IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale; Visto il regolamento CEE n. 3426/93 della Commissione del 14 dicembre 1993, che inserisce nell'allegato IV tutte le sostanze a base di ronidazolo e dapsone; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che possa essere concessa l'autorizzazione alla commercializzazione di sostanze farmacologicamente attive solo se incluse negli allegati I, II o III del suddetto regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e successive modificazioni; Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera e); Considerata l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessita' che, a fini di tutela della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui e l'innocuita' del prodotto finale; Decreta: Art. 1. 1. E' revocata l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio per tutti i prodotti medicinali (specialita' medicinali, premiscele medicate ex integratori medicati, medicinali veterinari prefabbricati) contenenti ronidazolo e dapsone. 2. E' vietata la somministrazione, sotto qualunque forma, dei prodotti di cui al comma precedente.