IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1993 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visti i propri decreti ministeriali del 6 dicembre 1993  che  hanno
diposto  per  il  15 dicembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro a  novanta,  centottantadue  e  trecentosessantacinque  giorni
senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  7  gennaio  1993 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1993;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  15  dicembre  1993  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre  1993
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,05 per i B.O.T. a
novanta  giorni,  a L. 95,93 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1994, ammonta a L. 82.980.817.000 per i buoni  a  novanta
giorni  con scadenza 15 marzo 1994, a L. 203.315.777.500 per quelli a
centottantadue  giorni  con  scadenza  15  giugno   1994   e   a   L.
277.991.055.000  per  i  titoli  a  trecentosessantacinque giorni con
scadenza 15 dicembre 1994.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,71  per  i
B.O.T.  a  novanta  giorni,  a L. 95,27 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 90,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1993
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE