IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge  24  dicembre  1993,  n.  539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994,  che  fissa  in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al  netto  di  quelli  da
rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993,
n. 601253;
                              Decreta:
  Per il 14 gennaio 1994 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
trecentosessantasette  giorni con scadenza il 16 gennaio 1995 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma,  entro  e  non  oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1994, con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE