IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Viste  le  delibere di modifica di stauto formulate dalle autorita'
accademiche  dell'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"  di  Roma
relative  alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in
informatica nel corrispondente diploma  universitario  in  ingegneria
informatica  e  automatica,  della scuola diretta a fini speciali per
tecnico  di  laboratorio   biomedico   nel   corrispondente   diploma
universitario per tecnico di laboratorio biomedico;
  Visti  i  decreti rettorali di modifica di statuto pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 luglio 1992 e n. 256 del 30  ottobre
1992,  relativi  alla  trasformazione  delle  Scuole  sopracitate nei
corrispondenti diplomi, scuole che pertanto verranno progressivamente
disattivate;
  Ritenuto di dover provvedere alla soppressione degli articoli dello
statuto relativi alle scuole dirette a fini speciali  trasformate  in
diplomi universitari;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nella  premessa,  e'
ulteriormente modificato come appresso con conseguente riformulazione
della numerazione degli articoli:
                           Articolo unico
  Gli  articoli 25 e 51 del titolo XVIII relativi alle Scuole dirette
a fini speciali in informatica e  tecnico  di  laboratorio  biomedico
sono soppressi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1994
                                                    Il rettore: TECCE