Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza Alla Corte dei conti PREMESSA Il 1994 ha sancito l'avvio dell'Unione Europea, con la seconda fase del processo di attuazione del disegno comunitario. In tale ambito, l'Italia ha portato avanti il processo di risanamento della finanza pubblica in armonia con gli impegni assunti, modificando sensibilmente le anomale tendenze di fondo mediante provvedimenti strutturali lungo la strada della convergenza europea. L'anno appena concluso costituisce in proposito un punto di svolta, che pone le premesse per l'avvio del circolo virtuoso da tempo auspicato teso al raggiungimento dei traguardi stabiliti. Coerentemente, l'impostazione delle politiche di bilancio del triennio 1995-1997 deve avere come punto di riferimento il perseguimento fin dal primo anno dell'obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, invertendone la consolidata tendenza alla crescita con significative riduzioni nei due anni successivi. * * * 1. - La finanza pubblica nel 1993 ha evidenziato confortanti segnali sulla via della riduzione del fabbisogno del settore statale: dopo tre anni di sostanziale invarianza, la sua incidenza sul prodotto interno lordo si e' ridotta di quasi un punto, attestandosi intorno al 9,8 per cento (circa 153.000 miliardi). L'avanzo nelle operazioni finali, al netto della spesa per interessi (avanzo primario), ha raggiunto i 27.000 miliardi, pari all'1,7 per cento del PIL. Tali risultati sono stati conseguiti nonostante il negativo andamento della situazione economico-finanziaria, caratterizzata da un sensibile divario tra la crescita sperata ancora in settembre (+0,4 per cento) e la flessione del PIL registrata a consuntivo (intorno al mezzo punto percentuale). La piu' recente evoluzione dei principali indicatori induce a ritenere non agevole il raggiungimento delle previsioni di crescita dell'economia a suo tempo formulate per l'anno in corso. La riduzione del tasso medio di inflazione dal 4,2 per cento conseguito nel 1993 al 3,5 per cento programmato per il 1994 potrebbe rivelarsi problematica; la recente rilevante discesa dei tassi di interesse potrebbe attenuarsi e, al limite, arrestarsi. In tale situazione l'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni dalle previsioni di bilancio va confermata; la conseguente riconsiderazione dell'intervento pubblico costituisce la premessa indispensabile per la revisione degli obiettivi di finanza pubblica da definire nel documento programmatico per il prossimo triennio. Nel frattempo, la predisposizione delle nuove previsioni di bilancio puo' avere come utile punto di riferimento quanto meno gli obiettivi individuati nel precedente documento di programmazione economico-finanziaria, sui quali, tra l'altro, e' stato costruito il procedimento di monitoraggio concordato con l'Unione europea in relazione anche all'erogazione delle tranches previste dal prestito comunitario. 2. - Anche l'ultima sessione di bilancio ha confermato la correttezza dell'impostazione complessiva dei documenti relativi alla manovra di finanza pubblica. Valorizzando i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, la manovra e' stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative entro il 31 dicembre 1993, garantendone la completa e tempestiva definizione e rendendo superfluo il formale ricorso alla tecnica dei fondi negativi preferita nell'occasione dalle Camere. Tra i risultati piu' rilevanti della manovra di bilancio per il 1994, risulta la conferma, per il secondo esercizio consecutivo, della sostanziale invarianza in termini di competenza delle spese finali al netto degli interessi rispetto all'anno precedente. Ad esso hanno concorso sia la modifica della legislazione vigente, sia l'applicazione rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti. La spesa interessata da questi ultimi e' minore rispetto a quella modificabile con specifici interventi normativi, ma risulta pur sempre rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento e di razionalizzazione. In proposito, va confermata l'esigenza di una decisa inversione di tendenza nel consueto processo di formazione dei bilanci pubblici, ispirato generalmente al criterio della spesa storica di tipo incrementale rispetto alle occorrenze degli anni precedenti. Tale modo di procedere ha determinato un notevole grado di irrigidimento della spesa, di per se' gia' elevato, in alcuni casi tendendo ad innalzarne il livello al di la' delle effettive necessita'; gli interventi specifici per ulteriori esigenze sono stati di solito portati a giustificazione di nuovi incrementi degli stanziamenti. Va ricordato, invece, che in ogni stato di previsione esistono margini di manovra sui quali occorre esercitare l'impegno correttivo: si appalesano piu' agevolmente comprimibili le spese per acquisto di beni e servizi, gli investimenti diretti e i trasferimenti ad enti decentrati di spesa, o ad altri soggetti, per i quali l'entita' delle somme da trasferire non e' vincolata da predeterminazioni legislative. Per la spesa relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre, in sede di previsione annuale, procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, per rapportare ad essi non solo la parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare. Lo schema che piu' sembra rispondere a queste esigenze e' quello del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilita' per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; nonche' distinguendo le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni. Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati degli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati, con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un piu' elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni gia' individuati. In mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, si dovra' disporre la soppressione di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno. Conclusivamente, l'impostazione delle previsioni per il 1995 dovra' essere ispirata, come per il recente passato, ad una conferma del criterio dell'invarianza complessiva, da perseguire anche con adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, in modo da compensare eventuali maggiori esigenze incomprimibili. 2.1. - L'impostazione previsionale per la spesa relativamente flessibile va collocata, comunque, entro taluni criteri quantitativi di riferimento. Per tali spese, individuabili negli oneri classificati nell'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli legislativamente predeterminati, si rende indispensabile prevedere, anche per il 1995, la loro invarianza nominale a livello complessivo, rispetto alle proposte di assestamento del bilancio per il 1994, nonche' per gli anni 1996 e 1997 una loro espansione non superiore rispettivamente, al 2 per cento e all'1,5 per cento. In vista di tali obiettivi, la manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni di competenza; solamente il loro contenimento puo' consentire una modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica. 2.2. - In particolare, le spese per trasferimenti non previste da specifiche disposizioni legislative sono da sottoporre ad una attenta e rigorosa analisi ai fini della loro eliminazione dalle previsioni di bilancio. Gli oneri in discorso riguardano erogazioni, sovvenzioni e contributi che, pur rientrando nella generale configurazione normativa dell'attivita' istituzionale dell'Amministrazione interessata, sono privi di specifica e particolare autorizzazione legislativa. Pertanto, assume essenziale rilievo la fonte normativa dell'onere: l'assunzione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioe' da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere, inoltre, espressa, cioe' individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.). Sono da eliminare, conseguentemente, tutte le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti requisiti, erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui ambito generale rientrano senza una specifica e particolare disciplina normativa di settore. 2.3. - Quanto ai trasferimenti autorizzati da specifiche norme, l'esigenza di contenimento impone una severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo di pervenire quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni a carico del bilancio. A tale scopo devono essere proposte modifiche alle norme vigenti attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni legislative di spesa nell'apposita Tabella E allegata al disegno di legge finanziaria. Le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati devono, in via di massima, essere coperte con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati. 2.4. - Nell'ambito delle spese relativamente flessibili per acquisti di beni e servizi occorre riconsiderare puntualmente le dotazioni per studi, indagini, rilevazioni, comitati, commissioni, speciali incarichi, pubblicita' e simili, al fine di pervenire ad una loro eliminazione o almeno ad un loro significativo ridimensionamento. Trattasi, infatti, di spese a fronte di servizi che, in via di massima, dovrebbero essere svolti direttamente dalla struttura amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessita' e urgenza dovrebbe far ricorso ad apporti esterni. Ne consegue che potranno essere assentite eccezionalmente soltanto le dotazioni assolutamente indispensabili ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' amministrativa. Il perseguimento di tale obiettivo per talune spese di acquisto di beni e servizi viene agevolato sia dalla possibilita' di operare in via amministrativa variazioni compensative (per il 1994, art. 24, comma 2, della legge di bilancio), sia dal vincolo posto al loro incremento (art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 367/91, convertito con legge n. 8/92). 2.5. - Lo stesso criterio di invarianza nominale si applica alle spese di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per le quali e' necessario procedere ad una ridefinizione dei relativi programmi e progetti, tenendo conto del mutato contesto internazionale e dell'assunzione sul piano operativo del "nuovo modello di difesa", con una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento della difesa, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi. Al raggiungimento dell'obiettivo puo' concorrere una piu' diffusa applicazione della norma della legge di bilancio che consente variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della Difesa (per il 1994 art. 13, comma 16). 3. - Le misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge costituiscono l'altro rilevante strumento, quantitativamente piu' importante, per pervenire ad un effettivo contenimento della spesa pubblica. In particolare, attraverso la rimodulazione delle spese e degli accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi che sono sottoposti o si ritiene di sottoporre all'esame parlamentare, occorre assicurare non solo il massimo contenimento possibile delle dotazioni di competenza, in rapporto alla concreta capacita' operativa dell'Amministrazione, ma anche l'invarianza complessiva degli stanziamenti, al netto degli interessi. 4. - Le indicate linee di impostazione della manovra di bilancio per il 1995 e per il triennio 1995-1997 vanno inserite nel quadro complessivo degli obiettivi da perseguire che sinteticamente si possono cosi' indicare: a) il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, deve tener conto delle piu' aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano. In particolare, le ipotesi da assumere al momento, in assenza di indicazioni piu' puntuali, sono una crescita nominale del PIL dell'ordine del 4,5 - 5 per cento nel 1995, del 4 - 4,5 per cento nel 1996 e nel 1997, tenuto conto dei tassi programmati di inflazione; b) le spese correnti al netto degli interessi dovranno essere contenute, per il 1995, entro il livello risultante dalle previsioni assestate del bilancio per il 1994; nel loro ambito, quelle discrezionali non potranno superare le previsioni iniziali per il 1994. Nel successivo biennio le spese di personale e per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni non potranno incrementarsi oltre il 2 per cento nel 1996 e l'1,5 per cento nel 1997; le altre spese correnti dovranno conservare l'invarianza nominale; c) le spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 2,5 per cento nel 1995, al 2 per cento nel 1996 ed all'1,5 per cento nel 1997. A tali incrementi potra' farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari e una volta verificato che non vi siano, ne' siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilita' di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati; d) fermi restando gli obiettivi di cui sopra, la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa da includere nel disegno di legge finanziaria per il 1995 potra' essere formulata solo individuando ulteriori riduzioni compensative delle dotazioni gia' autorizzate. Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica. * * * Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: BARUCCI