
contrattazione,   alla   differenza   tra  il  valore  al  prezzo  di
negoziazione e  il  valore  al  prezzo  di  chiusura  della  giornata
precedente;
     c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata
di  contrattazione,  alla  differenza  tra  il  valore  al  prezzo di
negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;
    d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso  della
giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di
negoziazione.
   Ai  fini  del  calcolo  di  cui  alle  lettere a), b), c) e d), la
posizione netta ha segno negativo se la posizione  e'  in  vendita  e
segno  positivo  se  e' in aquisto. Il margine di variazione ha segno
positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e  segno  negativo  se
deve essere versato alla Cassa.
   2.  Il prezzo di chiusura relativo ai contratti uniformi a termine
futures e options e' stabilito dalla  Cassa  alla  chiusura  di  ogni
giornata  di  contrattazioni.  Esso  e' pari alla media ponderata dei
prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto  di  contrattazioni.
In  mancanza,  il  prezzo  di  chiusura  e'  pari  all'ultimo  prezzo
concluso, purche' compreso tra le ultime migliori proposte in  denaro
e  in  lettera  o,  diversamente,  alla  media  delle ultime migliori
proposte in denaro e in lettera.
   Per le options che sono state precedentemente scambiate e  per  le
quali  non  esistono  ne' quotazione ne' contrattazioni, il prezzo di
chiusura  e'  fissato  dalla  Cassa  sulla  base  della   volatilita'
implicita del prezzo di chiusura dell'opzione "at the money".
   Se  la  Cassa  ritiene che il prezzo come sopra determinato non e'
rappresentativo  delle  condizioni  di  mercato  al   momento   della
conclusione  delle  contrattazioni,  essa puo' determinare un diverso
prezzo di chiusura. I prezzi di chiusura come sopra determinati  sono
comunicati  dalla  Cassa  agli  aderenti  dopo  la  conclusione delle
contrattazioni,  tramite  il  sistema  usato  per  le  contrattazioni
stesse.  Al  fine  del  calcolo  di  cui  al presente articolo, per i
contratti a termine futures nell'ultimo giorno di contrattazioni,  il
prezzo  di  chiusura  e'  pari al prezzo di regolamento alla consegna
calcolato dal Comitato di gestione.
 
                              Art. 12.
          Attivita' ammesse per la costituzione dei margini
 
   1. I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali
alla Cassa a  garanzia  delle  posizioni  in  essere  possono  essere
costituiti  da  titoli  di  stato  o da contante. Le specie di titoli
ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di  garanzia
sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposita circolare.
   2. Il margine di variazione e' dovuto in contante.
 
                              Art. 13.
                Margini iniziali costituiti da titoli
 
   1.  I  titoli  costituiti  a garanzia, depositati in uno dei conti
accentrati in titoli di cui al comma 2 aperti  a  nome  della  Cassa,
sono  utilizzabili  per  coprire i margini iniziali dovuti, calcolati
dalla Cassa alla chiusura delle contrattazioni a partire  dal  giorno
di  costituzione  della  garanzia  stessa. La Cassa puo' stabilire il
termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono piu'  valida
garanzia. I titoli sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente
al  corrispondente  conto accentrato della Cassa secondo le modalita'
stabilite dalla Cassa stessa.
   2. Per ogni aderente generale ed individuale la Cassa  dispone  di
un  conto accentrato in titoli "proprio" e/o di un conto "terzi" dove
vengono registrati i  titoli  costituiti  a  garanzia  ai  sensi  del
presente  articolo.  Per  gli  aderenti  generali,  nel conto "terzi"
vengono  registrati  anche  i  titoli  costituiti  a  garanzia  delle
posizioni  relative  ai  conti  di  cui  all'art.  11, comma 2, delle
"Disposizioni".
   3. Ai  fini  del  calcolo  delle  garanzie  costituite,  la  Cassa
registra  nella  propria  procedura i titoli contabilizzati nei conti
accentrati in titoli di cui al comma 2, mantenendo la distinzione tra
conti "proprio" e "terzi". Il valore dei titoli costituiti a garanzia
su  un  conto  eccedenti  l'importo  necessario  non  possono  essere
utilizzati  per  coprire  i  margini  iniziali  dovuti  dall'aderente
sull'altro conto.
   4. Se il valore dei titoli costituiti a garanzia in un conto e' di
ammontare superiore ai margini iniziali dovuti, l'aderente, entro  le
ore 11, puo' chiedere alla Cassa la restituzione dei titoli eccedenti
o  il  loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui
al comma 2.
   5. Le cedole maturate  e  le  somme  eventualmente  derivanti  dal
rimborso  a  scadenza  dei  titoli  costituiti  a  garanzia nei conti
accentrati in titoli "proprio" e "terzi" di cui al presente  articolo
vengono  accreditate  dalla  procedura  sul  conto accentrato in lire
dell'aderente ovvero sul conto di gestione della banca incaricata.
                              Art. 14.
                Costituzione di depositi in contante
 
   1.  Se  il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 11
mediante deposito sul conto di gestione della  Cassa,  lo  stesso  e'
utilizzabile  per coprire gli importi dovuti alla Cassa alla chiusura
delle contrattazioni del giorno  di  deposito.  Il  deposito  avviene
secondo le modalita' stabilite dalla Cassa stessa.
   2.  La Cassa registra le somme cosi' depositate nelle proprie pro-
cedure aprendo a nome di ogni aderente generale  ed  individuale,  un
conto  "proprio"  e/o un conto "terzi". Per gli aderenti generali, le
disponibilita' depositate sul conto "terzi" possono essere utilizzate
anche per far fronte agli oneri derivanti dai conti di  cui  all'art.
11, comma 2, delle "Disposizioni".
   3.  Le  disponibilita'  cosi' costituite possono essere utilizzate
unicamente per far fronte agli oneri derivanti dai conti "proprio"  e
"terzi"  di  cui  all'art. 11, comma 1, delle "Disposizioni", secondo
quanto stabilito dai successivi articoli 15 e 16.  Le  disponibilita'
in  essere  su  un conto non possono essere usate per far fronte agli
oneri relativi all'altro conto.
   4. L'aderente, entro le  ore  11,  puo'  chiedere  alla  Cassa  la
restituzione  del  contante  depositato in un conto che eccede quello
necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 15,
o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti
vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.
   5. Sulle disponibilita' costituite ai sensi del presente  aricolo,
la   Cassa  puo'  riconoscere  un  interesse,  la  cui  misura  viene
comunicata periodicamente.
 
                              Art. 15.
               Margini iniziali costituiti da contante
 
   1.  Se  il  valore  dei  titoli  costituiti  a  garanzia  non   e'
sufficiente  per  coprire  interamente il margine iniziale dovuto, le
disponibilita'  in  contante  esistenti  nei  singoli  conti  di  cui
all'art.  14,  comma  2,  vengono  utilizzate per coprire gli importi
dovuti  a  titolo  di  margine  iniziale  nei  corrispondenti   conti
"proprio" e "terzi".
 
                              Art. 16.
                  Contante da versare giornalmente
 
   1.  Alla  fine di ogni giornata di contrattazioni la Cassa calcola
l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve
versare o ricevere. Questo ammontare  viene  calcolato  distintamente
per  i  conti  "proprio" e "terzi" e comunicato agli aderenti, per il
tramite del sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali  nel
conto "terzi" confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui
all'art.  11, comma 2, delle "Disposizioni". Per il conto "proprio" e
il conto "terzi" devono essere effettuati pagamenti distinti.
   2. Per la determinazione del contante da versare di cui  al  comma
precedente  vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal
calcolo dei margini di variazione a credito o a debito  dell'aderente
e,  periodicamente,  secondo quanto stabilito dalla Cassa con proprie
circolari, i premi relativi alle opzioni, le commissioni, le quote di
adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 14, comma 5,  e  le
eventuali  somme  ad  altro  titolo  dovute alla Cassa. Viene inoltre
computata l'integrazione del margine iniziale dovuta nei casi in  cui
risultino  insufficienti il valore dei titoli costituiti a garanzia e
le disponibilita' in contante, secondo quanto  descritto  agli  artt.
13,  14  e  15.  La  parte  delle  disponibilita' costituite ai sensi
dell'art. 14 che eccede l'importo  necessario  a  coprire  i  margini
iniziali e' utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi
al  margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e
alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla Cassa.
   3. I pagamenti di cui  al  presente  articolo  vengono  effettuati
dagli  aderenti sul conto di gestione della Cassa stessa. I pagamenti
agli aderenti vengono effettuati dalla Cassa mediante  accreditamenti
sul  conto  di  gestione  dell'aderente stesso ovvero su quello della
banca incaricata.
   4. I  pagamenti  effettuati  dagli  aderenti  o  l'utilizzo  delle
disponibilita'  in  contante  in eccesso vengono imputate nell'ordine
alle  commissioni,  alle  quote  di  adesione,   alle   altre   somme
eventualmente dovute alla Cassa, nonche' all'integrazione del margine
iniziale, ai margini di variazione e ai premi sulle opzioni.
 
                              Art. 17.
                 Margini aggiuntivi infragiornalieri
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  14  delle "Disposizioni", la Cassa ha la
facolta'  di  richiedere  margini  aggiuntivi  infragiornalieri  agli
aderenti  generali  ed  individuali  da essa determinati in relazione
alla  entita'  delle  perdite  calcolate  in  base   alle   posizioni
contrattuali  valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato
momento fissato dalla Cassa.
   2. L'importo dei margini  aggiuntivi  infragiornalieri  dovuto  e'
pari  ai  margini  iniziali  e di variazione calcolati secondo quanto
stabilito agli articoli 10 e 11, in base alle posizioni  contrattuali
in essere valorizzate ai prezzi registrati sul mercato nel momento di
volta in volta stabilito dalla Cassa.
   3.  I  margini aggiuntivi infragiornalieri sono dovuti in contante
entro il termine di volta in volta stabilito dalla  Cassa.  Tuttavia,
per  i  soggetti  che  hanno  depositato  presso  la  Cassa  titoli a
garanzia,   ai   sensi   dell'art.   13,   i    margini    aggiuntivi
infragiornalieri  possono essere dalla Cassa imputati, sul valore dei
titoli eccedenti i margini iniziali dovuti, applicando lo  scarto  di
garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 1.
 
                              Art. 18.
                     Segnalazioni agli aderenti
 
   1.  Dopo la chiusura di ogni giornata di negoziazioni la Cassa in-
via, tramite il sistema di contrattazione, una serie di  tabulati  ad
ogni  aderente  generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano,
separatamente  per  ciascun  conto,  gli  estremi  delle   operazioni
effettuate durante la giornata, la posizione netta di fine giornata e
della  giornata  precedente  i  contratti  uniformi a termine options
esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie in titoli  e
del  contante  costituiti,  i  margini  iniziali dovuti, i margini di
variazione e il dettaglio di come e' stato determinato il contante da
versare di cui all'art. 16.
 
                              Art. 19.
               Annullamento delle operazioni concluse
 
   1. Le operazioni concluse sul mercato di cui al presente capo sono
annullate  dalla  Cassa,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  6,  delle
"Disposizioni",  a  seguito di un'apposita comunicazione del Comitato
di gestione  che  specifichi  le  controparti  e  gli  estremi  delle
operazioni stesse.
 
                              Art. 20.
                    Trasferimento delle posizioni
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  7,  delle "Disposizioni", e'
consentito il trasferimento di posizioni contrattuali registrate  nel
conto  di un aderente presso la Cassa in quello di un altro aderente.
Questo trasferimento e' consentito solo tra i  conti  "terzi"  e/o  i
conti  "terzi  - aderente indiretto" di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
delle "Disposizioni", ovvero da un conto terzi di un aderente  ad  un
conto  proprio  di un altro aderente e non viceversa. Non sono invece
consentiti trasferimenti dai e  nei  conti  "proprio"  o  "proprio  -
aderente   indiretto"  di  cui  all'art.  11,  commi  1  e  2,  delle
"Disposizioni".
   2. Al fine di effettuare il  trasferimento  di  cui  al  comma  1,
l'intestatario   del   conto  dal  quale  la  posizione  deve  essere
trasferita e quello del conto nel  quale  la  posizione  stessa  deve
essere  trasferita  devono  fare una comunicazione scritta alla Cassa
che precisi rispettivamente  il  conto  dal  quale  e  nel  quale  le
posizioni  vengono  trasferite. Per le richieste pervenute alla Cassa
entro le ore 11.00 il trasferimento e' effettuato dalla Cassa  stessa
nel  medesimo  giorno  e viene evidenziato alle due parti interessate
nelle segnalazioni fatte dalla Cassa stessa ai  sensi  dell'art.  18.
L'operazione  si  ritiene confermata in mancanza di contestazioni che
devono pervenire alla Cassa entro le ore 13.00 del giorno  successivo
all'effettuazione del trasferimento.
   3.  Se  un  aderente  indiretto  raggiunge  un  accordo  ai  sensi
dell'art. 9 delle "Disposizioni" e dell'art. 5, comma 2, del presente
Regolamento,  con  un  nuovo  aderente  generale,  sara'   l'aderente
indiretto  stesso  a  richiedere  alla  Cassa  il trasferimento delle
posizioni esistenti sul o sui conti di  cui  all'art.  11,  comma  2,
delle  "Disposizioni"  al  nuovo  aderente generale con il preventivo
accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato  alla  Cassa.  Si
applica   quanto   previsto   nel  comma  2  riguardo  alla  conferma
dell'operazione.
 
                              Art. 21.
       Registrazione delle posizioni degli aderenti indiretti
                  da parte degli aderenti generali
 
   1.  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3, delle "Disposizioni", gli
aderenti generali devono registrare le  posizioni  di  cui  ai  conti
"terzi  -  aderente  indiretto"  in  piu'  conti, in ognuno dei quali
vengono registrate le operazioni concluse dall'aderente indiretto per
conto di un determinato  committente.  Il  committente  dell'aderente
indiretto  puo'  essere  identificato con il solo numero di conto. Le
operazioni di cui  ai  conti  "proprio  -  aderente  indiretto"  sono
registrate   dall'aderente   generale   in   un  apposito  conto.  Le
registrazioni di cui al presente comma sono effettuate in  base  alle
comunicazioni   fatte,   ai   sensi  dell'art.  10,  comma  1,  delle
"Disposizioni",  dagli  aderenti  indiretti   all'aderente   generale
tramite il sistema telematico di contrattazione.
   2.  I margini iniziali dovuti dall'aderente indiretto all'aderente
generale sono calcolati in base alla somma delle posizioni aperte  in
acquisto  o  in  vendita, espresse in valore assoluto, in essere alla
chiusura della giornata in ciascuno dei  conti  tenuti  dall'aderente
generale  stesso  di  cui  al comma precedente. Alle posizioni aperte
cosi' calcolate vengono applicati i margini iniziali nella  misura  e
secondo le modalita' indicate all'art. 10.
   3.  Fino  al 25 novembre 1994, al fine di consentire agli aderenti
generali di ottenere l'ammontare dei margini di cui al  comma  2,  le
posizioni  di  cui  ai  conti  "terzi  - aderente indiretto" potranno
essere registrate alternativamente in uno dei  modi  descritti  nelle
seguenti  lettere a) e b). Queste registrazioni saranno fatte in base
ad  apposite  segnalazioni   giornaliere   effettuate   dall'aderente
indiretto    all'aderente    generale    dopo   la   chiusura   delle
contrattazioni.  Queste  segnalazioni  dovranno  contenere  tutte  le
informazioni  necessarie  alla  tenuta dei conti di cui alle seguenti
lettere. Le forme, i  tempi  e  le  modalita'  di  tali  segnalazioni
saranno concordate tra le parti.
   a)  I  contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti che
determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti sono
registrati dall'aderente generale in  un  conto  "terzi  -  posizioni
aperte  aderente  indiretto".  I contratti conclusi sul mercato dagli
aderenti indiretti per conto dei propri clienti  che  determinano  la
chiusura   delle  posizioni  precedentemente  poste  in  essere  sono
registrati dall'aderente generale in  un  conto  "terzi  -  posizioni
chiuse  aderente  indiretto".  La  registrazione  puo'  limitarsi  ad
evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di  tali  operazioni.
L'ammontare  dei margini iniziali e' calcolato in base alle posizioni
aperte risultanti alla fine  della  giornata  precedente  alla  quale
vengono sommate le operazioni di apertura e sotratte le operazioni di
chiusura effettuate nella giornata.
   b)  I  contratti conclusi sul mercato dagli aderenti indiretti per
conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un
conto "terzi - posizioni lunghe aderente indiretto" o in conto "terzi
- posizione corte aderente indiretto". In questi  due  conti  vengono
rispettivamente  riportate  le  posizioni  aperte  in  acquisto  e in
vendita complessive risultanti  a  fine  giornata.  Queste  posizioni
vengono  determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in
acquisto  e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei
conti intestati ai propri committenti.
 
                              Art. 22.
                 Procedura in caso di inadempimento
 
  1. Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di  un  aderente
inadempiente,  secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera
b), e comma 2, lettera b), delle "Disposizioni", la Cassa:
    a) sospende l'aderente stesso e verifica le  posizioni  nette  in
essere registrate nei conti dell'aderente inadempiente;
    b)  incarica  un  aderente di realizzare tali posizioni nette sul
mercato,  effettuando  operazioni  distinte  se   piu'   conti   sono
interessati dalla procedura;
    c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di
cui  alla  lettera  precedente,  i  conti  dell'aderente inadempiente
trasferendo i contratti conclusi ai sensi della lettera b) sul o  sui
conti dell'aderente inadempiente;
    d)  calcola  l'ammontare  dovuto  complessivamente  dall'aderente
inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli
importi relativi alle operazioni di cui alle lettere b) e  c),  degli
importi  non  pagati  che  hanno dato luogo all'inadempienza stessa e
delle spese sostenute dalla Cassa.
   2. Per coprire  l'ammontare  dovuto  dall'aderente,  calcolato  ai
sensi  della  lettera  d)  del  comma  precedente,  la Cassa utilizza
eventuali disponibilita' in contante costituite dall'aderente  stesso
ai  sensi  dell'art. 14. In caso di insufficienza di queste, la Cassa
procede alla vendita  dei  titoli  costituiti  a  garanzia  ai  sensi
dell'art. 13.
   3.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti sono effettuate
distintamente per il conto "proprio" e "terzi" dell'aderente. Per gli
aderenti generali, nell'ambito  del  conto  "terzi"  vengono  inclusi
anche  i  debiti  e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei
conti di cui all'art.  11,  comma  2,  delle  "Disposizioni".  Se  le
disponibilita'  in  contante  e  le garanzie in titoli costituite nel
conto  "terzi"  dell'aderente  non   sono   sufficienti   a   coprire
l'ammontare  dovuto  alla  Cassa,  possono essere usate a questo fine
eventuali  garanzie  in  titoli  o  contante  costituite  nel   conto
"proprio"  dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire
l'ammontare dovuto alla Cassa relativamente a quest'ultimo conto. Non
possono  essere  invece  usate  eventuali  garanzie  in   eccesso   o
disponibilita'  in  contante costituite nel conto "terzi" per coprire
debiti derivanti dalla chiusura del conto "proprio".
   4. Qualora un aderente non adempia agli obblighi  di  liquidazione
del  contratto  quando  questo  comporti la consegna titoli, la Cassa
utilizza le disponibilita' di cui al comma 2 per acquistare i  titoli
da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.
   5.  Al  termine  delle  procedure  di cui al presente articolo, le
garanzie in contanti e in titoli  eccedenti  l'importo  necessario  a
coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera d), vengono restituite
dalla Cassa all'aderente inadempiente.
 
                              Art. 23.
               Inadempimento di un aderente indiretto
 
  1.  Nei  casi  di  cui  all'art.  15,  comma  3,  lettera c), delle
"Disposizioni", l'aderente generale da' immediata comunicazione  alla
Cassa   dell'inadempimento  chiedendo  la  sospensione  dell'aderente
indiretto.  Questa  comunicazione  deve  specificare  se   l'aderente
generale  e'  disposto  ad  assumersi  le posizioni incluse nel conto
"terzi - aderente indiretto".
   2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta  sospensione
dell'aderente  indiretto  e  le  posizioni  nette esistenti sul o sui
conti di quest'ultimo. A seguito di  tale  comunicazione,  l'aderente
generale  procede  alla realizzazione delle posizioni di cui al conto
"proprio - aderente indiretto", effettuando le necessarie  operazioni
di  compravendita  sul  mercato  a  valere sul proprio conto "terzi".
L'aderente generale comunica quindi gli estremi  di  tali  operazioni
alla Cassa.
   3.  Se  l'aderente  generale e' disposto ad assumersi le posizioni
contrattuali registrate nel conto "terzi - aderente indiretto",  esse
vengono  trasferite  ai  sensi  dell'art.  20, comma 3. Se l'aderente
generale non intende  assumersi  queste  posizioni  contrattuali,  la
chiusura  del  conto  da parte dell'aderente generale viene differita
per il tempo necessario alla Cassa alla verifica della disponibilita'
di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15,
comma 3, lettera c), delle "Disposizioni". Questo  periodo  di  tempo
non   puo'   tuttavia  superare  3  ore.  La  Cassa  comunica  quindi
all'aderente generale l'esito di tale verifica,  autorizzandolo  alla
chiusura  della  posizione  contrattuale in base a quanto previsto al
comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verra'  trasferita  ad
altro aderente.
   4.  Nel  caso  in cui, a seguito di quanto previsto al comma 3, la
posizione contrattuale inclusa nel conto "terzi - aderente indiretto"
passi ad altro  aderente  generale,  l'aderente  generale  originario
trasmette   all'aderente   generale  che  si  assume  tali  posizioni
contrattuali  i  titoli  e  il   contante   costituiti   a   garanzia
dall'aderente  indiretto inadempiente a valere sulla sua operativita'
per conto terzi.
 
                              Art. 24.
                        Esercizio anticipato
 
   1. L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla
scadenza un contratto uniforme a termine - options  deve  notificarlo
alla  Cassa  per  il tramite del sistema telematico di contrattazione
entro l'orario di chiusura del mercato.
   2. I  contratti  uniformi  a  termine  -  options  possono  essere
esercitati  soltanto  per  una  unita'  di contrattazione, cosi' come
definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli.
   3. La notifica  di  esercizio  e'  considerata  nulla  qualora  la
negoziazione  con la quale si e' aperta la posizione venga annullata,
ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle  "Disposizioni",  nello  stesso
giorno in cui e' stata inviata la notifica.
   4.  La  notifica  di esercizio correttamente inviata alla Cassa e'
accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con  conseguente
assegnazione   dell'attivita'  sottostante  il  giorno  stesso  della
notifica. Le notifiche di esercizio  accettate  dalla  Cassa  saranno
assegnate  secondo  criteri casuali agli aderenti che alla fine della
giornata di  contrattazione  abbiano  posizioni  corte  aperte  della
stessa  serie  di  contratti  uniformi  a  termine - options a cui si
riferisce  la  notifica  di  esercizio,  rilevate  sulla  base  delle
segnalazioni di cui al precedente art. 9.
   5.  Gli  avvisi  di  assegnazione  saranno  inviati  agli aderenti
interessati  entro  l'orario  di  apertura  del  mercato  del  giorno
lavorativo  successivo  a  quello  di  ricezione da parte della Cassa
della notifica di esercizio.
 
                              Art. 25.
                       Esercizio alla scadenza
 
   1. Alla data di  scadenza  dei  contratti  uniformi  a  termine  -
options,  immediatamente dopo la chiusura del mercato, la Cassa invia
agli aderenti generali ed individuali una "segnalazione di esercizio"
indicante separatamente per ciascuno dei conti di  cui  all'art.  11,
commi  1  e  2,  delle  "Disposizioni",  tutti i contratti uniformi a
termine - options in scadenza e il prezzo di chiusura  dell'attivita'
sottostante,  evidenziando le posizioni che, salvo quanto previsto al
comma successivo, saranno automaticamente esercitate.
   2. Ricevuta la "segnalazione di esercizio" l'aderente puo' fornire
alla Cassa stessa  istruzioni  per  l'esercizio  delle  posizioni  in
scadenza,   ovvero   di  rinuncia  dell'esercizio  -  "esercizio  per
eccezione" - diverse da quanto risulta dalla stessa "segnalazione  di
esercizio",  per  il  tramite  del sistema telematico di negoziazione
entro il termine, successivo alla  chiusura  del  mercato,  stabilito
dalla Cassa.
   3.  In  assenza  di  istruzioni  da  parte  dell'aderente la Cassa
procedera' all'esercizio automatico delle opzioni, cosi'  come  indi-
cate  nella  "segnalazione  di  esercizio",  che abbiano un prezzo di
esercizio inferiore - nel caso di un call - o superiore - nel caso di
un put - al "prezzo di soglia".
   4.  Il  "prezzo  di  soglia"  e'  pari  al  prezzo   di   chiusura
dell'attivita'   sottostante  diminuito,  per  le  opzioni  call,  ed
aumentato, per le opzioni put, di un centesimo per  le  posizioni  in
conto proprio e di due centesimi per le posizioni in conto terzi.
   5.  Nel  caso  di  esercizio  automatico  ovvero di "esercizio per
eccezioni", le assegnazioni dell'attivita' sottostante  avvengono  il
giorno stesso dell'esercizio.
   6.  Nei  casi  di cui al comma 2, la Cassa assegna secondo criteri
casuali una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa
serie di contratti uniformi a termine options.
 
                              Art. 26.
                  Procedura di consegna dei titoli
 
   1. Gli aderenti con posizioni contrattuali futures in essere,  che
al  termine dell'ultimo giorno di contrattazioni presentano posizioni
aperte, sono tenuti al regolamento delle operazioni  per  il  tramite
delle  stanze  di  compensazione dei valori mobiliari, secondo quanto
stabilito dall'art. 7, comma 8, del "Decreto".
   2.  Nell'ultimo  giorno  di  negoziazione dei contratti uniformi a
termine futures, entro  le  tre  ore  successive  alla  chiusura  del
mercato, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla Cassa le
posizioni   lorde  complessive,  sia  in  acquisto  sia  in  vendita,
sottostanti alla posizione netta finale; gli aderenti che  presentano
posizioni  aperte  in  vendita devono altresi' segnalare quali, tra i
titoli compresi nel paniere di cui al contratto  uniforme  a  termine
futures,  intendono  consegnare.  Le  indicazioni  fornite  impegnano
irrevocabilmente l'aderente. Qualora i  titoli  da  consegnare  siano
piu'  di  uno,  la  Cassa  procede all'abbinamento delle posizioni in
consegna e in ritiro secondo criteri casuali.
   3.  Entro  le  ore  9  del  terzo  giorno  antecedente  quello  di
liquidazione,   la   Cassa  comunica  agli  aderenti  che  presentano
posizioni aperte in vendita ovvero alla banca incaricata gli  estremi
dei  titoli che l'aderente deve ricevere, calcolato secondo i criteri
previsti dallo schema contrattuale.
   4.  Entro  le  ore  9  del  terzo  giorno  antecedente  quello  di
liquidazione,   la   Cassa  comunica  agli  aderenti  che  presentano
posizioni aperte in acquisto ovvero alla banca incaricata gli estremi
dei titoli  che  l'aderente  deve  ritirare  e  il  controvalore  che
l'aderente  deve  pagare  calcolato  secondo i criteri previsti dallo
schema contrattuale.
   5.  Le  segnalazioni,  in  contropartita  con  la  Cassa,  vengono
presentate  con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente
con la data di liquidazione prevista nei contratti.
   6. Lo scambio  dei  titoli  e  del  contante  avviene  secondo  le
modalita'   e   i   tempi  previsti  nell'ambito  delle  liquidazioni
giornaliere.
 
                              Capo III
                FONDI DI GARANZIA DELLE LIQUIDAZIONI
                   MENSILE E A CONTANTE GARANTITA
                               Art. 27
 
  Commissioni e quote di partecipazione ai Fondi di garanzia delle
             liquidazioni, mensile e contante garantita
 
   1.  I  partecipanti  alla  liquidazione  mensile  e/o  a  contante
garantita  dei  valori mobiliari sono tenuti a pagare alla Cassa, per
la  gestione  dei  Fondi  di  cui  agli  articoli  17  e   25   delle
"Disposizioni", una quota annua di partecipazione.
   2.  I  soggetti  di  cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e art. 25,
comma 1, delle "Disposizioni" sono inoltre tenuti al pagamento di una
commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla
Cassa.
   3. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma  1
delle   "Disposizioni"  che  assolvono  agli  obblighi  degli  stessi
articoli 17 e 25 per il  tramite  di  fideiussioni  cauzionali,  sono
tenuti  a  corrispondere  alla  Cassa  anche una commissione annua su
ciascuna fideiussione ed una commissione a  fronte  di  ogni  singola
variazione eventualmente apportata alla fideiussione medesima.
   4.  La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2
e 3 e' stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla  Banca
d'Italia.
                              Art. 28.
                 Versamento dei margini in contante
 
   1. I soggetti di cui agli articoli 17, commi 2 e 3, e 25, comma 1,
sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo
con  una  banca incaricata per il versamento dei margini in contante,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera Consob n.
7523 del 17 novembre 1993.
 
                              Art. 29.
                        Interesse sui margini
 
   1. Sui margini costituiti in contante ai sensi degli articoli 17 e
25 delle "Disposizioni", la  Cassa  riconosce  un  interesse  la  cui
misura viene comunicata periodicamente.
 
                              Art. 30.
 
   Criteri e modalita' di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni
                             cauzionali
   1.  I  criteri  e  le  modalita'  di  rilascio  ed  utilizzo delle
fideiussioni cauzionali di cui alla delibera della Consob n. 7523 del
17 novembre 1993 sono stabiliti dalla Cassa con proprie circolari ap-
plicative.
 
                    SCHEMI DI ADESIONE ALLA CASSA
 
                                             Modulo Aderente Generale
                                              ed Individuale
 
              CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
                          ATTO DI ADESIONE
 
   La/Il ..................................................  con sede
in .............................. via ...............................
iscritta/o al Tribunale di.....................  n. ................,
partita IVA ......................., in persona di ..................
nella qualita' di ...................................................
 
                               chiede
 
di aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. in  qualita'
di  aderente  ........................................ (1) al fine di
operare sul mercato telematico  per  la  negoziazione  dei  contratti
uniformi  a  termine, relativi a titoli di stato, di cui all'art. 23,
comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ed al decreto del  Ministro
del  Tesoro  dell'8  febbraio  1988  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  di  seguito  definito  "Decreto  Ministeriale",   alle
seguenti condizioni:
   1)   L'aderente   dichiara   di   ben   conoscere,   il   "Decreto
Ministeriale", le Disposizioni della CONSOB e  della  Banca  d'Italia
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. n. 73 del
27/3/92), come successivamente modificate ed  integrate  in  data  17
giugno 1992 (G.U. n. 175 del 27/7/92) e in data 5 novembre 1993 (G.U.
n.  268 del 15/11/93), di seguito definite "Disposizioni", nonche' il
Regolamento della Cassa di compensazione  e  garanzia  (G.U.  n.  162
dell'11/7/92,  n.  293  del 14/12/92 e n. 63 del 17/3/93), di seguito
definito "Regolamento";
   2) L'aderente dichiara di accettare tutte le norme di cui all'art.
1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi  comprese  le  loro
successive  modificazioni, impegnandosi a rispettarle senza eccezione
alcuna;
   3) L'aderente dichiara inoltre:
    a) di essere titolare di un conto accentrato in titoli presso  la
Banca d'Italia;
ovvero
     a) di avere stipulato accordo, allegato al presente atto, con un
soggetto  titolare  di  conto  accentrato  in titoli, presso la Banca
d'Italia, per gli adempimenti derivanti dall'adesione alla Cassa (2);
    b) di essere titolare di un conto accentrato in  lire  presso  la
Banca d'Italia;
ovvero
     b)  di  aver  stipulato  apposito  accordo, allegato al presente
atto, con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lett.
f) del Regolamento (2);
    c)  di  aderire alla stanza di compensazione dei valori mobiliari
di ...........................................
ovvero
     c) di aver stipulato  apposito  accordo,  allegato  al  presente
atto,  con una banca incaricata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.
f) del Regolamento (2);
    d)  di  essere  stato  ammesso  al  mercato  telematico  per   la
negoziazione  dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli di
stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991,  n.  1
ed  al  "Decreto  Ministeriale"  come  risulta  dalla  documentazione
allegata;
    e) di possedere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3,  comma
3 della L. 19 marzo 1983 n. 72, di L. ..............................,
come risulta dall'allegata attestazione, vistata da una  Societa'  di
revisione;
__________________
             (1) Indicare se generale oppure individuale.
             (2) Barrare la lettera che interessa.
    4)  L'aderente  conviene  che  potra' recedere dall'adesione alla
Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle  norme
di  cui  all'art. 1, nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 7 del
Regolamento;
    5) L'aderente  dichiara  che  tutti  i  dati  indicati  al  n.  3
corrispondono  a  verita'  e  si impegna a rispettare quanto previsto
all'art. 4 delle Disposizioni e 7 del Regolamento;
    6)  L'aderente  si  impegna  ad effettuare il regolare versamento
presso la Cassa dei margini iniziali, di variazione ed aggiuntivi  di
cui  agli  artt. 12, 13 e 14 delle Disposizioni, secondo le modalita'
ed i tempi stabiliti dal Regolamento;
    7) L'aderente si impegna a  fare  fronte,  con  la  tempestivita'
richiesta,  agli  obblighi che discendono dalla procedura da porre in
essere  in  caso  di  inadempimento,  di  cui   all'art.   15   delle
Disposizioni,  gestite  dalla  Cassa  secondo  le modalita' e i tempi
fissate dal Regolamento;
    8) L'aderente da' atto e conviene con la Cassa che, nel  rispetto
di  quanto  previsto  dal "Decreto ministeriale" e secondo gli schemi
negoziali approvati dal Ministero del Tesoro, la Cassa assumera'  nei
suoi confronti la stessa posizione contrattuale della controparte con
la  quale  ha  contrattato  nel  mercato, restando l'aderente, per le
obbligazioni  che  ha  assunto  verso  quest'ultimo,  vincolato   nei
confronti della Cassa;
    9)  L'aderente, nella sua qualita' di aderente generale, da' atto
e conviene con la Cassa che quanto previsto al n. 8 varra' anche  per
le   posizioni   contrattuali  assunte  nel  mercato  dagli  aderenti
indiretti che ad esso fanno capo;
   10) L'aderente si impegna a non far  valere  nei  confronti  della
Cassa  le  eventuali  cause  di  invalidita'  e  di inefficacia delle
obbligazioni relative alle operazioni concluse sul mercato, ai  sensi
ed agli effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni;
   11)  L'aderente  prende  atto che non opera la compensazione nelle
ipotesi descritte dall'art. 11, comma 4 delle  Disposizioni  e  negli
articoli del Regolamento;
   12)  Nei  casi di trasferimento delle posizioni di cui all'art. 20
del Regolamento le eventuali contestazioni dell'aderente  di  cui  al
secondo  comma  dell'articolo  citato  devono  essere  effettuate per
iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate;
   13) L'aderente dichiara di essere a conoscenza ed approvare che la
Cassa  si  avvale  della  collaborazione  della  SIA  SpA,   Societa'
Interbancaria  per  l'Automazione con sede in Milano, per la gestione
sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia;
   14) L'aderente conviene che la Cassa non  e'  responsabile,  fatti
salvi  i  casi  di  cui  all'art.  1229  c.c.,  per  danni diretti ed
indiretti causati da possibili interruzioni  o  malfunzionamenti  del
sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a
qualunque  causa  imputabili  e  quindi  la  Cassa  non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo
di mancato guadagno, che possa prodursi  per  operativita'  errata  o
assente;
   15) L'aderente elegge domicilio in ....................... ai fini
del  ricevimento  delle  comunicazioni  della  Cassa  previste  dalle
Disposizioni e dal Regolamento ed a tutti gli  effetti  dei  rapporti
fra  l'aderente  medesimo  e  la  Cassa. Eventuali variazioni saranno
comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R.  ed  avranno  effetto
trascorsi  5  giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta
alla Cassa medesima;
   16) L'aderente  riconosce  che  ai  rapporti  con  la  Cassa,  che
discendono  dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica la
legge italiana anche per  quanto  riguarda  le  obbligazioni  che  ne
derivano e la loro esecuzione.
 ............, li' ................
                                     Firma ..........................
   L'aderente  sottoscritto  approva specificatemente, ai sensi e per
gli effetti di cui  agli  articoli  1341  e  1342  Codice  civile  le
clausole di cui agli articoli 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 16.
 ............, li' ................
                                     Firma ..........................
Allegati
   Ai sensi dell'art. 3 si allegano:
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 
                                                      Modulo Aderente
                                                       Indiretto
 
              CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
                          ATTO DI ADESIONE
 
   La/Il ..................................................  con sede
in .............................. via ...............................
iscritta/o al Tribunale di.....................  n. ................,
partita IVA ......................., in persona di ..................
nella qualita' di ...................................................
 
                               chiede
 
di  aderire alla Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. in qualita'
di aderente indiretto al fine di operare sul mercato  telematico  per
la  negoziazione  dei contratti uniformi a termine, relativi a titoli
di stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n.
1 ed al decreto del Ministro del tesoro dell' 8 febbraio 1988 e  suc-
cessive  modificazioni  ed integrazioni, di seguito definito "Decreto
ministeriale", alle seguenti condizioni:
   1) L'aderente dichiara di ben conoscere il "Decreto ministeriale",
le Disposizioni della  Consob  e  della  Banca  d'Italia  concernenti
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Cassa di
compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. n. 73 del  27  marzo
1992), come successivamente modificate ed integrate in data 17 giugno
1992 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre 1993 (G.U.
n.  268  del  15  novembre  1993) di seguito definite "Disposizioni",
nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia  (G.U.
n.  162  dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre 1992 e n. 63 del
17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento";
    2) L'aderente  dichiara  di  accettare  tutte  le  norme  di  cui
all'art.  1,  sia singolarmente, sia nel loro complesso, ivi comprese
le loro successive modificazioni, impegnandosi  a  rispettarle  senza
eccezione alcuna;
    3) L'aderente dichiara inoltre:
    a)  di  aver stipulato l'accordo con l'aderente generale ai sensi
dell'art. 9, comma 1 delle Disposizioni che si allega  in  originale,
firmato da entrambe le parti;
    b)   di  essere  stato  ammesso  al  mercato  telematico  per  la
negoziazione dei contratti uniformi a termine, relativi ai titoli  di
stato, di cui all'art. 23, comma 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed
al decreto ministeriale, come risulta dalla documentazione allegata;
    4)  L'aderente  conviene  che  potra' recedere dall'adesione alla
Cassa, nell'ipotesi di modificazione e/o di integrazione delle  norme
di  cui all'art. 1, nelle forme e nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento;
    5) L'aderente  dichiara  che  tutti  i  dati  indicati  al  n.  3
corrispondono  a  verita'  e  si impegna a rispettare quanto previsto
all'art. 4 delle Disposizioni e all'art. 7 del Regolamento;
    6) L'aderente dichiara di essere a conoscenza degli  effetti  che
discendono  dalla mancata osservanza di quanto previsto dall' art. 15
delle Disposizioni, in ordine alle procedure di inadempimento gestite
dalla Cassa;
    7) L'aderente non puo' far valere nei confronti sia dell'aderente
generale sia della Cassa le  eventuali  cause  di  invalidita'  e  di
inefficacia  delle obbligazioni relative alle operazioni concluse sul
mercato, ai sensi  ed  agli  effetti  dell'art.  10,  comma  5  delle
Disposizioni;
    8)  Nei  casi di trasferimento delle posizioni di cui all'art. 20
del Regolamento le eventuali contestazioni da parte dell'aderente  di
cui  al  secondo  comma dell'articolo citato devono essere effettuate
per iscritto, in caso contrario si considerano come non effettuate;
    9) L'aderente dichiara che la Cassa di compensazione  e  garanzia
e' estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali intrattenuti con
l'aderente  generale di cui al n. 3 e conseguentemente non potra' far
valere nei confronti della Cassa qualsiasi  pretesa  derivante  dalla
propria  negoziazione  dei  contratti  uniformi a termine, relativi a
titoli di Stato, di cui all'art. 23, comma 5, della legge  2  gennaio
1991, n. 1 ed al decreto ministeriale;
   10) L'aderente elegge domicilio in ...............................
ai  fini  del  ricevimento  delle  comunicazioni della Cassa previste
dalle Disposizioni e dal Regolamento  ed  a  tutti  gli  effetti  dei
rapporti  fra  l'aderente  medesimo  e la Cassa. Eventuali variazioni
saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata  A.R.  ed  avranno
effetto  trascorsi  5 giorni dalla data in cui la comunicazione sara'
pervenuta alla Cassa medesima;
   11) L'aderente  riconosce  che  ai  rapporti  con  la  Cassa,  che
discendono  dal presente atto e dalla sua accettazione, si applica la
legge italiana anche per  quanto  riguarda  le  obbligazioni  che  ne
derivano e la loro esecuzione.
 ................., li' .............
                                     Firma ..........................
   L'aderente  sottoscritto  approva specificatamente, ai sensi e per
gli effetti di cui  agli  articoli  1341  e  1342  Codice  civile  le
clausole di cui agli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11.
 ................., li' .............
                                     Firma ..........................
Allegati
   Ai sensi dell'art. 3 si allegano:
 ....................................................................
 ....................................................................
 ....................................................................
 
                         __________________
 
     N.B. - Il presente testo contiene i soli elementi essenziali
  dell'accordo aderente generale/aderente indiretto, a cui le parti
                possono aggiungere ulteriori clausole
 
              CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.
             ACCORDO FRA ADERENTE GENERALE ED INDIRETTO
                                 FRA
 
 ......................., in qualita' di aderente generale alla Cassa
di compensazione e garanzia S.p.A. sul mercato dei contratti uniformi
a  termine,  relativi  ai  titoli  di stato, in forza del rapporto di
adesione di cui alla comunicazione in data ..........................
di accettazione, della domanda di adesione inoltrata, da parte  della
Cassa  (art.  4,  comma  4  del  Regolamento).  In seguito denominato
Aderente generale.
 ........................................, in qualita' di richiedente
l'adesione (ovvero di aderente indiretto) alla Cassa sul mercato
 ....................................................................
In seguito denominato Aderente indiretto.
 
                              premesso
 
   - che entrambi gli Aderenti dichiarano di ben conoscere il decreto
del  Ministro  del  tesoro  dell'8   febbraio   1988   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   di   seguito  definito  "Decreto
Ministeriale", le Disposizioni della Consob e  della  Banca  d'Italia
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione e garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. n. 73 del
27 marzo 1992), come successivamente modificate ed integrate in  data
17  giugno 1992 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1992) e in data 5 novembre
1993 (G.U.  n.  268  del  15  novembre  1993),  di  seguito  definite
"Disposizioni", nonche' il Regolamento della Cassa di compensazione e
garanzia  (G.U.  n.  162  dell'11 luglio 1992, n. 293 del 14 dicembre
1992 e n. 63 del 17 marzo 1993), di seguito definito "Regolamento";
   - che entrambi gli Aderenti dichiarano di voler regolare i  propri
rapporti  in  conformita'  alle  norme  sopra  citate,  che  sono  da
intendersi qui integralmente trascritte  ed  accettate,  anche  nelle
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nelle parti relative ai
reciproci diritti ed obblighi.
 
                       CONVENGONO QUANTO SEGUE
 
   1) l'Aderente indiretto si impegna a non  avvalersi  sul  presente
mercato di altro Aderente generale.
   2)  Gli  Aderenti prendono atto che non possono far reciprocamente
valere la compensazione legale nelle ipotesi descritte  all'art.  11,
comma 5 delle Disposizioni e negli articoli del Regolamento;
   3)  L'aderente  indiretto  conviene  che  non  puo'  far valere le
eventuali cause di invalidita' e di  inefficacia  delle  obbligazioni
relative  alle  operazioni  concluse  sul  mercato,  ai sensi ed agli
effetti dell'art. 10, comma 5 delle Disposizioni.
   4) Tra le parti si  conviene  che  l'aderente  generale  assumera'
automaticamente,  nel  rispetto  degli schemi negoziali approvati dal
Decreto Ministeriale, nei confronti dell'aderente indiretto la stessa
posizione contrattuale della  controparte  con  la  quale  l'aderente
indiretto ha contrattato nel mercato, restando quest'ultimo vincolato
nei  confronti  dell'aderente  generale  per  le  obbligazioni che ha
assunto verso detta controparte.
   5) Le parti dichiarano che nessuna clausola del  presente  accordo
e'  stata  redatta  ne'  intesa quale deroga alle responsabilita' che
incombono alle parti stesse, ed in particolare in  capo  all'aderente
generale  secondo  quanto  previsto  nel  Decreto Ministeriale, nelle
Disposizioni,  nel  Regolamento  che  in  ogni  caso  prevalgono  sul
presente accordo.
  ..........................................
  ..........................................
  ..........................................
   ............., li .................
                                   Firma ............................
                                   Firma ............................