IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 8 febbraio 1994, con il quale
veniva dichiarata la sospensione dalla carica  di  consigliere  della
regione Abruzzo del sig. Attilio D'Amico;
  Vista  l'ordinanza  del  giudice  per  le  indagini  preliminari di
Pescara n. 920/92, in data 21 febbraio 1994, con la  quale  e'  stato
revocato  il provvedimento restrittivo adottato a carico del predetto
sig. Attilio D'Amico, il precedente giorno 8, ai sensi dell'art.  284
del codice di procedura penale;
  Vista  la  comunicazione in data 21 febbraio 1994, n. 317 C.G., del
commissario del Governo nella regione Abruzzo;
  Considerato  che,  per   effetto   dell'intervenuto   provvedimento
giudiziario   di   revoca,   e'  venuto  meno  il  presupposto  della
sospensione contemplata dalla legge e,  pertanto,  cessa  l'efficacia
del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio 1994;
                              Decreta:
  La sospensione del sig. Attilio D'Amico dalla carica di consigliere
della regione Abruzzo e' revocata a decorrere dal 17 febbraio 1994.
   Roma, 25 febbraio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI