Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcontrol,
con  sede  in  Funo  di  Argelato (Bologna) e stabilimento in Funo di
Argelato (Bologna), per il periodo dal 5 ottobre  1993  al  4  aprile
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Zerbinati
costruzioni   ferroviarie   e   meccaniche,  con  sede  in  Milano  e
stabilimento in Mozzate (Como), per il periodo dal 12 gennaio 1994 al
14 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siver, con
sede  in  Abbiategrasso  (Milano)  e  stabilimento  in  Abbiategrasso
(Milano), per il periodo dal 6 agosto 1993 al 5 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hachen,
con sede in Bollate (Milano) e stabilimento in Bollate (Milano),  per
il periodo dal 27 novembre 1993 al 26 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Fonderia  Paduano, con sede in
Caserta e unita' in Caserta, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1993
al 1 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Costruzioni meccaniche Chiesa, con sede in Pogliano Milanese (Milano)
e stabilimento in Pogliano Milanese (Milano), per il periodo  dal  29
luglio 1991 al 28 gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.T.P.  Italiana,  con sede in
Milano e unita' in  Milano,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993
al 31 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Picena legnami, con sede in Colli
del Tronto (Ascoli Piceno) e  unita'  in  Colli  del  Tronto  (Ascoli
Piceno),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  15  luglio  1993  al  14
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cold Warm,
con sede in Torino e  stabilimento  in  Orbassano  (Torino),  per  il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Conceria Sant'Agata, con sede in
Solofra (Avellino) e unita' in Solofra (Avellino), e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 30 aprile 1993 al 29 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
di Ferno, con sede in Ferno (Varese) e stabilimento in Somma Lombarda
(Varese), per il periodo dal 10 ottobre 1992 al 9 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. KK Imballaggi, con sede in Lesmo
(Milano) e unita' in Lesmo (Milano), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile
1993 al 26 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teleflex  italiana,  con  sede  in
Milano  e unita' in Masate (Milano), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno
1993 al 20 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Castor,  con  sede  in  Cassano
Magnago (Varese) e unita' in Cassano Magnago (Varese), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 16 luglio 1993 al 15 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montei,
con sede in Roma e stabilimento  in  Roma,  per  il  periodo  dal  26
ottobre 1991 al 25 aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Kinghino, con sede in Rovereto
(Trento) e unita' in (Trento), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 24 novembre
1993 al 23 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.S.E.,  con  sede  in Manzano
(Udine)  e  unita'  in  Annone  Veneto  (Venezia),  Manzano  (Udine),
Moimacco   (Udine)  e  S.  Quirino  (Pordenone),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.n.c.  Calzaturificio  Daniela  "La
Jeunesse", con sede in Napoli e unita' in Napoli, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 28 aprile 1993 al 27 aprile 1994.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Avino  confezioni,  con  sede  in
Boscotrecase   (Napoli)   e   unita'  in  Boscotrecase  (Napoli),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Green Line, con sede in Casalnuovo
(Napoli)   e   unita'  in  Casalnuovo  (Napoli),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 25 agosto 1993 al 24 agosto 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Elettromeccanica Canavese, con
sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino) e unita' in Borgofranco  d'Ivrea
(Torino),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 27  ottobre  1993  al  26
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova F.O.A.R., con sede in Foggia
e unita' in Foggia, e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 24 settembre 1993 al 23
settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valpa sistemi di  produzione,  con
sede   in  Leini'  (Torino)  e  unita'  in  Grugliasco  (Torino),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 21 aprile 1993 al 20 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Elettro
Sud,  con  sede in Torrecuso (Benevento) e stabilimento in Benevento,
per il periodo dal 27 maggio 1993 al 25 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Germano Pellegatta,  con  sede  in
Castellanza (Varese) e unita' in Castellanza (Varese), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 25 giugno 1993 al 24 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Blu Maran, con sede in  Filottrano
(Ancona)   e   unita'  in  Filottrano  (Ancona),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 settembre 1993 al 21 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla C.P. Divani e Poltrone, con sede in  Meda
(Milano)  e unita' in Meda (Milano), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio
1993 al 23 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  23  febbraio  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., con sede  in  Taranto  e
unita'  in  Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  4  ottobre  1993  al  3
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Tecme  Motors,  con  sede  in
Frosinone e  unita'  in  Ferentino  (Frosinone),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 31 agosto 1991 al 28 febbraio 1992.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
20 settembre 1993, n. 13341/10.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 marzo 1992 all'8 marzo 1992.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 settembre 1993, n. 13341/11.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dal 9 marzo 1992 al 30 agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Continental, con sede in Milano e sede amministrativa di S.  Vito  al
Tagliamento  (Pordenone)  e unita' di Lavinio Scalo Anzio (Roma), per
il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom,
con sede in Ravina (Trento) e  unita'  di  Ravina  (Trento),  per  il
periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati
a  provvedere  al  pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Telegest,
con  sede  in  Ravina  (Trento)  e  unita' di Ravina (Trento), per il
periodo dal 10 novembre 1993 al 9 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P.
S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e
unita' di Roma, per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. ABB Tecnomasio gia' ABB Trazione
S.r.l., con sede in Milano e uffici di Milano,  Roma  e  Vado  Ligure
(Savona),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 dicembre
1993 al 1 dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fratelli
Lombardi,  con  sede  in  Rezzato (Brescia) e unita' di Bari e Andria
(Bari), Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, per il periodo  dal
19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 13423 del 6 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato  (Brescia)  e
unita'  di  Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1993 al 9
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  febbraio  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Lombardi - Divisione marmi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di
Rezzato  (Brescia),  per  il  periodo  dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre
1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.