IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del  Consiglio  del  26  giugno
1990,  che  definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
di origine animale;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3426/93  della  Commissione  del  14
dicembre  1993,  che  inserisce  nell'allegato IV tutte le sostanze a
base di ronidazolo e dapsone;
  Visto l'art. 3, comma 2, lettera b),  del  decreto  legislativo  27
gennaio   1992,  n.  119,  che  prevede  che  possa  essere  concessa
l'autorizzazione     alla     commercializzazione     di     sostanze
farmacologicamente  attive solo se incluse negli allegati I, II o III
del suddetto regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del  26  giugno
1990 e successive modificazioni;
  Visto il capo V del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in
particolare, l'art. 21, comma 1, lettera e);
  Considerata   l'importanza  rivestita  dall'impiego  di  medicinali
veterinari nella produzione agricola e la necessita' che, a  fini  di
tutela  della salute pubblica, gli stessi siano somministrati secondo
le condizioni d'impiego approvate, in modo da garantire l'assenza  di
residui e l'innocuita' del prodotto finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' revocata l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in
commercio  per  tutti  i prodotti medicinali (specialita' medicinali,
premiscele medicate ex integratori  medicati,  medicinali  veterinari
prefabbricati) contenenti ronidazolo e dapsone.
  2.  E'  vietata  la  somministrazione,  sotto  qualunque forma, dei
prodotti di cui al comma precedente.