AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni       ))
(( redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi       ))
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 6, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "Gli  interessi  moratori  e gli interessi per dilazione di
pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di  quelli  da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.";
    b) nell'articolo 13-bis, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
    c)  nell'articolo  41, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente: " h) gli altri interessi non aventi natura  compensativa  e
ogni  altro  provento  in  misura  definita derivante dall'impiego di
capitale.";
    d) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole "esenti da imposta."
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; tuttavia le somme o il valore
normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente  riconosciuto
delle azioni o quote possedute.";
    e) nell'articolo 44, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Le  somme  o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  del  capitale  esuberante   o   di
liquidazione  anche  concorsuale delle societa' ed enti costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo pagato per  l'acquisto  o  la
sottoscrizione  delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta
di cui all'articolo 14 spetta  limitatamente  alla  parte  dell'utile
proporzionalmente  corrispondente  alle  riserve,  diverse  da quelle
indicate nel comma 1, anche se imputate  a  capitale.    Resta  ferma
l'applicazione  delle  ritenute  alla  fonte  sulle riserve, anche se
imputate  a  capitale,  diverse  da  quelle  indicate  nel  comma  1,
attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.";
    f) nell'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,  questa,
al  netto  dei  proventi  esenti  dall'imposta  per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, e' computata  in  diminuzione  del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8.";
    g)  nell'articolo 55, comma 4, le parole "derivanti da precedenti
finanziamenti" sono soppresse;
    h) nell'articolo 56, comma 3,  primo  periodo,  le  parole  "alle
lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b)
e h)";
    i)  nell'articolo 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei versamenti  fatti  a  fondo
perduto  o in conto capitale alla societa' emittente o della rinuncia
ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al  costo
delle  azioni  in proporzione alla quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria; (( tuttavia e' consentita la deduzione  dei
versamenti  e  delle  remissioni  di debito effettuati a copertura di
perdite per la parte che eccede il patrimonio  netto  della  societa'
emittente risultante dopo la copertura."; ))
    l)  nell'articolo 81, comma 1, lettera c), le parole "o al 15 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "o al 10 per cento";
    m) nell'articolo 102, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il  seguente:  "La  perdita  e'   diminuita   dei   proventi   esenti
dall'imposta  per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi  5  e  5-
bis.";
    n)  nell'articolo  115,  comma  2,  lettera  a),  dopo  le parole
"persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti:  "per i quali  spetta
il credito di imposta di cui all'articolo 14".
  2.  Le  ritenute  sugli  interessi,  premi e altri frutti di cui al
primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (b), nonche' quelle sui
proventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  1983,
n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649 (c), si applicano a titolo  di  acconto  nei  confronti  delle
persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi
all'impresa  ai  sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (d).
 3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e), f), g), i), m) e
n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del  comma
1,  lettere  a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla
fonte, per gli interessi percepiti dalla data di  entrata  in  vigore
del  presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli
interessi e i proventi maturati dal 1 gennaio 1994.
 
             (a) Si riporta il testo degli articoli 6,  41,  44,  52,
          55, 56, 61, 81, 102 e 115 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  D.P.R.  n.  917/1986,  come sopra
          modificati:  "Art. 6 (Classificazione dei redditi) . - 1. I
          singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
          a)  redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di
          lavoro  dipendente;  d)  redditi  di  lavoro  autonomo;  e)
          redditi  impresa;  f)  redditi  diversi.    2.  I  proventi
          conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
          cessione dei relativi crediti, e le indennita'  conseguite,
          anche  in  forma  assicurativa, a titolo di risarcimento di
          danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi  quelli
          dipendenti   da   invalidita'   permanente   o   da  morte,
          costituiscono redditi  della  stessa  categoria  di  quelli
          sostituiti   o   perduti.  Gli  interessi  moratori  e  gli
          interessi per dilazione di pagamento costituiscono  redditi
          della  stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti
          su cui tali interessi sono maturati.   3. I  redditi  delle
          societa'  in  nome collettivo e in accomandita semplice, da
          qualsiasi  fonte  provengano  e  quale  che  sia  l'oggetto
          sociale,   sono  considerati  redditi  di  impresa  e  sono
          determinati unitariamente secondo le norme relative a  tali
          redditi".    "Art.  41  (Redditi  di  capitale) . - 1. Sono
          redditi di capitale:  a) gli interessi e gli altri proventi
          derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa  la
          differenza  tra  la  somma percepita alla scadenza e quella
          data a mutuo o in deposito; b) gli interessi  e  gli  altri
          proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri
          titoli  diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la
          differenza tra la somma percepita o il valore  normale  dei
          beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione; b-bis
          )   i  proventi  derivanti  dalle  cessioni  a  termine  di
          obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti  dalla
          differenza  tra  il  corrispettivo globale della cessione e
          quello dell'acquisto  se  l'acquisto  e'  contestuale  alla
          stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla
          differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il
          valore  di  mercato  del titolo alla data della stipula del
          contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse
          all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del
          contratto a termine.  Il  valore  di  mercato  deve  essere
          documentato  a  cura del venditore: in mancanza, i proventi
          sono determinati in misura pari al 25  per  cento  su  base
          annua  applicato  al  corrispettivo globale della cessione.
          Dal corrispettivo globale  della  cessione  si  deducono  i
          redditi  maturati  nel  periodo  di  valenza del contratto,
          soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma  primo
          dell'art.  26  del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600; c) le
          rendite perpetue e le prestazioni  annue  perpetue  di  cui
          agli  articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi
          per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli
          utili derivanti dalla partecipazione in  societa'  ed  enti
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          salvo il disposto della lettera d) del  comma  2  dell'art.
          49; f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in
          partecipazione  e  dai  contratti  indicati nel primo comma
          dell'art.  2554 del codice civile, compresa  la  differenza
          tra  la  somma  percepita  o  il  valore  normale  dei beni
          ricevuti alla scadenza e le somme o il valore  normale  dei
          beni  apportati,  salvo  il  disposto  della lettera c) del
          comma 2 dell'art. 49; g) gli utili corrisposti ai  mandanti
          o  fiducianti e ai loro aventi causa dalle societa' o dagli
          enti che hanno  per  oggetto  la  gestione,  nell'interesse
          collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
          costituite  con  somme di denaro e beni affidati da terzi o
          provenienti  dai   relativi   investimenti,   compresa   la
          differenza  tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello
          affidato in gestione; h) gli  altri  interessi  non  aventi
          natura   compensativa  e  ogni  altro  provento  in  misura
          definita derivante dall'impiego di capitale.
             2. ( Omissis) ".
             "Art. 44 (Utili da partecipazione in societa' ed enti) .
          - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai
          soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito  delle
          persone  giuridiche  a  titolo di ripartizione di riserve o
          altri fondi costituiti con sopraprezzi di  emissione  delle
          azioni  o  quote,  con  interessi di conguaglio versati dai
          sottoscrittori di nuove  azioni  o  quote,  con  versamenti
          fatti  dai  soci  a fondo perduto o in conto capitale e con
          saldi  di  rivalutazione  monetaria  esenti   da   imposta;
          tuttavia  le  somme  o  il valore normale dei beni ricevuti
          riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle  azioni  o
          quote  possedute.    2.  In  caso  di  aumento del capitale
          sociale mediante passaggio  di  riserve  o  altri  fondi  a
          capitale  le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento
          gratuito del valore nominale  delle  azioni  o  quote  gia'
          emesse  non  costituiscono  utili per i soci. Tuttavia se e
          nella  misura  in  cui  l'aumento  e'   avvenuto   mediante
          passaggio  a  capitale di riserve o fondi diversi da quelli
          indicati nel comma 1, la riduzione del capitale  eseburante
          successivamente  deliberata e' considerata distribuzione di
          utili; la riduzione si imputa  con  precedenza  alla  parte
          dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi
          a  capitale  di  riserve o fondi diversi da quelli indicati
          nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando  le
          norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che
          dispongono  diversamente.   3. Le somme o il valore normale
          dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione
          del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale
          delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che
          eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la  sottoscrizione
          delle  azioni  o  quote annullate. Il credito di imposta di
          cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte  dell'utile
          proporzionalmente  corrispondente  alle riserve, diverse da
          quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a  capitale.
          Resta  ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle
          riserve, anche se imputate a capitale,  diverse  da  quelle
          indicate  nel  comma  1,  attribuite  ai soci in dipendenza
          delle predette operazioni.  4. Le disposizioni del presente
          articolo valgono, in  quanto  applicabili,  anche  per  gli
          utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle
          societa',  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche".   "Art.  52  (Determinazione  del  reddito  di
          impresa) . - 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto
          negli  articoli  79,  e  80,  e'  determinato apportando al
          risultato netto del conto dei  profitti  e  delle  perdite,
          relativo  all'esercizio  chiuso  nel periodo di imposta, le
          variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione   conseguenti
          all'applicazione  dei  criteri  stabiliti  nelle successive
          disposizioni del presente capo.   2.  Se  dall'applicazione
          del  comma  1  risulta  una  perdita,  questa, al netto dei
          proventi  esenti  dall'imposta  per  la  parte   del   loro
          ammontare  che  eccede i componenti negativi non dedotti ai
          sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, e' computata
          in diminuzione del reddito complessivo  a  norma  dell'art.
          8".   "Art. 55 (Sopravvenienze attive . - 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in precedenti esercizi e i ricavi o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.   2. Se le  indennita'  di
          cui  alla  lettera  b)  del  comma 1 dell'art.   54 vengono
          conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso
          a formare il reddito in  precedenti  esercizi,  l'eccedenza
          concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto
          articolo.    3.  Sono  inoltre  considerati  sopravvenienze
          attive:    a)  le  indennita'  conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
          da quelli considerati alla lettera d) dei comma 1 dell'art.
          53  e  alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'art. 54; b) i
          proventi in denaro o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
          contributo  o  di  liberalita', esclusi i contributi di cui
          alle lettere e) e f) del comma  1  dell'art.  53.  Tuttavia
          l'ammontare  di  tali proventi, se sia stato accantonato in
          apposito fondo del passivo, concorre a formare  il  reddito
          nell'esercizio   e   nella  misura  in  cui  il  fondo  sia
          utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite  di
          esercizio   o  i  beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso
          personale o familiare dell'imprenditore o  siano  assegnati
          ai  soci.    4.  Non si considerano sopravvenienze attive i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto capitale  alle  societa'  in  nome  collettivo  o  in
          accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci
          ai  crediti,  ne'  la  riduzione dei debiti dell'impresa in
          sede di concordato fallimentare o preventivo.   5. In  caso
          di  cessione  del  contratto  di  locazione  finanziaria il
          valore nomale del bene costituisce sopravvenienza  attiva".
          "Art.  56  (Dividendi  e  interessi)  .  - 1. Per gli utili
          derivanti dalla partecipazione  in  societa'  semplici,  in
          nome  collettivo  e  in  accomandita semplice residenti nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano   le   disposizioni
          dell'art.  5.   2. Gli utili derivanti dalla partecipazione
          in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito  delle
          persone   giuridiche   concorrono   a  formare  il  reddito
          dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti.  Si  applicano le
          disposizioni degli articoli 14 e 44.    3.  Gli  interessi,
          anche  se  diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e
          h) del comma  1  dell'art.  41,  concorrono  a  formare  il
          reddito  per  l'ammontare  maturato  nell'esercizio.  Se la
          misura non e' determinata per  iscritto  gli  interessi  si
          computano   al  saggio  legale.    3-  bis.  Gli  interessi
          derivanti da prestiti fatti  in  qualsiasi  forma  e  sotto
          qualsiasi  denominazione, se la misura non e' determinata o
          e' inferiore, si  computano  in  misura  corrispondente  al
          tasso  ufficiale  di  sconto  medio  vigente nel periodo di
          imposta.   Questa  disposizione  non  si  applica  per  gli
          interessi,  compresi  quelli  per  dilazione  di pagamento,
          derivanti da prestiti ai dipendenti e alla  clientela,  ne'
          per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attivita'
          in  societa'  di  persone.    4.  Per  i contratti di conto
          corrente e per le operazioni  bancarie  regolate  in  conto
          corrente,  compresi  i conti correnti reciproci per servizi
          resi intrattenuti tra aziende e  istituti  di  credito,  si
          considerano maturati anche gli interessi compensati a norma
          di  legge  o  di  contratto".    "Art.  61 (Valutazione dei
          titoli), comma 5. -  L'ammontare  dei  versamenti  fatti  a
          fondo perduto o in conto capitale alla societa' emittente o
          della  rinuncia  ai  crediti  nei  confronti della societa'
          stessa si aggiunge al costo  delle  azioni  in  proporzione
          alla  quantita'  delle  singole  voci  della  corispondente
          categoria;  tuttavia  e'  consentita   la   deduzione   dei
          versamenti  e  delle  remissioni  di  debito  effettuati  a
          copertura di perdite per la parte che eccede il  patrimonio
          netto   della   societa'   emittente   risultante  dopo  la
          copertura. Nella determinazione, a norma del comma  3,  del
          valore  minimo  delle  azioni  non  quotate  in borsa e non
          negoziate nel mercato ristretto  non  si  tiene  conto  dei
          versamenti  e  delle remissioni di debito fatti a copertura
          di perdite della societa' emittente".   "Art.  81  (Redditi
          diversi)   .  -  1.  Sono  redditi  diversi,  se  non  sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore   dipendente:    a)  le  plusvalenze  realizzate
          mediante la lottizzazione di  terreni,  o  l'esecuzione  di
          opere  intese  a  renderli  edificabili,  e  la  successiva
          vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; b) le
          plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
          di  beni  immobili  acquistati  o  costruiti da non piu' di
          cinque anni, esclusi quelli  acquisiti  per  successione  o
          donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior
          parte   del   periodo   intercorso   tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale  del  cedente  o dei suoi familiari, nonche', in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento  della  cessione.    c)  le  plusvalenze realizzate
          mediante   cessione  a  titolo  oneroso  di  partecipazioni
          sociali,  escluse   quelle   acquisite   per   successione,
          superiori  al  2, al 5 o al 10 per cento del capitale della
          societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa
          o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni
          non  azionarie.    La  percentuale  di  partecipazione   e'
          determinata  tenendo  conto di tutte le cessioni effettuate
          nel  corso  di  dodici  mesi  ancorche'  nei  confronti  di
          soggetti  diversi;  si  considerano  cedute  per  prime  le
          partecipazioni acquisite in data piu' recente;
              (Omissis) ".  "Art. 102 ( Riporto delle perdite) . - 1.
          La perdita di un periodo di  imposta,  determinata  con  le
          stesse  norme  valevoli  per la determinazione del reddito,
          puo'  essere   computata   in   diminuzione   del   reddito
          complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
          il  quinto,  per  l'intero  importo  che trova capienza nel
          reddito complessivo di ciascuno  di  essi.  La  perdita  e'
          diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai  sensi  degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis . Detta
          differenza potra' tuttavia essere computata in  diminuzione
          del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
          corrispondente al reddito imponibile risulti compensata  da
          eventuali  crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
          di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
          al  precedente  art.   94".      "Art.   115   (Presupposto
          dell'imposta  ).  -  1. Presupposto dell'imposta locale sui
          redditi e' il possesso di redditi fondiari, di capitale, di
          impresa e diversi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,
          ancorche'  esenti  dall'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche  o   dall'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche.    2.  Sono esclusi dall'imposta:  a) i redditi
          derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
          all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  per  i
          quali  spetta il credito di imposta di cui all'art. 14.  b)
          i  redditi  derivanti  dalla  partecipazione  in   societa'
          semplici,  in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice
          residenti nel territorio dello Stato; c)  i  redditi  delle
          imprese  familiari  imputati  ai  familiari collaboratori a
          norma del comma 4 dell'art. 5; d) i redditi  indicati  alle
          lettere  l)  e  m)  del comma 1 dell'art.  81; e) i redditi
          soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  di  imposta  o  ad
          imposta sostitutiva.  e-bis ) i redditi d'impresa derivanti
          dall'esercizio  di attivita' commerciali svolte da soggetti
          diversi  da  quelli  indicati  al  comma  1  dell'art.  87,
          organizzate  prevalentemente  con  il  lavoro proprio e dei
          familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione  che
          il  numero  complessivo  delle persone addette, esclusi gli
          apprendisti  fino  ad  un  massimo  di  tre,  compreso   il
          titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre".
          L'art.  13-bis  del  medesimo testo unico delle imposte sui
          redditi e' stato aggiunto dall'art. 3 del D.L.  6  dicembre
          1993,  n.  503,  non convertito in legge per decorrenza dei
          termini  costituzionali.  Detto  art.  13-bis  elencava  le
          detrazioni  di  imposta per oneri, stabilendo, alla lettera
          a), abrogata dal presente decreto, che  dall'imposta  lorda
          si  detraesse  il  27  per  cento,  se non deducibile nella
          determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
          il reddito complessivo, del 20 per cento delle  provvigioni
          corrisposte  agli  intermediari  immobiliari, residenti nel
          territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  per  l'acquisto  o la vendita di
          fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a
          lire 3 milioni.  Il D.L. n. 503/1993  e'  stato  sostituito
          dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, in corso di conversione in
          legge,  nel quale e' presente nuovamente detto art. 13-bis,
          privo pero' delle disposizioni di cui alla predetta lettera
          a).  (b) Si riporta il testo dell'art. 26, primo e  secondo
          comma,  del  D.P.R.  n.  600/1973  (Disposizioni  comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui  redditi):    "Le
          societa'  e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
          similari devono operare una ritenuta del trenta per  cento,
          con  obbligo  di  rivalsa,  sugli interessi, premi ed altri
          frutti corrisposti ai  possessori.  La  ritenuta  non  deve
          essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle
          obbligazioni  e  dei  titoli similari esenti da imposte sul
          reddito ai sensi del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  601,
          nonche'  su  quelli  derivanti  dalle  obbligazioni e dagli
          altri titoli di cui all'art. 31  del  D.P.R.  29  settembre
          1973,  n.  601,  e  su quelli con regime fiscale equiparato
          emessi all'estero.  L'amministrazione postale e le  aziende
          ed  istituti  di  credito  devono  operare una ritenuta del
          trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli  interessi,
          premi  ed  altri  frutti  corrisposti  ai depositanti ed ai
          correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli  interessi
          corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle
          aziende   ed   istituti   di   credito  ne'  gli  interessi
          corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o  da
          filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad
          aziende  e istituti di credito con sede all'estero, esclusi
          quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di  credito
          italiani".    (c) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983
          (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte  sugli
          interessi  ed  altri  proventi di capitale) e' il seguente:
          "Art. 5. - I soggetti indicati nell'art. 23,  primo  comma,
          del   D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, che hanno emesso  titoli  o  certificati  in
          serie  o  di  massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o
          titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi
          comuni  di  investimento  mobiliare,  devono  operare   una
          ritenuta  del  30%,  a  titolo  di imposta e con obbligo di
          rivalsa,  sui  proventi  di  ogni  genere,  corrisposti  ai
          possessori  a  partire  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto,  compresa  la  differenza  tra  la  somma
          pagata  agli  stessi  possessori, o il valore dei beni loro
          attribuiti alla scadenza, e il prezzo di  emissione.  Se  i
          proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli
          emittenti  la ritenuta e' operata da essi. La ritenuta deve
          essere operata anche quando  gli  emittenti  o  i  soggetti
          incaricati   riacquistano   dai   possessori   i  titoli  o
          certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone
          il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede  di
          rimborso   o   di  successiva  negoziazione  dei  titoli  o
          certificati e' determinata al netto di quella gia' operata.
          I soggetti che corrispondono i proventi devono  versare  le
          ritenute  alla  competente sezione di tesoreria provinciale
          dello  Stato  entro  i  primi  quindici  giorni  del   mese
          successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e
          devono   presentare   annualmente  entro  il  31  marzo  la
          dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7
          del predetto decreto n. 600".  (d) Si trascrive  l'art.  77
          del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con   D.P.R.  n.  917/1986:    "Art.  77  (  Beni  relativi
          all'impresa ). - 1. Per le  imprese  individuali,  ai  fini
          delle   imposte   sui   redditi,  si  considerano  relativi
          all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a )  e  b)
          del   comma  1  dell'art.  53,  a  quelli  strumentali  per
          l'esercizio dell'impresa stessa  ed  ai  crediti  acquisiti
          nell'esercizio  dell'impresa  stessa,  i  beni appartenenti
          all'imprenditore  che  siano  indicati  tra  le   attivita'
          relative  all'impresa  nell'inventario redatto e vidimato a
          norma dell'art. 2217 del codice civile. Gli immobili di cui
          al comma 2 dell'art. 40 si considerano relativi all'impresa
          solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati
          nell'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili.  2. Per
          le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
          considerano relativi  all'impresa  tutti  i  beni  ad  esse
          appartenenti,  salvo  quanto  stabilito  nel comma 3 per le
          societa' di  fatto.    3.  Per  le  societa'  di  fatto  si
          considerano  relativi  all'impresa  i  beni  indicati  alle
          lettere a) e  b)  del  comma  1  dell'art.  53,  i  crediti
          acquisiti  nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli  iscritti  in
          pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente
          come  strumenti per l'esercizio dell'impresa.  3-bis) Per i
          beni strumentali dell'impresa individuale  provenienti  dal
          patrimonio  personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai
          fini  fiscali,  il   costo   determinato   in   base   alle
          disposizioni  di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689, da
          iscrivere   tra   le   attivita'    relative    all'impresa
          nell'inventario  di cui all'articolo 2217 del codice civile
          ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro
          dei  cespiti   ammortizzabili.   Le   relative   quote   di
          ammortamento  sono  calcolate a decorrere dall'esercizio in
          corso alla data dell'iscrizione".