Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992
n. 164, esaminata la domanda intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento
della  denominazione di origine controllata del vino "Piemonte", gia'
riconosciuta come indicazione geografica con decreto ministeriale  16
luglio  1988,  ha  espresso  parere  favorevole  al suo accoglimento,
proponendo  -  ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
ministeriale  -  il  testo  del  disciplinare  di  produzione  di cui
trattasi come di seguito riportato.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della produzione  agricola,  Divisione
VI,  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
      Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione
     del vino a denominazione di origine controllata "Piemonte"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Piemonte",  e'  riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da  una
delle seguenti specificazioni di vitigno:
    Barbera;
    Bonarda;
    Dolcetto;
    Brachetto;
    Cortese;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Pinot nero;
    Chardonnay,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  di  vigneti  composti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente
possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve  dei  vitigni  a
bacca    di   colore   analogo,   non   aromatici,   inseriti   nella
classificazione "raccomandati" e "autorizzati" delle singole province
di appartenenza.
   La  denominazione  di  origine  controllata   "Piemonte   Moscato"
"Piemonte  Moscato passito" e "Piemonte Moscato passito liquoroso" e'
riservata ai vini ottenuti da uve di  vigneti  composti  dal  vitigno
Moscato b. per il 100%.
                               Art. 3
   Le  uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la
denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita da una  delle
specificazioni  di  cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone
rispettivamente indicate:
    "Piemonte  Barbera",  "Piemonte  Dolcetto",  "Piemonte  Cortese",
"Piemonte Pinot Bianco", "Piemonte  Pinot  Grigio",  "Piemonte  Pinot
Nero", "Piemonte Chardonnay" e "Piemonte Bonarda":
   Provincia di Alessandria:
    l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni: Acqui Terme, Alfiano
Natta,  Alice  Bel  Colle,  Altavilla  Monf.,  Avolasca,   Basaluzzo,
Bassignana, Belforte Monf., Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno,
Borgoratto  Alessandrino,  Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino,
Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano,  Carpeneto,
Carrosio,  Cartosio,  Casaleggio  Boiro,  Casale  Monf., Casalnoceto,
Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar
Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli,
Castelletto Monferrato, Castelnuovo  Bormida,  Cavatore,  Cellamonte,
Cereseto,  Cerreto  Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato,
Cremolino,  Cuccaro  Monf.,  Denice,  Francavilla  Bisio,   Frascaro,
Frassinello   Monf.,  Fubine,  Gabiano,  Gamalero,  Gavazzana,  Gavi,
Grognardo,  Lerma,  Lu  Monf.,  Malvicino,  Masio,  Melazzo,  Merana,
Mirabello  Monf.,  Molare,  Mombello  Monf.,  Momperone,  Moncestino,
Monleale, Montaldeo,  Montaldo  Bormida,  Montecastello,  Montechiaro
d'Acqui,   Montegioco,  Montemarzino,  Morbello,  Mornese,  Morsasco,
Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Orsara Bormida,  Ottiglio  Monf.,  Ovada,  Ozzano,  Paderna,
Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi,
Pomaro  Monf.,  Pontestura,  Ponti,  Ponzano,  Ponzone, Pozzolgroppo,
Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone,  Rivalta  Bormida,  Rivarone,
Roccagrimalda,  Rosignano  Monf.,  Sala  Monf.,  San  Cristoforo, San
Giorgio Monf., San Salvatore Monf., Sant'Agata Fossili,  Sardigliano,
Sarezzano,  Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano
d'Orba, Solonghello, Spigno Monf., Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi,
Tagliolo  Monf.,  Tassarolo,  Terruggia,  Terzo,  Tortona,  Treville,
Trisobbio,   Valenza   Po,   Vignale  Monf.,  Viguzzolo,  Villadeati,
Villalvernia,   Villamiroglio,   Villaromagnano,   Visone,   Volpedo,
Volpeglino.
  Provincia di Asti:
    l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni:  Agliano, Albugnano,
Antignano,  Aramengo,  Asti,  Azzano  d'Asti,   Baldichieri   d'Asti,
Belveglio,  Berzano  San  Pietro,  Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti,
Calamandrana,   Calliano,   Calosso,   Camerano   Casasco,   Canelli,
Cantarana,   Capriglio,   Casorzo,   Cassinasco,   Castagnole  Lanze,
Castagnole  Monf.,  Castel  Boglione,   Castell'Alfero,   Castellero,
Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea,  Castelnuovo  Don  Bosco,  Castel  Rocchero,  Celle Enomondo,
Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro,  Cessole,  Chiusano  d'Asti,  Cinaglio,
Cisterna   d'Asti,   Coazzolo,   Cocconato,   Colcavagno,   Corsione,
Cortandone,   Cortanze,   Cortazzone,    Cortiglione,    Cossombrato,
Costigliole  d'Asti,  Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile,
Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa  Scapaccino,  Isola  d'Asti,
Loazzolo,   Maranzana,   Maretto,   Moasca,  Mombaldone,  Mombaruzzo,
Mombercelli, Monale,  Monastero  Bormida,  Moncalvo,  Moncucco  T.se,
Mongardino,   Montabone,  Montafia,  Montaldo  Scarampi,  Montechiaro
d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio,  Morasengo,  Nizza
Monf., Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti,
Piova'   Massaia,   Portacomaro,  Quaranti,  Refrancore,  Revigliasco
d'Asti,  Roatto,  Robella,  Rocca  d'Arazzo,  Roccaverano,  Rocchetta
Palafea,  Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi,
San  Martino  Alfieri,  San  Marzano  Oliveto,  San  Paolo  Solbrito,
Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco,  Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale  d'Asti,
Viarigi,  Vigliano  d'Asti,  Villafranca  d'Asti,  Villa San Secondo,
Vinchio.
   Provincia di Cuneo:
    l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba,  Albaretto  Torre,
Arguello,  Baldissero  d'Alba,  Barbaresco,  Barolo, Bastia Mondovi',
Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo,  Bonvicino,  Borgomale,  Bosia,
Bossolasco,  Bra,  Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carru', Castagnito,
Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione  Falletto,  Castiglione
Tinella,   Castino,  Cerretto  Langhe,  Cherasco,  Ciglie',  Cissone,
Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo,  Cravanzana,
Diano  d'Alba,  Dogliani,  Farigliano,  Feisoglio,  Gorzegno, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio  Berria,  Levice,
Magliano  Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi',
Monforte d'Alba, Monta' d'Alba,  Montaldo  Roero,  Montelupo  Albese,
Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie,
Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,
Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca
Ciglie',  Rocchetta  Belbo,  Roddi,  Roddino,  Rodello, San Benedetto
Belbo, San Michele Mondovi', Santa  Vittoria  d'Alba,  Santo  Stefano
Belbo,  Santo  Stefano  Roero,  Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe,
Sinio,  Somano,  Sommariva  Perno,  Torre  Bormida,  Treiso,   Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte;
    "Piemonte  Moscato"  "Piemonte Moscato passito" "Piemonte Moscato
passito liquoroso" e "Piemonte Brachetto":
   Provincia di Alessandria:
    l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme,  Alice  Bel
Colle,  Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo
Bormida,  Cavatore,  Grognardo,  Melazzo,  Montaldo  Bormida,  Orsara
Bormida,  Ponti,  Ricaldone,  Rivalta Bormida, Strevi, Terzo, Visone,
Trisobbio, Roccagrimalda.
   Provincia di Asti:
    l'intero territorio dei seguenti  comuni:  Asti,  Bruno,  Bubbio,
Calamandrana,  Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel
Boglione, Castelletto Molina,  Castelnuovo  Belbo,  Castel  Rocchero,
Cessole,  Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino,
Loazzolo,   Maranzana,   Moasca,   Mombaruzzo,   Monastero   Bormida,
Montabone, Nizza Monf., Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San
Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime,
Agliano, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Montegrosso d'Asti, Vinchio
d'Asti.
   Provincia di Cuneo:
    l'intero  territorio  dei seguenti comuni: Alba, Borgomale, Camo,
Castiglione  Tinella,  Castino,  Cortemilia,  Cossano  Belbo,  Mango,
Neive,  Neviglie,  Perletto,  Rocchetta Belbo, Santa Vittoria d'Alba,
Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
   Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Piemonte" con  le
specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini
a   D.O.C.   del   Piemonte   rispettivamente   indicati,  sempreche'
rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:
   "Piemonte Barbera":
    vini  a  D.O.C.:  Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Barbera
d'Alba, Colli Tortonesi Barbera, Gabiano, Rubino di Cantavenna.
   "Piemonte Dolcetto":
    vini  a  D.O.C.:  Dolcetto  d'Asti,  Dolcetto  d'Acqui,  Dolcetto
d'Ovada,  Dolcetto  d'Alba,  Dolcetto  di  Diano  d'Alba, Dolcetto di
Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
   "Piemonte Cortese":
    vini a D.O.C.: Cortese dell'Alto  Monferrato,  Cortese  di  Gavi,
Colli Tortonesi Cortese.
   "Piemonte Brachetto":
    vino a D.O.C.: Brachetto d'Acqui.
   "Piemonte  Moscato", "Piemonte Moscato passito", "Piemonte Moscato
passito liquoroso":
    vino a D.O.C.: Moscato d'Asti, Loazzolo.
   E' facolta' del conduttore dei vigneti iscritti agli albi  di  cui
al  presente  articolo,  all'atto  della  denuncia annuale delle uve,
effettuare rivendicazioni anche per piu' denominazioni di origine per
uve provenienti dallo stesso vigneto.
   Nel caso di  piu'  rivendicazioni  di  denominazioni  di  origine,
riferite  a  quote parti del raccolto di uve provenienti dallo stesso
vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del vigneto non potra'
superare il limite massimo piu' restrittivo tra quelli stabiliti  dai
disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali  delle  zone di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei  i  vigneti  collinari  di
giacitura   ed   esposizione   adatti.  Sono  esclusi  i  terreni  di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme di allevamento (in  controspalliera)
ed  i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e/o
quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate   alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
                                                        Titolo
                                                    alcolometrico
                                     Resa              volumico
                                      uva               minimo
        Vini                        q.li/Ha            naturale
         ___                          ___                 ___
 
Piemonte Barbera                      110              10,5% Vol.
Piemonte Dolcetto                     100               10%  Vol.
Piemonte Cortese                      115               9,5% Vol.
Piemonte Pinot bianco                 110               9,5% Vol.
Piemonte Pinot grigio                 110               9,5% Vol.
Piemonte Pinot nero                   100               10%  Vol.
Piemonte Chardonnay                   110               9,5% Vol.
Piemonte Brachetto                    90                10%  Vol.
Piemonte Bonarda                      110               10%  Vol.
Piemonte Moscato                      115               10%  Vol.
Piemonte Moscato passito e passito
  liquoroso                            60              12,5% Vol.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve,  purche'  la  produzione  non  superi  del 20% il limite massimo
stabilito dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
   Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine
controllata Piemonte devono essere le seguenti:
                                                       Resa/max.
        Vini                                           uva vino
         ___                                              ___
 
Piemonte Barbera                                          70%
Piemonte Dolcetto                                         70%
Piemonte Cortese                                          70%
Piemonte Pinot bianco                                     70%
Piemonte Pinot grigio                                     70%
Piemonte Pinot nero                                       70%
Piemonte Chardonnay                                       70%
Piemonte Brachetto                                        70%
Piemonte Bonarda                                          70%
Piemonte Moscato                                          75%
Piemonte Moscato passito e passito liquoroso              50%
   Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.
   La denominazione di origine  controllata  "Piemonte"  senza  altra
specificazione  e'  riservata  al  vino spumante ottenuto con mosti o
vini  a  D.O.C.  o  atti  ad   essere   designati   con   le   D.O.C.
(esclusivamente  vinificati  in  bianco)  seguenti: Piemonte Cortese,
Piemonte Chardonnay, Piemonte  Pinot  nero,  Piemonte  Pinot  grigio,
Piemonte Pinot bianco, Piemonte Barbera, da soli o congiuntamente.
   La   denominazione   di  origine  controllata  "Piemonte"  con  le
specificazioni  "Cortese",  "Chardonnay",  "Pinot   bianco",   "Pinot
grigio"  e  "Pinot nero", puo' essere utilizzata per designare i vini
spumanti  ottenuti  con  i  rispettivi  vini  che   rispondono   alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
   Per  gli  spumanti  ottenuti da Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot
nero, e' ammesso il sinonimo Pinot.
   Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti
gli spumanti, la denominazione di origine controllata "Piemonte"  con
le specificazioni "Pinot-Chardonnay" e "Chardonnay-Pinot" puo' essere
utilizzata  per  designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza
dei rispettivi vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare e con la prevalenza  quantitativa
di quello indicato per primo.
   La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti di cui al
presente  disciplinare,  deve  essere  effettuata con il metodo della
fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, con  l'esclusione
di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
   Le  operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla
produzione degli spumanti devono essere  effettuate  nell'ambito  del
territorio della regione Piemonte.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Piemonte Moscato
passito"  e  "Piemonte  Moscato  passito  liquoroso"  devono   essere
sottoposti  ad  un  periodo di affinamento non inferiore ad un anno a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello  di  produzione
delle uve.
                               Art. 6.
   I  vini  di  cui  agli  articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Piemonte Barbera":
    colore: rosso piu' o meno intenso;
    odore: vinoso caratteristico;
    sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;
    titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 22 per mille.
   "Piemonte Dolcetto":
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, gradevolmente  amarognolo,  di  discreto  corpo
armonico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 22 per mille.
   "Piemonte Brachetto":
    colore:  rosso  rubino  piu' o meno intenso, talvolta tendente al
rosato;
    odore: caratteristico con delicato aroma muschiato;
    sapore: delicato, piu' o meno dolce, talvolta frizzante;
    titolo alc. vol. tot. min.: 11%, di cui svolto almeno 6%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 22 per mille.
   "Piemonte Cortese":
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, gradevole, persistente;
    sapore: fresco, secco, talvolta frizzante;
    titolo alc. vol. tot. min.: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 17 per mille.
   "Piemonte Pinot bianco":
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: fresco, secco, fine, armonico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 17 per mille.
   "Piemonte Pinot grigio":
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: fresco, secco, armonico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 17 per mille.
   "Piemonte Pinot nero":
    colore: rosso rubino non molto intenso;
    odore: marcato e caratteristico, delicato;
    sapore: gradevole, vellutato, leggermente amarognolo;
    titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 22 per mille.
   "Piemonte Chardonnay":
    colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
    Odore: leggero, profumo caratteristico;
    sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 17 per mille.
   "Piemonte" (spumante):
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, caratteristico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 10,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 22 per mille.
   "Piemonte Bonarda":
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: intenso, gradevole;
    sapore:  secco,  amabile,  leggermente  tannico, fresco, talvolta
vivace o frizzante;
    titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 22 per mille.
   "Piemonte Moscato":
    colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico dell'uva moscato;
    sapore: dall'aroma caratteristico, talvolta frizzante;
    titolo alc. vol. tot. min.: 10%, di cui svolti almeno 5,5% e  non
oltre 7%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto min.: 17 per mille.
   "Piemonte Moscato passito":
    colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
    odore:   intenso,  complesso,  sentore  muschiato  caratteristico
dell'uva moscato;
    sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 15,5%, di cui almeno 11% svolti;
    zuccheri residui: minimo 50 gr./litro;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   "Piemonte Moscato passito liquoroso":
    colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu' o meno intenso;
    odore:    intenso,    complesso,    etereo,   sentore   muschiato
caratteristico dell'uva moscato;
    sapore: dolce, pieno, armonico, aromatico;
    titolo alc. vol. tot. min.: 18,5%, di cui almeno 14% svolti;
    zuccheri residui: minimo 50 gr./litro;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, con  l'esclusione
dei  vini  spumanti  di  cui  all'art. 5 per i quali valgono le norme
comunitarie  e  nazionali  riferite  agli  spumanti,  l'aggiunta   di
qualsiasi  qualificazione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   E' altresi' vietato, anche  per  i  vini  spumanti,  l'impiego  di
indicazioni  geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone, e localita' comprese nelle zone delimitate nel precedente
art. 3, nonche' l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   Per  i vini di cui agli articoli 2 e 5 la designazione "Piemonte",
immediatamente  seguita  dalla  dicitura  "denominazione  di  origine
controllata"   dovra'  precedere  immediatamente,  in  etichetta,  la
specificazione relativa  al  vitigno  e  dovra'  essere  riportata  a
caratteri  di  uguale  colore  e  di  dimensioni superiori o uguali a
quelli utilizzati per indicare il vitigno.
   Il vino a D.O.C. "Piemonte Moscato" con una pressione in bottiglia
superiore a 1 bar e sino a 2,5 bar deve rispondere alla normativa dei
vini frizzanti e deve recare in etichetta  dopo  la  designazione  la
scritta "vino frizzante" o "frizzante".
   Il   vino   a   D.O.C.   "Piemonte   Moscato",   rispondente  alle
caratteristiche del presente disciplinare,  puo'  essere  immesso  al
consumo dal 1 novembre successivo alla vendemmia di produzione.
   I  vini  rossi  atti  a  fregiarsi  della denominazione di origine
controllata "Piemonte", di cui  all'art.  2,  possono  utilizzare  in
etichetta l'indicazione "Novello", secondo la vigente normativa per i
vini Novelli.
   Fatta  eccezione  per  i  vini  spumanti,  sulle bottiglie o altri
recipienti  contenenti  il  vino  a  D.O.C.  "Piemonte"  deve  sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   Il vino a D.O.C. "Piemonte Moscato" deve essere immesso al consumo
in  recipienti  di  vetro  corrispondenti ai tipi previsti alle norme
comunitarie e nazionali e chiuso, nella  tipologia  "frizzante",  con
tappo di sughero non a fungo.
                               Art. 9.
   La  regione  Piemonte,  sentiti  gli  organismi  interessati  puo'
stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la  pesatura  delle
uve,  controlli  sia  quantitativi che qualitativi delle uve anche in
vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi
della denominazione di origine controllata "Piemonte".