IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio  1993 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visti i propri decreti del 17 dicembre 1993 che hanno disposto  per
il  30  dicembre  1993  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novanta,  centottantadue  e   trecentosessantacinque   giorni   senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  7  gennaio  1993 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1993;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  30  dicembre  1993  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre  1993
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,09 per i B.O.T. a
novanta  giorni,  a L. 96,11 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 92,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1994, ammonta a L. 236.486.300.000 per i buoni a  novanta
giorni  con scadenza 30 marzo 1994, a L. 486.049.720.000 per quelli a
centottantadue  giorni  con  scadenza  30  giugno   1994   e   a   L.
1.135.836.530.000  per  i  titoli a trecentosessantacinque giorni con
scadenza 30 dicembre 1994.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,77  per  i
B.O.T.  a  novanta  giorni,  a L. 95,44 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 90,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 gennaio 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE