Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le amministrazioni autonome
                                  A   tutte  le  ragionerie  centrali
                                  presso    i    Ministeri    e    le
                                  amministrazioni autonome
                                    e, per conoscenza
                                  Alla Corte dei conti
PREMESSA
   Il  1994  ha  sancito  l'avvio dell'Unione Europea, con la seconda
fase del processo di attuazione  del  disegno  comunitario.  In  tale
ambito,  l'Italia  ha portato avanti il processo di risanamento della
finanza pubblica in armonia  con  gli  impegni  assunti,  modificando
sensibilmente  le  anomale  tendenze  di fondo mediante provvedimenti
strutturali lungo la strada della convergenza europea.
   L'anno appena  concluso  costituisce  in  proposito  un  punto  di
svolta,  che  pone  le  premesse  per l'avvio del circolo virtuoso da
tempo auspicato teso al raggiungimento dei traguardi stabiliti.
   Coerentemente, l'impostazione  delle  politiche  di  bilancio  del
triennio   1995-1997   deve   avere  come  punto  di  riferimento  il
perseguimento fin dal primo anno dell'obiettivo della stabilizzazione
del  rapporto  tra  debito  pubblico  e   prodotto   interno   lordo,
invertendone  la consolidata tendenza alla crescita con significative
riduzioni nei due anni successivi.
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1. - La finanza pubblica nel 1993 ha evidenziato confortanti  segnali
sulla  via  della riduzione del fabbisogno del settore statale:  dopo
tre anni di sostanziale invarianza, la  sua  incidenza  sul  prodotto
interno  lordo  si e' ridotta di quasi un punto, attestandosi intorno
al 9,8 per cento (circa 153.000 miliardi). L'avanzo nelle  operazioni
finali,  al  netto  della  spesa  per interessi (avanzo primario), ha
raggiunto i 27.000 miliardi, pari all'1,7 per cento del PIL.
   Tali  risultati  sono  stati  conseguiti  nonostante  il  negativo
andamento  della  situazione economico-finanziaria, caratterizzata da
un sensibile divario tra la  crescita  sperata  ancora  in  settembre
(+0,4  per  cento)  e  la  flessione  del PIL registrata a consuntivo
(intorno al mezzo punto percentuale).
   La piu' recente evoluzione  dei  principali  indicatori  induce  a
ritenere  non  agevole il raggiungimento delle previsioni di crescita
dell'economia a suo tempo formulate per l'anno in corso. La riduzione
del tasso medio di inflazione dal 4,2 per cento conseguito  nel  1993
al   3,5  per  cento  programmato  per  il  1994  potrebbe  rivelarsi
problematica; la recente rilevante discesa  dei  tassi  di  interesse
potrebbe attenuarsi e, al limite, arrestarsi.
   In tale situazione l'impostazione restrittiva assunta negli ultimi
anni  dalle  previsioni  di  bilancio  va  confermata; la conseguente
riconsiderazione dell'intervento  pubblico  costituisce  la  premessa
indispensabile  per  la revisione degli obiettivi di finanza pubblica
da definire nel documento programmatico per il prossimo triennio.
   Nel  frattempo,  la  predisposizione  delle  nuove  previsioni  di
bilancio puo' avere come utile punto di riferimento quanto  meno  gli
obiettivi  individuati  nel  precedente  documento  di programmazione
economico-finanziaria, sui quali, tra l'altro, e' stato costruito  il
procedimento  di  monitoraggio  concordato  con  l'Unione  europea in
relazione anche all'erogazione delle tranches previste  dal  prestito
comunitario.
2. - Anche l'ultima sessione di bilancio ha confermato la correttezza
dell'impostazione  complessiva dei documenti relativi alla manovra di
finanza pubblica. Valorizzando i ruoli distinti ma complementari  del
bilancio  a  legislazione  vigente,  della  legge  finanziaria  e dei
provvedimenti collegati, la manovra e' stata approvata ed emanata  in
tutte  le  sue  componenti  normative  entro  il  31  dicembre  1993,
garantendone  la  completa  e  tempestiva  definizione   e   rendendo
superfluo   il  formale  ricorso  alla  tecnica  dei  fondi  negativi
preferita nell'occasione dalle Camere.
   Tra i risultati piu' rilevanti della manovra di  bilancio  per  il
1994,  risulta  la  conferma,  per  il secondo esercizio consecutivo,
della sostanziale invarianza in termini  di  competenza  delle  spese
finali al netto degli interessi rispetto all'anno precedente.
   Ad esso hanno concorso sia la modifica della legislazione vigente,
sia  l'applicazione  rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli
assetti normativi e organizzativi esistenti.
   La spesa interessata da questi ultimi e' minore rispetto a  quella
modificabile  con  specifici  interventi  normativi,  ma  risulta pur
sempre rilevante ai fini della complessiva azione di  contenimento  e
di razionalizzazione.
   In proposito, va confermata l'esigenza di una decisa inversione di
tendenza  nel  consueto  processo di formazione dei bilanci pubblici,
ispirato  generalmente  al  criterio  della  spesa  storica  di  tipo
incrementale  rispetto  alle  occorrenze degli anni precedenti.  Tale
modo di procedere ha determinato un notevole grado  di  irrigidimento
della  spesa,  di  per  se'  gia' elevato, in alcuni casi tendendo ad
innalzarne il livello al  di  la'  delle  effettive  necessita';  gli
interventi  specifici  per  ulteriori  esigenze  sono stati di solito
portati a giustificazione di nuovi incrementi degli stanziamenti.
   Va ricordato, invece, che in ogni  stato  di  previsione  esistono
margini di manovra sui quali occorre esercitare l'impegno correttivo:
si  appalesano piu' agevolmente comprimibili le spese per acquisto di
beni e servizi, gli investimenti diretti e i  trasferimenti  ad  enti
decentrati di spesa, o ad altri soggetti, per i quali l'entita' delle
somme   da   trasferire   non   e'   vincolata  da  predeterminazioni
legislative.
   Per  la   spesa   relativamente   flessibile,   o   comunque   non
legislativamente  predeterminata  in modo rigido, occorre, in sede di
previsione annuale, procedere ad un puntuale  e  complessivo  riesame
delle  esigenze e degli obiettivi, per rapportare ad essi non solo la
parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare.
   Lo schema che piu' sembra rispondere a queste esigenze  e'  quello
del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilita'
per  il  corpo  sociale  da  quella  che  potrebbe  essere  ridotta o
addirittura  eliminata  senza   conseguenze   apprezzabili;   nonche'
distinguendo  le  spese di funzionamento necessarie per assicurare il
mantenimento  del  livello   dei   servizi   da   quelle   volte   al
soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.
   Con  riferimento  al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere
depurati degli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei
compiti demandati, con riferimento  al  secondo,  prima  di  decidere
nuovi   interventi   occorre  acquisire  un  piu'  elevato  grado  di
efficienza nel  soddisfacimento  dei  bisogni  gia'  individuati.  In
mancanza  di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di
tali spese,  si  dovra'  disporre  la  soppressione  di  capitoli  di
bilancio  e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte
di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.
   Conclusivamente,  l'impostazione  delle  previsioni  per  il  1995
dovra'  essere ispirata, come per il recente passato, ad una conferma
del criterio dell'invarianza complessiva,  da  perseguire  anche  con
adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, in modo
da compensare eventuali maggiori esigenze incomprimibili.
2.1.   -  L'impostazione  previsionale  per  la  spesa  relativamente
flessibile va collocata, comunque, entro taluni criteri  quantitativi
di riferimento.
   Per   tali   spese,   individuabili   negli   oneri   classificati
nell'acquisto  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   di   quelli
legislativamente  predeterminati,  si rende indispensabile prevedere,
anche per il 1995, la loro invarianza nominale a livello complessivo,
rispetto alle proposte di assestamento  del  bilancio  per  il  1994,
nonche'  per  gli  anni 1996 e 1997 una loro espansione non superiore
rispettivamente, al 2 per cento e all'1,5 per cento.
   In vista di tali obiettivi, la manovra  deve  essere  impostata  e
realizzata  a  livello  di dotazioni di competenza; solamente il loro
contenimento puo' consentire una modifica strutturale degli andamenti
della finanza pubblica.
2.2. - In particolare, le spese per  trasferimenti  non  previste  da
specifiche disposizioni legislative sono da sottoporre ad una attenta
e  rigorosa  analisi ai fini della loro eliminazione dalle previsioni
di bilancio.
   Gli  oneri  in  discorso  riguardano  erogazioni,  sovvenzioni   e
contributi   che,   pur   rientrando  nella  generale  configurazione
normativa    dell'attivita'    istituzionale     dell'Amministrazione
interessata,  sono  privi  di  specifica e particolare autorizzazione
legislativa.
   Pertanto, assume essenziale rilievo la fonte normativa dell'onere:
l'assunzione in  bilancio  e'  consentita  soltanto  se  disposta  da
specifici  provvedimenti  legislativi,  cioe'  da  leggi  organiche o
particolari che si riferiscono direttamente al settore o  ai  settori
d'intervento;  l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un
provvedimento  specifico,  deve  essere,  inoltre,  espressa,   cioe'
individuata  nei  suoi  elementi  essenziali direttamente dalla legge
(beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).
   Sono da  eliminare,  conseguentemente,  tutte  le  erogazioni  per
trasferimenti  che  non  rispondono ai predetti requisiti, erogazioni
riferibili all'esercizio delle normali funzioni  istituzionali  delle
Amministrazioni  interessate, nel cui ambito generale rientrano senza
una specifica e particolare disciplina normativa di settore.
2.3. - Quanto  ai  trasferimenti  autorizzati  da  specifiche  norme,
l'esigenza  di  contenimento  impone  una severa e rigorosa revisione
della legislazione in materia, allo scopo di  pervenire  quanto  meno
all'invarianza  nominale  per  tre anni delle erogazioni a carico del
bilancio.
   A  tale  scopo devono essere proposte modifiche alle norme vigenti
attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni
legislative di spesa nell'apposita Tabella E allegata al  disegno  di
legge finanziaria.
   Le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati
devono,  in via di massima, essere coperte con l'acquisizione diretta
di  mezzi  finanziari,  anche  attraverso  l'adeguamento  dei  prezzi
relativi ai servizi prestati.
2.4.  - Nell'ambito delle spese relativamente flessibili per acquisti
di beni e servizi occorre riconsiderare puntualmente le dotazioni per
studi,  indagini,  rilevazioni,   comitati,   commissioni,   speciali
incarichi,  pubblicita'  e  simili,  al fine di pervenire ad una loro
eliminazione o almeno ad un loro significativo ridimensionamento.
   Trattasi, infatti, di spese a fronte di servizi  che,  in  via  di
massima,   dovrebbero  essere  svolti  direttamente  dalla  struttura
amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessita' e
urgenza dovrebbe far ricorso ad  apporti  esterni.  Ne  consegue  che
potranno  essere  assentite  eccezionalmente  soltanto  le  dotazioni
assolutamente   indispensabili   ad   assicurare   la    prosecuzione
dell'attivita' amministrativa.
   Il perseguimento di tale obiettivo per talune spese di acquisto di
beni  e  servizi viene agevolato sia dalla possibilita' di operare in
via amministrativa variazioni compensative (per  il  1994,  art.  24,
comma  2,  della  legge  di  bilancio), sia dal vincolo posto al loro
incremento (art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 367/91, convertito  con
legge n. 8/92).
2.5.  -  Lo  stesso  criterio  di invarianza nominale si applica alle
spese di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale,  per
le  quali  e'  necessario procedere ad una ridefinizione dei relativi
programmi   e   progetti,   tenendo   conto   del   mutato   contesto
internazionale  e  dell'assunzione  sul  piano  operativo  del "nuovo
modello di difesa", con una congrua diluizione temporale delle  spese
di  ammodernamento  e  potenziamento della difesa, compatibile con la
realizzazione dei nuovi programmi.
   Al raggiungimento dell'obiettivo puo' concorrere una piu'  diffusa
applicazione  della  norma  della  legge  di  bilancio  che  consente
variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto  di
beni e servizi del Dicastero della Difesa (per il 1994 art. 13, comma
16).
3.   -  Le  misure  correttive  da  inserire  nel  disegno  di  legge
finanziaria o in specifici disegni  di  legge  costituiscono  l'altro
rilevante strumento, quantitativamente piu' importante, per pervenire
ad un effettivo contenimento della spesa pubblica.
   In  particolare,  attraverso  la rimodulazione delle spese e degli
accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi
che  sono  sottoposti  o   si   ritiene   di   sottoporre   all'esame
parlamentare,  occorre  assicurare  non  solo il massimo contenimento
possibile delle dotazioni di competenza, in  rapporto  alla  concreta
capacita'   operativa  dell'Amministrazione,  ma  anche  l'invarianza
complessiva degli stanziamenti, al netto degli interessi.
4.  - Le indicate linee di impostazione della manovra di bilancio per
il 1995 e  per  il  triennio  1995-1997  vanno  inserite  nel  quadro
complessivo  degli  obiettivi  da  perseguire  che  sinteticamente si
possono cosi' indicare:
a) il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base  della
presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, deve
tener   conto   delle  piu'  aggiornate  previsioni  delle  variabili
macroeconomiche che lo influenzano. In  particolare,  le  ipotesi  da
assumere  al  momento,  in assenza di indicazioni piu' puntuali, sono
una crescita nominale del PIL dell'ordine del 4,5 - 5 per  cento  nel
1995,  del  4  -  4,5 per cento nel 1996 e nel 1997, tenuto conto dei
tassi programmati di inflazione;
b) le  spese  correnti  al  netto  degli  interessi  dovranno  essere
contenute,  per il 1995, entro il livello risultante dalle previsioni
assestate  del  bilancio  per  il  1994;  nel  loro  ambito,   quelle
discrezionali  non  potranno  superare  le previsioni iniziali per il
1994. Nel successivo biennio le spese di personale e per acquisto  di
beni  e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni
non potranno incrementarsi oltre il 2 per cento nel 1996 e l'1,5  per
cento   nel   1997;  le  altre  spese  correnti  dovranno  conservare
l'invarianza nominale;
c) le spese in conto capitale nel complesso  potranno  incrementarsi,
in  ciascuno  degli anni del triennio, in misura non superiore al 2,5
per cento nel 1995, al 2 per cento nel 1996 ed all'1,5 per cento  nel
1997.   A   tali     incrementi  potra'  farsi  luogo  soltanto  dopo
l'individuazione,  da  parte  delle  singole  Amministrazioni,  degli
interventi  prioritari  e  una volta verificato che non vi siano, ne'
siano  prevedibili,  residui  di  stanziamento  o  disponibilita'  di
tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati;
d)  fermi  restando  gli  obiettivi  di cui sopra, la proposizione di
nuove autorizzazioni di spesa  da  includere  nel  disegno  di  legge
finanziaria  per  il  1995  potra' essere formulata solo individuando
ulteriori riduzioni compensative delle dotazioni gia' autorizzate.
   Circa, infine, i criteri di formulazione  delle  previsioni  e  il
calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.
                                  *
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   Si  ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno
e si resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di  assicurazione  al
riguardo.
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