IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  19  dicembre  1992,  n.  488, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche  alla
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale e'
stato  disposto  il  trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno a seguito della  cessazione  dell'intervento
straordinario  nel  Mezzogiorno  e  della previsione di un sistema di
interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, della richiamata legge n.
488/1992, che demanda al CIPE su proposta del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sentite le  regioni  interessate,  il
compito  di  provvedere  alla  revoca dei finanziamenti relativi agli
interventi compresi nei piani annuali di attuazione, rientranti anche
nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;
  Vista la delibera CIPE del 19 ottobre  1993  con  la  quale  si  e'
proceduto  in prima istanza alla revoca dei finanziamenti a suo tempo
destinati alla realizzazione degli interventi  previsti,  nell'ambito
dei  "piani  annuali di attuazione" approvati dal CIPE, dalle diverse
"azioni organiche", che alla data del 30 settembre  1993  risultavano
trovarsi  un  una  delle  situazioni  a),  b)  e c) individuate nella
richiamata deliberazione del CIPE;
  Vista la successiva ricognizione, verifica  e  monitoraggio  svolta
dal commissario liquidatore ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993
sulle  situazioni per le quali era stata gia' proposta con nota del 1
ottobre 1993 l'attivazione della procedura di revoca i cui  risultati
sono stati comunicati con nota n. 1109 del 15 dicembre 1993;
  Visto altresi' l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  come  modificato  dalla  legge  di conversione n. 493 del 4
dicembre 1993;
  Ritenuta la necessita' di dover ulteriormente procedere alla revoca
dei finanziamenti  relativi  ad  interventi  previsti  dalle  diverse
azioni  organiche,  che, alla data del 30 novembre 1993, si trovavano
in una delle seguenti situazioni;
    a) studi, progettazioni  e  ricerche  non  affidate  ai  soggetti
attuatori;
    b) opere con lavori aggiudicati ma non consegnati;
    c)  opere  con  lavori  consegnati  ma materialmente non iniziati
entro il 30 novembre 1993;
    d) opere con lavori parzialmente consegnati;
  Ritenuto, altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della predetta legge n. 493/1993, alla  revoca  dei  finanziamenti
relativi  ad  opere consegnate e materialmente iniziate, i cui lavori
alla data del 30 settembre 1993 risultavano sospesi da oltre un  anno
senza motivo di forza maggiore;
  Sentite le regioni interessate;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  E'  revocato,  nell'ambito  dei programmi triennali di sviluppo del
Mezzogiorno  e  dei  conseguenti  piani  annuali  di  attuazione,  il
finanziamento  complessivo  di  lire  744.799  milioni,  a  suo tempo
disposto dal CIPE a favore degli interventi indicati negli  allegati,
che  presentavano,  alle  date  sottoindicate, le seguenti specifiche
situazioni di fatto e di diritto:
  1. Alla data del 30 novembre 1993:
   studi,  progettazioni  e  ricerce  non  ancora  affidate:   n.   2
finanziamenti  per  un importo impegnato di 4.000 milioni di lire, di
cui 950 milioni erogati per anticipazioni (allegato 1);
   opere con lavori aggiudicati  ma  non  consegnati:  n.  4  per  un
finanziamento  impegnato pari a 135.260 milioni di lire, di cui 6,761
milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 2);
   opere con lavori consegnati ma materialmente non  iniziati:  n.  2
per  un finanziamento impegnato pari a 94.626 milioni di lire, di cui
4.753 milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 3);
   opere  con  lavori  parzialmente   consegnati:   n.   2   per   un
finanziamento  impegnato pari a 177.151 milioni di lire, di cui 8.858
milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 4).
  2. Alla data del 30 settembre 1993:
   opere consegnate e materialmente iniziate i cui lavori  alla  data
del  30  settembre 1993 risultano sospesi da oltre un anno: n. 17 per
un finanziamento impegnato pari a 333.762 milioni  di  lire,  di  cui
73.013 milioni di lire gia' erogati per anticipazioni (allegato 5).
  Ai  fini  della  restituzione o del recupero delle somme anticipate
sulla base delle convenzioni stipulate  per  la  realizzazione  delle
opere,  degli  studi,  delle  progettazioni  e  ricerche  come  sopra
revocate si procedera' con le seguenti modalita':
    a) ove i soggetti attuatori siano le regioni, si  provvedera'  in
via  compensativa  in  sede  di  erogazione  a  favore delle medesime
regioni  delle  risorse  da  destinare  ai  programmi  regionali   di
sviluppo, ex lege n. 64/1986;
    b)  nei  confronti  degli altri soggetti attuatori si provvedera'
nei modi ordinari;
    c) per le opere i cui lavori risultino  iniziati  e  parzialmente
realizzati   per  lotti  funzionali,  sono  fatti  salvi  i  relativi
finanziamenti assentiti, dopo preventiva perizia  tecnico-finanziaria
delle opere realizzate.
  3. Le risorse rinvenienti dalle revoche di cui ai punti 1 e 2 della
presente   delibera   sono  acquisite  alla  programmazione  prevista
dall'art. 1, comma 9, della legge n. 488/1992 richiamata in  premessa
e  saranno  destinate,  ove  possibile,  a  favore  degli  interventi
localizzati nei territori in cui ricadono i  finanziamenti  revocati,
con priorita' per quelli cofinanziati dalle Comunita' europee.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrata alla Corte dei conti il 1 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 36