IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  26  marzo  1992, n. 244, convertito nella
legge  24  marzo  1993,  n.  75,  recante  disposizioni   concernenti
l'estinzione  dei  crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti   interbancari,   agevolazioni  tributarie  per  incentivare
l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonche' norme
sulla gestione del gioco del lotto;
  Visto l'art. 1, comma 1,  del  suindicato  decreto-legge  il  quale
stabilisce  che  all'estinzione  di  crediti  e  delle  dichiarazioni
annuali dell'imposta sul valore  aggiunto,  relativi  ai  periodi  di
imposta  chiusi  entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare al netto
degli interessi non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna
imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, qualora ne sia
fatta richiesta entro il 15 giugno  1992,  mediante  assegnazione  ai
creditori di titoli di Stato;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  25  gennaio  1994, n. 57, che
richiama il decreto ministeriale 27 aprile 1992 per  quanto  riguarda
le  modalita'  di  presentazione  delle  domande per l'estinzione dei
crediti di imposta tramite emissione di titoli di Stato  per  periodi
chiusi entro il 31 dicembre 1989;
  Vista  la nota del Ministro del tesoro in data 1 aprile 1993, prot.
100397, con la quale si richiede  che  i  contribuenti,  titolari  di
crediti di imposta, indichino l'ente creditizio mandatario presso cui
depositare i titoli di Stato;
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992, concernente modalita'
di   presentazione   delle   domande  per  l'estinzione  dei  crediti
risultanti dalla  liquidazione  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni
annuali  dell'IVA  mediante  assegnazione  ai  creditori di titoli di
Stato;
  Considerato che si rende necessario integrare gli schemi di domanda
approvati con il citato decreto ministeriale 27 aprile 1992;
                              Decreta:
  Sono approvati gli schemi delle istanze da utilizzare da parte  dei
contribuenti  titolari  di  crediti d'imposta per un importo al netto
degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire, in sostituzione
di quelli allegati al decreto ministeriale 27 aprile 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 marzo 1994
                                                   Il Ministro: GALLO