IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visti i propri decreti del 5 gennaio 1994 che hanno disposto per il
14  gennaio  1994  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro   a
novantuno,  centottantantadue  e  trecentosessantasette  giorni senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 1994;
  Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta  dei  buoni
ordinari  del  Tesoro  per  l'emissione  del  14  gennaio  1994  sono
indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le  tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per  l'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 1994
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,06 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 95,95 per i B.O.T. a centottantantadue  giorni
e a L. 91,90 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  La  spesa  per  interessi,  gravante  sul  cap. 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario 1994, ammonta a L. 58.169.084.500 per i buoni a novantuno
giorni con scadenza 15 aprile 1994, a L. 222.750.515.000 per quelli a
centottantadue  giorni  con  scadenza 15 luglio 1994; quella gravante
nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del
Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 606.757.010.000  per  i
titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 gennaio 1995.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 97,71 per i
B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,30 per i B.O.T.  a  centottantadue
giorni e a L. 90,70 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 gennaio 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE