Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario del Governo della provincia di Trento Al commissario del Governo della provincia di Bolzano e, per conoscenza: All'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero della sanita' Agli intendenti di finanza All'ANCI Con circolare F.L. 15/93 del 3 giugno 1993, emessa di concerto tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze, veniva fornita ai comuni la possibilita' di comunicare al Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, i dati anagrafici dei minori per l'attribuzione del codice fiscale. Il tutto trovava motivazione nell'ambito di quanto gia' realizzato a supporto del cittadino per gli obblighi fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi 1993 per l'anno d'imposta 1992. Nel quadro di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 63 del 17 marzo 1993, riguardante lo scambio dati attraverso il codice fiscale tra sistemi delle amministrazioni pubbliche e dei comuni, le amministrazioni comunali continueranno ad inviare al Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, i dati per l'attribuzione del codice fiscale ai soli neonati, al piu' presto possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla nascita. Alla luce dell'esperienza sinora acquisita in merito, si rende necessario impartire le seguenti ulteriori istruzioni. I dati anagrafici del neonato sono comunicati, attraverso connessioni telematiche tra i comuni ed il Ministero delle finanze, dal responsabile di anagrafe del comune di residenza al Ministero delle finanze stesso, che attribuisce d'ufficio il codice fiscale e lo trasmette, sempre per via telematica, al comune di residenza richiedente. Ai fini di una corretta attribuzione del codice fiscale si rende necessario richiamare l'attenzione del responsabile di anagrafe sull'esigenza di indicare il nome cosi' come iscritto nell'anagrafe secondo le vigenti norme, e sull'importanza che i dati, sulla base dei quali il Ministero delle finanze effettua l'attribuzione del codice fiscale, siano rispondenti a quelli risultanti dallo stesso registro. Qualora il responsabile di anagrafe, in risposta alla richiesta di attribuzione, riceva dal Ministero delle finanze una delle seguenti segnalazioni, dovra' regolarsi come indicato nel punto relativo: 1) "codice fiscale gia' attribuito" seguito dai dati anagrafici e residenza del soggetto, in tal caso l'operatore e' tenuto a verificare se trattasi di soggetti diversi (casi di omocodia); 2) "codice fiscale in corso di attribuzione da 'nome ufficio' non seguito da ulteriori dati, in tale evidenza l'operatore avverte il cittadino che nel caso di immediata necessita' puo' recarsi al piu' vicino ufficio distrettuale delle imposte dirette per richiedere un codice fiscale provvisorio; comunque, l'operatore potra' ripetere l'operazione tre giorni dopo regolandosi come indicato al punto precedente nel caso compaia la segnalazione 1. Se trattasi di omocodia, il responsabile d'anagrafe e' tenuto a predisporre la documentazione anagrafica di quanto riscontrato relativa al/i soggetto/i residente/i e/o nato/i nel comune operante e ad inviarla al piu' vicino ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale provvedera' a completare eventualmente l'istruttoria, ad attribuire i codici fiscali differenziati e, quindi, a comunicarli direttamente ai soggetti interessati. Pertanto il responsabile d'anagrafe nel caso in cui, ripetuta l'operazione a tre giorni di distanza, non riesca ad attribuire il codice, dovra' comunicare al cittadino, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto intervenuto, con l'avvertenza di recarsi all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di 'nome ufficio' per il rilascio di un codice provvisorio, lo stesso al quale e' stata trasmessa la pratica per competenza. Il tesserino magnetico contenente il codice fiscale viene inviato, dal Ministero delle finanze, all'indirizzo comunicato. L'attribuzione del codice fiscale, operata secondo tale modalita', pertanto, sostituisce l'obbligo, per i genitori dei neonati, di chiedere il codice fiscale presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze. La connessione telematica tra i comuni ed il Ministero delle finanze avviene su iniziativa del comune secondo le modalita' appresso specificate. 1. Attraverso il sistema videotel. In "manuale", mediante l'apposito terminale telematico, da installare presso l'ufficio comunale dell'anagrafe. In "automatico", mediante l'interconnessione tra il computer del comune e la rete telematica gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, utilizzando l'apposito sistema denominato "INTE.G.R.A.". In tali casi, il comune dovra' designare il responsabile dei dati che verranno trasmessi al Ministero delle finanze, segnalando le generalita' dello stesso agli organismi tecnici dell'ANCI utilizzando la scheda allegata; l'ANCI provvedera' all'invio dei codici e delle password per l'accesso al sistema. 2. Con modalita' di interconnessione diretta tra sistemi. I comuni dotati di propri sistemi informativi automatizzati e che non ritengano opportuno avvalersi del sistema Videotel, dovranno attivare un collegamento diretto con il sistema del Ministero delle finanze. In tal caso, per la parte tecnica e operativa si dovra' far riferimento al Ministero delle finanze - Segretariato generale - Ufficio centrale programmazione e coordinamento attivita' informatica - Centro informativo - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma - Tel. 06/5025-2391 ovvero -2392 ovvero -2561. Con l'occasione, si ricorda che, come gia' indicato nella precedente circolare del 3 giugno 1993, sono state realizzate anche le procedure per consentire ai comuni, attraverso i suddetti collegamenti telematici, la comunicazione al Ministero delle finanze dell'avvenuto decesso e delle viariazioni di residenza dei cittadini. Il tutto in ottemperanza a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della gia' citata legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevedono per i comuni con archivi automatizzati, l'obbligo di attivazione di collegamenti telematici con tutti gli enti che esercitano attivita' di prelievo contributivo o fiscale, nonche' con gli organismi che somministrino, eroghino o forniscano servizi. Detti collegamenti, altresi', devono permettere l'accesso, da parte degli stessi organismi, a tutte le variazioni che intervengano nelle anagrafi comunali. Per quanto esposto, si invitano i comuni a provvedere al rispetto di tale adempimento con la massima tempestivita'. Si rende noto, inoltre, che il giorno 15 luglio 1993 si e' svolto a Roma un primo incontro con i rappresentanti di alcuni comuni d'Italia per acquisire elementi conoscitivi per la fornitura di dati di ausilio per la gestione dell'imposizione locale. Con particolare attenzione e' stato esaminato il problema della interconnessione telematica fra sistemi: a tal fine si e' concordato che, in attesa di definire, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita' tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione della spesa comune alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato art. 2 della legge 17 marzo 1993, n. 63, le eventuali richieste verranno ugualmente esaminate al fine di attivare, in via sperimentale, i collegamenti stessi. Come preannunciato in calce alla circolare del 3 giugno 1993, sopra richiamata, le interconnessioni tra banche-dati hanno come necessario presupposto l'adozione del codice fiscale, quale chiave di collegamento e di accesso. E' proprio a tal fine che il comma 2 dell'art. 2 della nota legge n. 63/1993 prevede che l'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti doveva essere completata entro il 30 giugno 1993. In tale ottica, quindi, nel rispetto di quanto a suo tempo disposto dalla circolare 16 dicembre 1991 del Ministro della funzione pubblica e dalla citata legge n. 63/1993, sara' necessario che ogni comune provveda o completi l'introduzione dei codici fiscali degli iscritti nell'anagrafe, quale presupposto per poi collegarsi al Ministero delle finanze nella sua piu' completa funzionalita'. A tal fine, il comune puo' richiedere la fornitura dei codici fiscali dei propri residenti inviando i dati dei cittadini stessi, su nastro o dischetto magnetico, secondo il tracciato record riportato in allegato, sempreche' non sia possibile un trasferimento telematico degli archivi, al: "Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Centro informativo - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma". Tali supporti verranno restituiti con i codici fiscali relativi. Al fine di mantenere costante nel tempo l'allineamento degli archivi e' necessario, quindi, rendere attiva l'interconnessione telematica tra comune ed il Ministero delle finanze per l'attribuzione del codice fiscale ai neonati, per le comunicazioni di decesso e di viariazione di residenza. Per rendere operative le fasi sopra indicate, ogni comune potra' far riferimento al personale dell'ufficio sopra citato, anche telefonando ai numeri diretti 06/5025-2385 oppure -2381 oppure -2509. Si richiama l'attenzione dei responsabili delle amministrazioni comunali sull'importanza che riveste la procedura di attribuzione del codice fiscale che, nella definizione di "codice individuale", cosi' come attribuita con la circolare del Ministero della funzione pubblica n. 83245 del 16 dicembre 1991, viene ad essere considerato elemento identificativo di ogni soggetto e, come tale, deve essere indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 2 della legge n. 63/1993. Si prega di voler dare alla presente la piu' ampia diffusione presso le amministrazioni comunali. Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro delle finanze GALLO