IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visti i provvedimenti adottati a carico del sig. Paolo Benelli, assessore alla sanita' della regione Toscana, ai sensi degli articoli 272, 285, 292 e 309 del codice di procedura penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Firenze dell'11 febbraio 1994; Vista la comunicazione in data 2 marzo 1994, n. 2/S.R., del commissariato del Governo nella regione Toscana; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di assessore regionale del sig. Paolo Benelli; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Paolo Benelli e' sospeso dalla carica di consigliere della regione Toscana. In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 5 marzo 1994 Il Presidente: CIAMPI