Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  della
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo della
                                  provincia di Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Autorita'   per   l'informatica
                                  nella    pubblica   amministrazione
                                  presso la Presidenza del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Agli intendenti di finanza
                                  All'ANCI
  Con  circolare F.L. 15/93 del 3 giugno 1993, emessa di concerto tra
il Ministero  dell'interno  e  il  Ministero  delle  finanze,  veniva
fornita  ai  comuni  la possibilita' di comunicare al Ministero delle
finanze - Anagrafe tributaria,  i  dati  anagrafici  dei  minori  per
l'attribuzione
del codice fiscale.
  Il  tutto trovava motivazione nell'ambito di quanto gia' realizzato
a supporto del cittadino per gli  obblighi  fiscali  derivanti  dalla
dichiarazione dei redditi 1993 per l'anno d'imposta 1992.
  Nel  quadro di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 63 del 17
marzo 1993, riguardante lo scambio dati attraverso il codice  fiscale
tra   sistemi  delle  amministrazioni  pubbliche  e  dei  comuni,  le
amministrazioni comunali continueranno ad inviare al Ministero  delle
finanze  -  Anagrafe tributaria, i dati per l'attribuzione del codice
fiscale ai soli neonati, al piu'  presto  possibile  e  comunque  non
oltre 30 giorni dalla nascita.
  Alla  luce  dell'esperienza  sinora  acquisita  in merito, si rende
necessario impartire le seguenti ulteriori istruzioni.
  I  dati  anagrafici  del  neonato   sono   comunicati,   attraverso
connessioni  telematiche  tra i comuni ed il Ministero delle finanze,
dal responsabile di anagrafe del comune  di  residenza  al  Ministero
delle  finanze  stesso, che attribuisce d'ufficio il codice fiscale e
lo trasmette, sempre per  via  telematica,  al  comune  di  residenza
richiedente.
  Ai  fini  di  una corretta attribuzione del codice fiscale si rende
necessario  richiamare  l'attenzione  del  responsabile  di  anagrafe
sull'esigenza di indicare il nome cosi' come
iscritto  nell'anagrafe  secondo  le vigenti norme, e sull'importanza
che i dati, sulla base dei quali il Ministero delle finanze  effettua
l'attribuzione   del  codice  fiscale,  siano  rispondenti  a  quelli
risultanti dallo stesso registro.
  Qualora il responsabile di anagrafe, in risposta alla richiesta  di
attribuzione,  riceva  dal Ministero delle finanze una delle seguenti
segnalazioni, dovra' regolarsi come indicato nel punto relativo:
   1) "codice fiscale gia' attribuito" seguito dai dati anagrafici  e
residenza   del  soggetto,  in  tal  caso  l'operatore  e'  tenuto  a
verificare se trattasi di soggetti diversi (casi di omocodia);
   2)  "codice fiscale in corso di attribuzione da 'nome ufficio' non
seguito da ulteriori dati, in tale evidenza  l'operatore  avverte  il
cittadino  che  nel caso di immediata necessita' puo' recarsi al piu'
vicino ufficio distrettuale delle imposte dirette per  richiedere  un
codice  fiscale  provvisorio;  comunque,  l'operatore potra' ripetere
l'operazione tre giorni  dopo  regolandosi  come  indicato  al  punto
precedente nel caso compaia la segnalazione 1.
  Se  trattasi  di  omocodia,  il responsabile d'anagrafe e' tenuto a
predisporre  la  documentazione  anagrafica  di  quanto   riscontrato
relativa al/i soggetto/i residente/i e/o nato/i nel comune operante e
ad  inviarla  al  piu'  vicino  ufficio  distrettuale  delle  imposte
dirette,   il   quale   provvedera'   a   completare    eventualmente
l'istruttoria,  ad  attribuire  i  codici  fiscali  differenziati  e,
quindi, a comunicarli direttamente ai soggetti interessati.
  Pertanto il responsabile  d'anagrafe  nel  caso  in  cui,  ripetuta
l'operazione  a  tre  giorni di distanza, non riesca ad attribuire il
codice, dovra' comunicare al cittadino, a norma della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  quanto  intervenuto,  con  l'avvertenza  di  recarsi
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di 'nome ufficio'  per
il  rilascio  di  un  codice provvisorio, lo stesso al quale e' stata
trasmessa la pratica per competenza.
  Il tesserino magnetico contenente il codice fiscale viene  inviato,
dal Ministero delle finanze, all'indirizzo comunicato.
  L'attribuzione  del codice fiscale, operata secondo tale modalita',
pertanto, sostituisce l'obbligo,  per  i  genitori  dei  neonati,  di
chiedere il codice fiscale presso gli uffici periferici del Ministero
delle finanze.
  La  connessione  telematica  tra  i  comuni  ed  il Ministero delle
finanze  avviene  su  iniziativa  del  comune  secondo  le  modalita'
appresso specificate.
1. Attraverso il sistema videotel.
  In   "manuale",   mediante   l'apposito  terminale  telematico,  da
installare presso l'ufficio comunale dell'anagrafe.
  In "automatico", mediante l'interconnessione tra  il  computer  del
comune   e   la  rete  telematica  gestita  dagli  organismi  tecnici
dell'Associazione nazionale comuni italiani,  utilizzando  l'apposito
sistema denominato "INTE.G.R.A.".
  In  tali  casi, il comune dovra' designare il responsabile dei dati
che verranno trasmessi al  Ministero  delle  finanze,  segnalando  le
generalita' dello stesso agli organismi tecnici dell'ANCI utilizzando
la  scheda  allegata; l'ANCI provvedera' all'invio dei codici e delle
password per l'accesso al sistema.
2. Con modalita' di interconnessione diretta tra sistemi.
  I comuni dotati di propri sistemi informativi automatizzati  e  che
non  ritengano  opportuno  avvalersi  del  sistema Videotel, dovranno
attivare un collegamento diretto con il sistema del  Ministero  delle
finanze.
  In  tal  caso,  per  la  parte  tecnica  e  operativa si dovra' far
riferimento al Ministero delle  finanze  -  Segretariato  generale  -
Ufficio centrale programmazione e coordinamento attivita' informatica
-  Centro  informativo  -  Via  Mario Carucci, 99 - 00143 Roma - Tel.
06/5025-2391 ovvero -2392 ovvero -2561.
  Con   l'occasione,   si  ricorda  che,  come  gia'  indicato  nella
precedente circolare del 3 giugno 1993, sono state  realizzate  anche
le   procedure  per  consentire  ai  comuni,  attraverso  i  suddetti
collegamenti telematici, la comunicazione al Ministero delle  finanze
dell'avvenuto decesso e delle viariazioni di residenza dei cittadini.
  Il  tutto  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dai  commi  3 e 4
dell'art. 2 della gia'  citata  legge  17  marzo  1993,  n.  63,  che
prevedono  per  i  comuni  con  archivi  automatizzati,  l'obbligo di
attivazione  di  collegamenti  telematici  con  tutti  gli  enti  che
esercitano  attivita' di prelievo contributivo o fiscale, nonche' con
gli organismi che somministrino, eroghino o forniscano servizi. Detti
collegamenti, altresi', devono permettere l'accesso, da  parte  degli
stessi  organismi,  a  tutte  le  variazioni  che  intervengano nelle
anagrafi comunali.
  Per quanto esposto, si invitano i comuni a provvedere  al  rispetto
di tale adempimento con la massima tempestivita'.
  Si rende noto, inoltre, che il giorno 15 luglio 1993 si e' svolto a
Roma un primo incontro con i rappresentanti di alcuni comuni d'Italia
per  acquisire  elementi  conoscitivi  per  la  fornitura  di dati di
ausilio per la gestione dell'imposizione locale.
  Con particolare attenzione e' stato  esaminato  il  problema  della
interconnessione  telematica fra sistemi: a tal fine si e' concordato
che, in attesa di definire, con apposito decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, le modalita' tecniche per l'attivazione dei
collegamenti e la ripartizione della spesa comune alla  realizzazione
e  uso dei collegamenti medesimi, secondo quanto previsto dal comma 6
del citato art. 2 della legge 17 marzo  1993,  n.  63,  le  eventuali
richieste  verranno  ugualmente esaminate al fine di attivare, in via
sperimentale, i collegamenti stessi.
  Come preannunciato in calce alla circolare del 3 giugno 1993, sopra
richiamata, le interconnessioni tra banche-dati hanno come necessario
presupposto  l'adozione  del  codice   fiscale,   quale   chiave   di
collegamento e di accesso.
  E'  proprio  a tal fine che il comma 2 dell'art. 2 della nota legge
n.  63/1993  prevede  che  l'acquisizione  del  codice  fiscale  alle
anagrafi  automatizzate  dei vari enti doveva essere completata entro
il 30 giugno 1993.
  In tale ottica, quindi, nel rispetto di quanto a suo tempo disposto
dalla circolare 16 dicembre 1991 del Ministro della funzione pubblica
e dalla citata legge n. 63/1993, sara'  necessario  che  ogni  comune
provveda  o completi l'introduzione dei codici fiscali degli iscritti
nell'anagrafe, quale presupposto  per  poi  collegarsi  al  Ministero
delle  finanze  nella sua piu' completa funzionalita'. A tal fine, il
comune puo' richiedere la fornitura dei  codici  fiscali  dei  propri
residenti inviando i dati dei cittadini stessi, su nastro o dischetto
magnetico,   secondo  il  tracciato  record  riportato  in  allegato,
sempreche'  non  sia  possibile  un  trasferimento  telematico  degli
archivi,  al: "Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
Centro informativo - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma".
  Tali supporti verranno restituiti con i codici fiscali relativi.
  Al fine  di  mantenere  costante  nel  tempo  l'allineamento  degli
archivi  e'  necessario,  quindi,  rendere  attiva l'interconnessione
telematica  tra  comune   ed   il   Ministero   delle   finanze   per
l'attribuzione del codice fiscale ai neonati, per le comunicazioni di
decesso e di viariazione di residenza.
  Per  rendere  operative  le fasi sopra indicate, ogni comune potra'
far  riferimento  al  personale  dell'ufficio  sopra  citato,   anche
telefonando ai numeri diretti 06/5025-2385 oppure -2381 oppure -2509.
  Si  richiama  l'attenzione  dei  responsabili delle amministrazioni
comunali sull'importanza che riveste la procedura di attribuzione del
codice fiscale che, nella definizione di "codice individuale",  cosi'
come  attribuita  con  la  circolare  del  Ministero  della  funzione
pubblica n. 83245 del 16 dicembre 1991, viene ad  essere  considerato
elemento  identificativo  di  ogni soggetto e, come tale, deve essere
indicato in ogni  atto  relativo  a  rapporti  intercorrenti  con  la
pubblica  amministrazione,  secondo  quanto  previsto dal comma 1 del
citato art. 2 della legge n. 63/1993.
  Si prega di voler dare  alla  presente  la  piu'  ampia  diffusione
presso le amministrazioni comunali.
                                         Il Ministro dell'interno
                                                  MANCINO
Il Ministro delle finanze
       GALLO