IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto il  provvedimento  adottato  a  carico  del  signor  Giuseppe
Gianni,  deputato regionale della regione Sicilia, ai sensi dell'art.
317 del codice penale con  ordinanza  del  giudice  per  le  indagini
preliminari del tribunale di Siracusa del 2 marzo 1994;
  Vista  la  cominicazione  in  data 5 marzo 1994, n. 22/2A2/RIS, del
commissariato dello Stato per la regione siciliana;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig.
Giuseppe Gianni;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il  sig.  Giuseppe  Gianni  e'  sospeso  dalla  carica  di deputato
regionale della regione siciliana.
  In caso di revoca del provvedimento  giudiziario  in  premessa,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 7 marzo 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI