IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di consigliere della regione Abruzzo del sig. Attilio D'Amico; Vista l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Pescara n. 920/92, in data 21 febbraio 1994, con la quale e' stato revocato il provvedimento restrittivo adottato a carico del predetto sig. Attilio D'Amico, il precedente giorno 8, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale; Vista la comunicazione in data 21 febbraio 1994, n. 317 C.G., del commissario del Governo nella regione Abruzzo; Considerato che, per effetto dell'intervenuto provvedimento giudiziario di revoca, e' venuto meno il presupposto della sospensione contemplata dalla legge e, pertanto, cessa l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1994; Decreta: La sospensione del sig. Attilio D'Amico dalla carica di consigliere della regione Abruzzo e' revocata a decorrere dal 17 febbraio 1994. Roma, 25 febbraio 1994 Il Presidente: CIAMPI