IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica; Visto in particolare il comma 9 dell'art. 6 della citata legge n. 179 il quale, ai fini della concessione dei contributi di edilizia agevolata di cui all'art. 19 della legge n. 457/78, dispone che i rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio e le regioni siano regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici - Presidente del C.E.R.; Considerato che, in base alla normativa di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, nonche' al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, occorre sostituire la dizione "Istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio" con quella di "Banche abilitate ad effettuare le operazioni previste dalla citata legge n. 179 in forza della normativa statutaria e di legge"; Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione della convenzione-tipo; Decreta: Ar. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' approvata la convenzione-tipo regolante i rapporti tra le Banche abilitate ad effettuare le operazioni previste dalla stessa legge "179" e le regioni, ai fini della concessione dei contributi di edilizia agevolata di cui all'art. 19 della legge 5 agosto 1978 n. 457. A detta convenzione-tipo dovranno uniformarsi tutte le banche interessate in sede di stipula degli atti convenzionali con le regioni per le finalita' di cui al citato art. 19 della legge "457". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 1994 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro dei lavori pubblici MERLONI