IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto il provvedimento adottato a carico del signor Giuseppe Gianni, deputato regionale della regione Sicilia, ai sensi dell'art. 317 del codice penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa del 2 marzo 1994; Vista la cominicazione in data 5 marzo 1994, n. 22/2A2/RIS, del commissariato dello Stato per la regione siciliana; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Giuseppe Gianni; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Giuseppe Gianni e' sospeso dalla carica di deputato regionale della regione siciliana. In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 7 marzo 1994 Il Presidente: CIAMPI