IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visti  i  provvedimenti  adottati  a carico del sig. Paolo Benelli,
assessore alla sanita' della regione Toscana, ai sensi degli articoli
272, 285, 292 e 309 del codice di procedura penale con ordinanza  del
giudice  per  le indagini preliminari del tribunale penale di Firenze
dell'11 febbraio 1994;
  Vista la comunicazione  in  data  2  marzo  1994,  n.  2/S.R.,  del
commissariato del Governo nella regione Toscana;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica  di  assessore  regionale  del
sig. Paolo Benelli;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplati dalla legge;
  Sentiti il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il  sig. Paolo Benelli e' sospeso dalla carica di consigliere della
regione Toscana.
  In caso di revoca del provvedimento  giudiziario  in  premessa,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 5 marzo 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI