IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale e' stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n. 488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, il compito di provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali; Vista la delibera CIPE del 19 ottobre 1993 con la quale si e' proceduto in prima istanza alla revoca dei finanziamenti a suo tempo destinati alla realizzazione degli interventi previsti, nell'ambito dei "piani annuali di attuazione" approvati dal CIPE, dalle diverse "azioni organiche", che alla data del 30 settembre 1993 risultavano trovarsi un una delle situazioni a), b) e c) individuate nella richiamata deliberazione del CIPE; Vista la successiva ricognizione, verifica e monitoraggio svolta dal commissario liquidatore ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 sulle situazioni per le quali era stata gia' proposta con nota del 1 ottobre 1993 l'attivazione della procedura di revoca i cui risultati sono stati comunicati con nota n. 1109 del 15 dicembre 1993; Visto altresi' l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993; Ritenuta la necessita' di dover ulteriormente procedere alla revoca dei finanziamenti relativi ad interventi previsti dalle diverse azioni organiche, che, alla data del 30 novembre 1993, si trovavano in una delle seguenti situazioni; a) studi, progettazioni e ricerche non affidate ai soggetti attuatori; b) opere con lavori aggiudicati ma non consegnati; c) opere con lavori consegnati ma materialmente non iniziati entro il 30 novembre 1993; d) opere con lavori parzialmente consegnati; Ritenuto, altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 493/1993, alla revoca dei finanziamenti relativi ad opere consegnate e materialmente iniziate, i cui lavori alla data del 30 settembre 1993 risultavano sospesi da oltre un anno senza motivo di forza maggiore; Sentite le regioni interessate; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' revocato, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione, il finanziamento complessivo di lire 744.799 milioni, a suo tempo disposto dal CIPE a favore degli interventi indicati negli allegati, che presentavano, alle date sottoindicate, le seguenti specifiche situazioni di fatto e di diritto: 1. Alla data del 30 novembre 1993: studi, progettazioni e ricerce non ancora affidate: n. 2 finanziamenti per un importo impegnato di 4.000 milioni di lire, di cui 950 milioni erogati per anticipazioni (allegato 1); opere con lavori aggiudicati ma non consegnati: n. 4 per un finanziamento impegnato pari a 135.260 milioni di lire, di cui 6,761 milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 2); opere con lavori consegnati ma materialmente non iniziati: n. 2 per un finanziamento impegnato pari a 94.626 milioni di lire, di cui 4.753 milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 3); opere con lavori parzialmente consegnati: n. 2 per un finanziamento impegnato pari a 177.151 milioni di lire, di cui 8.858 milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 4). 2. Alla data del 30 settembre 1993: opere consegnate e materialmente iniziate i cui lavori alla data del 30 settembre 1993 risultano sospesi da oltre un anno: n. 17 per un finanziamento impegnato pari a 333.762 milioni di lire, di cui 73.013 milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 5). Ai fini della restituzione o del recupero delle somme anticipate sulla base delle convenzioni stipulate per la realizzazione delle opere, degli studi, delle progettazioni e ricerche come sopra revocate si procedera' con le seguenti modalita': a) ove i soggetti attuatori siano le regioni, si provvedera' in via compensativa in sede di erogazione a favore delle medesime regioni delle risorse da destinare ai programmi regionali di sviluppo, ex lege n. 64/1986; b) nei confronti degli altri soggetti attuatori si provvedera' nei modi ordinari; c) per le opere i cui lavori risultino iniziati e parzialmente realizzati per lotti funzionali, sono fatti salvi i relativi finanziamenti assentiti, dopo preventiva perizia tecnico-finanziaria delle opere realizzate. 3. Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera sono acquisite alla programmazione prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992 richiamata in premessa e saranno destinate, ove possibile, a favore degli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati, con priorita' per quelli cofinanziati dalle Comunita' europee. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 1 marzo 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 36