IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonche' norme sulla gestione del gioco del lotto; Visto l'art. 1, comma 1, del suindicato decreto-legge il quale stabilisce che all'estinzione di crediti e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare al netto degli interessi non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, che richiama il decreto ministeriale 27 aprile 1992 per quanto riguarda le modalita' di presentazione delle domande per l'estinzione dei crediti di imposta tramite emissione di titoli di Stato per periodi chiusi entro il 31 dicembre 1989; Vista la nota del Ministro del tesoro in data 1 aprile 1993, prot. 100397, con la quale si richiede che i contribuenti, titolari di crediti di imposta, indichino l'ente creditizio mandatario presso cui depositare i titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992, concernente modalita' di presentazione delle domande per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'IVA mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Considerato che si rende necessario integrare gli schemi di domanda approvati con il citato decreto ministeriale 27 aprile 1992; Decreta: Sono approvati gli schemi delle istanze da utilizzare da parte dei contribuenti titolari di crediti d'imposta per un importo al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire, in sostituzione di quelli allegati al decreto ministeriale 27 aprile 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 1994 Il Ministro: GALLO